Immigrazione: il Giudice di pace non può disapplicare il provvedimento del questore che revocò il permesso di soggiorno |
Sindacare sulla legittimità dell'atto spetta al giudice amministrativo. Niente sospensione del processo anche se il giudizio amministrativo è ancora pendente: manca la pregiudizialità giuridica necessaria tra i due procedimenti |
(Sezione prima, sentenza n. 22218/09; depositata il 20 ottobre) |
STRANIERI
Cass. civ. Sez. I, 20-10-2009, n. 22218
Cass. civ. Sez. I, 20-10-2009, n. 22218
Svolgimento del processo
L.I. - cittadino (OMISSIS) - ricorre per cassazione contro il decreto del Giudice di pace di Ancona del 22 febbraio 2006 con il quale è stato respinto il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona a seguito della revoca del suo permesso di soggiorno per violazione della normativa sugli stupefacenti.
La Prefettura intimata non ha svolto difese.
Il ricorso, acquisite le conclusioni del P.M. - il quale ne ha chiesto il rigetto per manifesta infondatezza - viene deciso ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 assumendo che "ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, e ss. modifiche e integrazioni, il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno è impugnabile innanzi al Giudice Ordinario competente per territorio, da individuarsi nel Giudice di pace del luogo dove ha sede l'Autorità Prefettizia che ha emanato il decreto di espulsione dello straniero" e, con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 assumendo che "il G.d.F., nell'esercizio del sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento di espulsione, ha facoltà di estendere la propria indagine anche a tutte le questioni incidentalmente sottese all'espulsione stessa, ivi includendosi la ritenuta pericolosità sociale del reo, la legittimità degli atti precedenti, prodromici, presupposti e collegati, nonchè la verifica della ricorrenza degli specifici presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), b) e c) e ss. modifiche e integrazioni".
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, talchè il ricorso deve essere rigettato.
Infatti, le Sezioni unite hanno chiarito che "in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo)" (Sez. U. Sentenza n. 22217 del 16/10/2006; Sez. 1, Ordinanza n. 2973 del 07/02/2008).
Nessuna pronuncia sulle spese va emessa in assenza di attività difensiva da parte della Prefettura intimata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2009
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