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lunedì 18 aprile 2011

Cassazione - E' da considerarsi nulla la notifica fatta al portiere dello stabile senza l'attestazione, da parte del notificatore, dell'attestazione delle ricerche

Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 8284 del 12/04/2011
(Presidente. Settimj – Relatore, Parziale)
Fatto e diritto
1. – L’avvocato [OMISSIS] impugna la sentenza n. 1985 del 2005, depositata il 14 marzo 2005, del Giudice di Pace di Roma che rigettava la sua opposizione avverso la cartella esattoriale XXXX, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di violazione alle norme del Codice della Strada che avevano dato luogo a tale richiesta.
2. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, rilevando che dalla documentazione esibita dal Comune di Roma, costituitosi a giudizio con funzionario, risultava che “i verbali erano stati ritualmente notificati a mezzo servizio postale nei termini di legge, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., che prevede tale notifica quando, come nel caso di specie, la stessa non sia vietata”. Non era quindi applicabile l’art. 139 c.p.c. “in quanto lo stesso prescrive l’invio della raccomandata quando l’ufficiale giudiziario notifica nelle mani del portiere o di un vicino che accetti l’atto”.
3. – Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo lamenta la nullità della notifica dei verbali contravvenzionali, avvenuta a mani del portiere del suo stabile, senza che l’ufficiale postale effettuasse alcuna ricerca del notificando o di un suo familiare o addetto alla casa. Aggiunge che non gli era stata inviata alcuna raccomandata circa l’avvenuta notifica al portiere ex art. 139 c.p.c., comma 4. Deduce quindi violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3 e della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3. Col secondo deduce vizi di motivazione.
4. – Resiste con controricorso il Comune di Roma, il quale deduce la regolarità del procedimento di notifica, posto che l’ufficiale postale con “l’apposizione della crocettatura della casella stampata sulla busta concernente il verbale di accertamento, relativa alla consegna al portiere, presuppone ovviamente la infruttuosa ricerca del destinatario e il mancato preventivo rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.”.
5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per iscritto per l’accoglimento del ricorso.
6. – Il ricorso è fondato. Infatti, deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332). Nè può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, come deduce la difesa dell’avvocatura, non risultando alcunchè dalla notifica.
7. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di fondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’originaria opposizione.
8. – Le spese seguono la soccombenza anche per il merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per onorari e 100,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonché in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2011

Corte dei Conti "..Con ricorso depositato il 13 maggio 2010 presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il sig. ################# ha rappresentato di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato dal 17.1.1984 al 19.5.2000, per complessivi anni 16 mesi 4 e giorni 3, ai quali occorre aggiungere, per il computo della pensione, 1/5 del servizio effettivo prestato (anni 3 mesi 3 giorni 6), previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1997 n. 284, giungendo al periodo convenzionale attribuibile a pensione di anni 19 mesi 7 e giorni 9..."

C. Conti Piemonte Sez. giurisdiz., 05-01-2011, n. 4 Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13 maggio 2010 presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il sig. ################# ha rappresentato di aver prestato servizio presso il Ministero dell'Interno - Polizia di Stato dal 17.1.1984 al 19.5.2000, per complessivi anni 16 mesi 4 e giorni 3, ai quali occorre aggiungere, per il computo della pensione, 1/5 del servizio effettivo prestato (anni 3 mesi 3 giorni 6), previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1997 n. 284, giungendo al periodo convenzionale attribuibile a pensione di anni 19 mesi 7 e giorni 9.
Secondo il ricorrente, tale periodo convenzionale risulta utile a pensione in base alle normative vigenti al momento del collocamento in congedo in data 19.5.2000.
L'interessato ha poi fatto presente di aver presentato all'INPDAP nuova richiesta di pensione in data 11.9.2009, a seguito della sentenza di questa Corte n. 177/2009 che aveva respinto un suo precedente ricorso.
L'Istituto previdenziale, tuttavia, con l'impugnato provvedimento in data 8 aprile 2010, ribadiva che "al 20.5.2000, data di cessazione dal servizio presso il Ministero dell'Interno Questura di Omissis, non sussistevano i requisiti per il diritto a pensione".
Il ricorrente contesta la statuizione di cui sopra in quanto l'art. 58 del D.P.R. n. 335/82 prevede che le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al suddetto decreto sono quelle previste dal testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, nonché con testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella "b", introdotta e sostituita con l'art. 2-bis del D.L. 19 dicembre 1984 n. 858 e poi dalla tabella 2 allegata al D.L. 5 ottobre 2000, n. 334. Pertanto esiste una normativa prevista dalla tabella antecedente al 5.10.2000 che deve essere applicata ai soggetti che vanno in pensione anteriormente a tale data.
Il sig. M. ha poi precisato che, contrariamente a quanto indicato dalla Prefettura di (...), la legge di aumento del periodo di servizio di 1/5 va applicata anche sul servizio prestato per 2 anni e 6 mesi in qualità di agente ausiliario e agente ausiliario trattenuto, come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione Civile.
Il ricorrente ha infine fatto presente di aver presentato domanda di riscatto del periodo di studi universitari (1 settembre 1997 - 27 aprile 2000) per il conseguimento della Laurea in Scienze Politiche della durata legale di anni 4, respinta dall'INPDAP con provvedimento in data 8 aprile 2010 per decorrenza dei termini per la presentazione dell'istanza, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In proposito l'interessato lamenta che nulla viene indicato dalla legge sulla effettiva, costante o pregressa iscrizione per la presentazione della domanda di riscatto, mentre la contemporaneità tra servizio lavorativo e periodo di studi richiesto a riscatto viola il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto:
1) dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione del trattamento di quiescenza ex art. 40 e 42 del D.P.R. n. 1092/1973, con conseguente condanna al pagamento dei ratei di pensione non corrisposti dal 20.5.2000 oltre accessori di legge;
2) la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 così come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000;
3) con vittoria delle spese di giudizio.
Con deposito in data 18 ottobre 2010 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, producendo ulteriore documentazione.
In data 9 luglio 2010 l'INPDAP ha depositato il fascicolo amministrativo degli atti afferenti il ricorso, costituendosi in giudizio con successiva memoria depositata il 3 novembre 2010.
Nel predetto atto l'Istituto ha premesso che, con sentenza n. 177/2009, questa Sezione ha già avuto modo di decidere su quanto oggi richiesto dal ricorrente, relativamente all'asserita maturazione del diritto a pensione, nel senso che "...la richiesta dell'interessato appare palesemente infondata (...)".
Secondo l'INPDAP, ci si trova dunque di fronte ad una evidente violazione del divieto di frazionamento della domanda inerente lo stesso rapporto, domanda che deve quindi essere dichiarata improcedibile. In effetti, l'art. 20 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, ai commi 7 e 8 stabilisce:
"7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 18 dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione dell'art. 7".
L'INPDAP ha poi ribadito che quanto richiesto dal sig. M. viola il principio del ne bis in idem, essendo già stato oggetto di giudicato. In tale contesto, quanto deciso con la citata sentenza n. 177/2009 copre sia il dedotto che il deducibile.
Per quanto riguarda l'istanza di riscatto, l'INPDAP ne sostiene la totale infondatezza alla luce delle due seguenti considerazioni:
1) come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il periodo di cui si chiede la valorizzazione risulta già interamente ricoperto da contribuzione ai fini previdenziali. Trattasi, infatti, di periodo per il quale il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Corpo di Polizia di Stato;
2) l'istanza amministrativa per il riscatto del Diploma di Laurea (presentata il 3 settembre 2009) è stata inoltrata oltre i termini di decadenza all'uopo individuati dalla normativa di riferimento e, comunque, al di là di ogni ragionevole termine atto a garantire la certezza dei rapporti giuridici.
In conclusione, l'INPDAP ha chiesto, in via pregiudiziale, di pronunciare l'inammissibilità del presente ricorso e, nel merito, di rigettarlo stante l'evidente infondatezza delle domande proposte. In estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di un favorevole riscontro alle domande di parte ricorrente, l'INPDAP ha chiesto che sulle somme conseguentemente da erogarsi, previa declaratoria della prescrizione quinquennale, sia corrisposta la sola maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 1.1.1992, nei termini indicati dall'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91 - autenticamente interpretato dall'art. 45, 6° comma, della legge n. 448/98, oltre che in osservanza alle indicazioni all'uopo fornite dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.
All'odierna udienza il dott. Prato, in rappresentanza dell'INPDAP, ha osservato che la domanda del ricorrente è già stata oggetto di altro giudizio definito con sentenza n. 177/2009. Ha pertanto insistito per il rigetto e per la condanna del ricorrente alle spese da liquidarsi in modo equitativo.
Motivi della decisione
Relativamente alla domanda avente ad oggetto la concessione della pensione di anzianità a decorrere dal 20 maggio 2000, il ricorso è inammissibile.
Come è noto, nel nostro sistema processuale vige il fondamentale principio del ne bis in idem, ossia il divieto per qualsiasi giudice di pronunciarsi sulla materia che ha costituito oggetto di pronuncia passata in giudicato e ciò sia per una esigenza di economia processuale, sia per evitare un possibile contrasto di giudicati. Pertanto, se risulta che la medesima azione sia stata riproposta allo stesso o ad altro giudice, quest'ultimo, valutata l'effettiva identità, dovrà dare atto dell'eccezione di cosa giudicata.
Nella fattispecie non vi è dubbio che la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 177 del 31 luglio 2009 (passata in giudicato) si riferisca ad azione identica a quella qui riproposta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo (petitum e causa pretendi).
Tale azione non può essere ripresentata in primo grado, atteso che se il ricorrente riteneva censurabile la decisione adottata dal giudice di prime cure (che ha negato la spettanza del diritto a pensione), avrebbe dovuto far valere le sue doglianze con gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal c.p.c., cioè con la proposizione dell'atto di appello.
Alla luce di quanto sopra, la segnalazione effettuata dall'Amministrazione controinteressata circa la sussistenza di una sentenza che ha già definito la questione, costituisce eccezione di giudicato, per cui, sul punto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché afferente a causa già decisa.
A conclusione identica si perviene facendo applicazione delle norme di cui all'art. 20, commi 7 e 8 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che impongono al giudice di dichiarare l'improcedibilità (inammissibilità) delle domande successive alla prima che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto.
Per completezza di esposizione si ribadisce che la pretesa del ricorrente è comunque infondata anche sul piano sostanziale, in quanto l'interessato al momento del congedo, non aveva l'anzianità sufficiente ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
E, difatti, quand'anche l'aumento del quinto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284 dovesse essere riconosciuto sull'intero servizio prestato, determinando una anzianità di convenzionale di anni 19 mesi 7 e giorni 9, ciò non sarebbe sufficiente alla maturazione del diritto a pensione, per la mancanza della necessaria anzianità al momento del congedo.
L'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 1997 ha infatti previsto che il diritto alla pensione di anzianità del personale delle Forze di Polizia si consegue secondo le disposizioni di cui all'art. 1 commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335 del 1995. Tale statuizione, a norma dell'art. 8 dello stesso D.Lgs., entra in vigore dal 1 gennaio 1998.
L'art. 59 della legge n. 449/1997 che, con effetto dal 1 gennaio 1998, ha introdotto sostanziali modifiche alla legge n. 335 del 1995 di riordino del sistema pensionistico, ha poi previsto che il personale della Polizia di Stato possa accedere ai trattamenti pensionistici anticipati, avendo già acquisito l'anzianità massima contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, al compimento dell'età anagrafica e con l'anzianità individuata dalla lettera b) del comma 12 della legge n. 449/1997, con il quale è stata sostituita la tabella B di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 1997, corrispondenti, per l'anno 2000, a 54 anni di età e 35 di anzianità, oppure 37 anni di anzianità.
Poiché tali requisiti non erano posseduti dal ricorrente alla data di cessazione del rapporto (20 maggio 2000), è evidente la carenza in capo allo stesso dei requisiti per il collocamento in pensione di anzianità.
Relativamente alla domanda avente ad oggetto l'istanza di riscatto del periodo di studi universitari (1 settembre 1997 - 27 aprile 2000) della durata legale di anni 4 per il conseguimento della Laurea in Scienze Politiche, il ricorso è infondato.
Il periodo di studi universitari indicato dall'interessato nell'istanza di riscatto (1 settembre 1997 - 27 aprile 2000) risulta infatti interamente coperto da contribuzione connessa al servizio prestato presso la Polizia di Stato (17 gennaio 1984 - 19 maggio 2000). Tale periodo non può quindi essere valutato (ai fini di pensione) due volte, come sancito dall'art. 2 comma 5°, ultimo periodo, del D.L. 1 ottobre 1982 n. 694, aggiunto dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 881, che così dispone: "L'esercizio della facoltà di riscatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse".
A ciò si deve aggiungere che, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 1092 del 1973 "Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione".
Nella fattispecie il ricorrente, cessato dal servizio con decorrenza 20 maggio 2000, ha presentato domanda di riscatto solamente il 3 settembre 2009 e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto dalla sopra richiamata normativa.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con riferimento alla prima domanda e infondato con riferimento alla seconda.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non ravvisandosi gli estremi per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 del c.p.c., come richiesto dall'INPDAP.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile e, in parte, infondato il ricorso in epigrafe presentato dal sig. #################
Nulla per le spese.
Si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Torino, il 17 novembre 2010.
Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2011.

- Thyssen, il pool guidato da Guariniello rischia di sparire: “Serve deroga a legge”.

- Thyssen, il pool guidato da Guariniello rischia di sparire: “Serve deroga a legge”.

Il procuratore aggiunto di Torino lancia l'allarme: il gruppo sicurezza sul lavoro perderà sei magistrati su nove perché la legge Mastella prevede l'obbligo della turnazione tra i pm. "E' come se a un ortopedico dopo dieci anni di attività dicano di ...fare il cardiologo"
Hanno cambiato la storia della giurisprudenza nell’ambito delle morti sul lavoro, eppure “alla fine dell’anno il nostro ‘gruppo sicurezza sul lavoro’ perderà sei magistrati su nove, il che significa perdere le professionalità che hanno portato a questo risultato”. Lo ha detto il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, a capo del gruppo specializzato “Sicurezza del lavoro e tutela del consumatore”, dopo la sentenza del processo ThyssenKrupp. Per la legge Mastella i magistrati sono obbligati alla turnazione e molti incarichi nel pool decadranno presto, disperdendo le capacità di persone esperte. Mercoledì scorso in Quirinale durante la relazione sulla sicurezza sul lavoro il pm ha ricordato al presidente Giorgio Napolitano l’esistenza di questa norma che mette a rischio il funzionamento del pool. “Nessuno si sognerebbe di dire a un ortopedico che dopo 10 anni di attività deve fare il cardiologo”, commenta la collega Laura Longo, al suo fianco durante il processo insieme a Francesca Traverso.
Come già scritto da ilfattoquotidiano.it il 30 gennaio scorso dopo l’allarme lanciato dal procuratore generale Marcello Maddalena all’inaugurazione dell’anno giudiziario, per via di una norma del regolamento del Consiglio superiore della magistratura sulla “permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio” (già prevista nell’articolo 19 del D.Lgs. n. 160/2006), i magistrati non possono mantenere lo stesso ruolo per più di dieci anni. Per questo limite sei dei nove sostituti procuratori del pool di Guariniello dovranno cambiare collocazione entro la fine del 2011 e dopo di loro ne partirà un’altra nel 2013. Tra questi ci sono i quattro – oltre a Longo e Traverso anche Sara Panelli e Gianfranco Colace – che hanno affiancato il procuratore nelle indagini e nei processi ThyssenKrupp, Eternit e per il crollo al liceo Darwin. Ne rimarranno invece due, Elisa Buffa e Sara Noce, arrivate da poco.

“La rapidità dei processi è uno dei grandi problemi nell’ambito delle morti sul lavoro – spiega Guariniello a ilfattoquotidiano.it-. Se mancano queste professionalità create con fatica e nel corso di anni i procedimenti rallentano”. Cita una recente sentenza della Cassazione che proscioglie gli imputati di un processo per l’esplosione di un lanificio di Biella in cui morirono tre lavoratori e ne furono feriti cinque: “Purtroppo è finito tutto in prescrizione. Abbiamo bisogno di processi brevi e di indagini rapide, per questo c’è bisogno di specializzazione”.

“Le norme delle nostre materie sono molto tecniche e cambiano spesso – spiega Laura Longo – Il nostro è un gruppo molto specializzato”. Il suo incarico in questo pool è stato il suo primo ricoperto dopo aver vinto il concorso: “Era il 13 ottobre 2003 – ricorda –. All’inizio non sapevo istruire un fascicolo e portare avanti un processo, ma da allora mi sono costruita la professionalità giorno per giorno, per otto anni”. Un lavoro che porta a conoscere i codici e norme antinfortunistiche, di tutela del consumatore, sicurezza alimentare e molto altro; a saper lavorare con consulenti ed esperti in materie molto tecniche e a seguire la procedura in modo preciso. Una pratica che ha permesso loro di portare a termine un processo monstre e venerdì, nello stesso giorno della sentenza, cominciare la requisitoria per il crollo al liceo Darwin di Rivoli (To) in cui morì il diciassettenne Vito Scafidi. “Mi sembra paradossale – commenta Longo -. Si va sempre di più verso la specializzazione. Gli avvocati con cui trattiamo tutti i giorni sono sempre più preparati in materia e con questa norma si creerà una disparità. La norma svantaggia la magistratura e i soggetti che tuteliamo, le persone offese. Nessuno si sognerebbe di dire a un ortopedico che dopo 10 anni di attività deve fare il cardiologo”, chiosa.

Intanto continuano i contatti di Guariniello con l’esecutivo. Venerdì c’è stata una telefonata sull’andamento del processo e nei mesi scorsi Guariniello ha scritto un messaggio al governo: “Ho mandato un appunto al Ministero del Lavoro che si è mosso per cercare una soluzione. Ma questa passa dal coinvolgimento di altri settori del governo e poi bisogna vedere come intende muoversi il Csm. L’aspirazione sarebbe cambiare la norma o estendere una deroga al gruppo specialistico. Vorremmo che il problema venga affrontato e risolto”. Sacconi potrebbe anche aiutare Guariniello a realizzare il suo progetto, la creazione di una Procura nazionale specializzata nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. secondo l’agenzia di stampa Ansa, ne hanno parlato anche venerdì per telefono: “Il ministro è un promotore della procura esperta. Conto molto su di lui”.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/04/17/thyssen-il-pool-di-guariniello-rischia-di-sparire-serve-deroga-a-legge/105118/

"L'INCUBO DEVE FINIRE" "Non é il paese che sognavamo" 'Intervista al presidente ANPI: "Le istituzioni sono sotto attacco". Ma il premier insulta ancora i magistrati e gli avversari politici...'..."Cari giovani reagite, mobilitatevi. Non è il paese che sognavamo".....





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domenica 17 aprile 2011

Comunicato stampa " Solidarietà a tutta la Magistratura e condanna con forza gli attacchi rivolti dal Presidente del Consiglio, agli stessi"


Ministero della salute Circ. 12-4-2011 n. DGFDM.P/III/15155/C.1.a.c/2011/1 Reg. (CE) n. 552/2009, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 26 giugno 2009. Applicazione ai dispositivi medici. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio III - Dispositivi medici.

Circ. 12 aprile 2011, n. DGFDM.P/III/15155/C.1.a.c/2011/1 (1).

Reg. (CE) n. 552/2009, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea del 26 giugno 2009. Applicazione ai dispositivi medici.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio III - Dispositivi medici.



 

Agli


Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
   

Loro sedi
 

All'


Istituto superiore di sanità
   

06 49387118
 

Alla


Direzione generale della previdenza sanitaria
   

Sede
 

Alla

FNOMCeO
   

Fax 06.322.2794
 

Alla


Federfarma
   

Via E. Filiberto, 190
   

00185 - Roma
   

Fax 06.704.76.587
 

Alla


Assofarm
   

Via Cavour, 179/A
   

00184 - Roma
   

Fax 06.48.97.6639
 

Alla


A.D.F.
   

Via Milano, 58
   

00184 - Roma
   

Fax 06 47.82.49.43
 

Alla


Federfarma Servizi
   

Via Castro Pretorio, 30
   

00185 - Roma
   

Fax 06 44.70.49.40
 

All’


Assobiomedica
   

Viale Pasteur, 10
   

00144 - Roma
   

Fax 06.59.03.969
 

Alla


F.O.F.I.
   

Via Palestro, 75
   

00185 - Roma
   

Fax 06.49.41.093
 

All’


Assopresidi
   

Piazzale Ardigò, 30
   

00142 - Roma
   

Fax 06.47.43.573
 

Alla


S.I.F.O.
   

Società italiana di farmacia ospedaliera
   

02.69.00.2476
 

Alla


F.I.F.O.
   

Via Properzio, 5
   

00161 - Roma
   

Fax 06.68.43.7282

e, p.c.:


All’


Ufficio di Gabinetto
   

Sede
 

Al


Comando carabinieri per la tutela della salute
   

P.le G. Marconi, 25
   

00144 - Roma
   

Fax 06.5994.7209




L’introduzione di restrizioni alla commercializzazione di prodotti a base di nitrato d’ammonio, prevista dal Regolamento indicato in oggetto, tende a limitare e ad impedire l’utilizzazione di tale sostanza che può essere impiegata per la produzione di esplosivi.

Tra i prodotti coinvolti dal provvedimento in questione ricadono anche alcune tipologie di dispositivi medici. In particolare, si fa riferimento ai prodotti cosiddetti “ghiaccio istantaneo” ad uso refrigerante per il trattamento di contusioni, traumatismi ecc. Il punto 58, n. 2 dell’allegato al Reg. (CE) n. 552/2009 del 22 giugno 2009 ha stabilito che, dopo il 27 giugno 2010 non potrà più essere immesso sul mercato il nitrato d’ammonio, come sostanza o in miscele contenenti il 16% o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio stesso.

Pertanto anche i dispositivi medici tipo ghiaccio istantaneo a base di nitrato d’ammonio, ricadenti nella fattispecie di cui al citato punto 58, n. 2, non possono essere più immessi sul mercato a partire dal 27 giugno 2010.

Tenuto conto che il Reg. (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2008 (che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche) definisce l’immissione sul mercato come "l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita e che l’importazione è considerata un’immissione sul mercato", dalla predetta data del 27 giugno 2010 non dovevano più essere presenti nel canale distributivo e nel canale di vendita i dispositivi medici di cui si tratta.

Tuttavia, risulterebbero ancora presenti sul mercato rimanenze dei prodotti in questione. A tale proposito si ribadisce che detti prodotti non possono essere più venduti e che le giacenze presenti nel canale distributivo dovrebbero essere restituite al fabbricante affinché quest’ultimo provveda allo smaltimento dei prodotti stessi.


Gli Assessorati e gli altri soggetti in indirizzo sono invitati, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare la massima divulgazione del contenuto della presente circolare che sarà pubblicata sul portale del Ministero della salute all’indirizzo web: www.salute.gov.it.


Il Direttore generale

Marcella Marletta



Reg. (CE) 22 giugno 2009, n. 552/2009, allegato
Reg. (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006

SANITA': ROSSI (TOSCANA), NESSUN TICKET SUI FARMACI GENERICI A CARICO DEI CITTADINI

SANITA': ROSSI (TOSCANA), NESSUN TICKET SUI FARMACI GENERICI A CARICO DEI CITTADINI =

Firenze, 17 apr. - (Adnkronos) - ''Il ticket a carico dei
cittadini sui farmaci generici e' un errore, e la Reg ione Toscana
porra' rimedio a questa scelta dell'Aifa in applicazione di una legge
sbagliata, che ancora una volta scarica sul soggetto piu' debole la
difesa di interessi industriali e l'incapacita' del legislatore di
governare la situazione. Domani portero' in giunta un provvedimento
per non far pagare ai toscani alcuna quota aggiuntiva, di cui si fara'
carico la Regione stessa nel proprio bilancio''. Il presidente della
Toscana Enrico Rossi non ha davvero gradito l'annuncio
dell'introduzione di nuovi oneri a carico degli assistiti sui prodotti
generici .

L'Agenzia del farmaco ha fissato da qualche giorno nuovi prezzi
di riferimento dei farmaci fuori brevetto, portandoli ai livelli
europei come richiesto dalla legge 122 del luglio 2010. In sostanza,
lo Stato fissa un tetto massimo di rimborso per circa 4200 confezioni
ad un valore piu' basso di quello precedente. Sta alle az iende
produttrici adeguare al banco i prezzi dei propri prodotti, ma finora
si sono ben guardate dal farlo. Il risultato e' il prelievo forzato
dalle tasche dei pazienti, che sono tenuti a coprire la differenza tra
il prezzo a carico del servizio sanitario nazionale e quello indicato
dal produttore. Con tanti saluti al risparmio per l'uso del generico.

''Non basta l'annunciata disponibilita' dell'Aifa al confronto
con le parti - ha aggiunto Rossi - La Toscana agira' subito perche'
occorre rispondere a qualsiasi manovra speculativa sulla salute e sul
portafoglio della gente''.

(Red-Xio/Pn/Adnkronos)
17-APR-11 14:41

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TENTA TRUFFA ASSICURAZIONE MA TELEFONINO LO TRADISCE, DENUNCIATO

TENTA TRUFFA ASSICURAZIONE MA TELEFONINO LO TRADISCE, DENUNCIATO =
(AGI) - Roma, 17 apr. - Sente suonare, mentre si trova in casa,
l'allarme acustico della sua automobile: sono le 2,30 del
mattino in via delle Acacie, al Prenestino, quando C.A, romano
di 24 anni, si affaccia dalla finestra e nota la sua Golf priva
delle 2 ruote posteriori, con un uomo chinato intento a
smontarne una terza. Sceso in strada, il ragazzo si mette
all'inseguimento del ladro, nel frattempo fuggito, riuscendo a
raggiungerlo e bloccarlo dopo pochi metri, in viale Palmiro
Togliatti.
Fattosi riconsegnare le ruote, e lasciato andare via
l'autore del furto, un giovane straniero, rassicurandolo di non
voler chiamare la Polizia, a C.A. viene in mente un "piano":
chiama infatti il 113 riferendo di aver subito un furto sulla
sua auto e di attendere una pattuglia in strada per la
constatazione. Erroneamente pero', dopo qualche secondo, dal
suo cellulare parte un'altra chiamata al 113, a sua insaputa
ascoltata dall'operatore della Sala Operativa della Questura,
considerato "l'interessante" contenuto. Il ragazzo infatti,
conversando con un interlocutore, spiegava chiaramente i suoi
intenti, ovvero nascondere nel suo garage le tre ruote, poi
aspettare la Polizia per denunciare il furto, con lo scopo di
ottenere il risarcimento dall'assicurazione. All'arrivo degli
agenti del Commissariato Prenestino, diretto da Fabrizio
Calzoni, il giovane seguendo "il piano" prefissato, ha
raccontato di aver sentito l'allarme, e una volta sceso in
strada di aver trovato la macchina priva di 3 ruote. Non sapeva
pero' che i poliziotti intervenuti erano a conoscenza del suo
"disegno criminoso". Invitato infatti in Commissariato per
formalizzare la denuncia, l'uomo e' stato "informato" della
reale situazione. Una volta scoperto, ha confessato agli agenti
il suo vero intento. All'interno del suo garage sono state
trovate le tre ruote mancanti. Per lui e' scattata la denuncia
in stato di liberta'. Dovra' rispondere di simulazione di reato
e della tentata truffa ai danni dell'assicurazione. (AGI)
Pgi
171006 APR 11

sabato 16 aprile 2011

Salute: insonnia di primavera é donna, più notti in bianco per lei

SALUTE: 'INSONNIA DI PRIMAVERA' E' DONNA, PIU' NOTTI IN BIANCO PER LEI =
PIU' FEMMINILI ANCHE ALTRI DISTURBI DI STAGIONE DA STANCHEZZA A
GONFIORI DIFFUSI

Roma, 16 apr. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Notti difficili per
molte donne in primavera. Con la nuova stagione, infatti, arriva anche
l'insonnia, un disturbo soprattutto 'in rosa', cosi' come altri
sgradevoli sintomi tipici di questo periodo dell'anno: stanchezza,
gonfiori, ansia, nervosismo e irritabilita'. A spiegarlo e' Ornella
Cappelli, presidente dell'Associazione italiana donne medico (Aidm)
sottolineando che la maggiore vulnerabilita' femminile e' legata,
soprattutto, alla sua ciclicita' ormonale.

Non a caso i momenti in cui si presentano piu' facilmente
problemi di sonno sono: il ciclo mestruale, la gravidanza e la
menopausa. "Quasi tutte le donne sono meteoropatiche - dice
all'Adnkronos Salute l'esperta - ed e' questo fattore a favorire
l'insonnia". I cambiamenti climatici, di luce, di temperatura
"interrompono infatti una fase con un suo ritmo stabile" e costringono
l'organismo a riadattarsi. E cosi' in questi giorni molte donne -
difficile stabilire la percentuale, ma dopo i 50 anni sono il doppio
degli uomini - si ritrovano a rigirarsi nel letto per tutta la notte.

E per le signore non e' finita. La dolce stagione porta con se'
una serie di disturbi caratteristici: "la temperatura esterna si alza,
la pressione si abbassa e siamo a terra, spossate e affaticate". E non
basta. "Impreparate ai primi caldi, ancora con gli stivali ai piedi e
il cappotto sulle spalle - continua il medico - ci sentiamo pesanti e
con le gambe gonfie. E poi c'e' il vento, fattore scatenante del mal
di testa".(segue)

(Ram/Col/Adnkronos)
16-APR-11 16:27

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SALUTE: 'INSONNIA DI PRIMAVERA' E' DONNA, PIU' NOTTI IN BIANCO PER LEI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I rimedi sono diversi ma, in
generale, "serve accompagnare l'organismo ad adattarsi con dolcezza al
clima". Meglio , quindi, evitare gli stivali nelle giornate piu'
calde. Vestirsi sempre a cipolla per regolare la temperatura del corpo
nelle diverse ore della giornata.

"Per il sonno invece- conclude l'esperta - bisogna imporsi una
maggiore regolarita'. Almeno in questo periodo e' di grande aiuto
mangiare sempre agli stessi orari, evitare gli eccessi calorici, e
dormire ad un'ora stabilita", conclude l'esperta. Una 'ricetta' tanto
semplice quanto difficile da applicare per la maggioranza delle donne.

(Ram/Col/Adnkronos)
16-APR-11 16:36

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SANITA': MEDICI FAMIGLIA LAZIO VERSO SCIOPERO, LUTTO SU CAMICE E STOP INFORMATICO

SANITA': MEDICI FAMIGLIA LAZIO VERSO SCIOPERO, LUTTO SU CAMICE E STOP INFORMATICO =
FIMMG PROCLAMA STATO DI AGITAZIONE E STUDIA FORME PROTESTA

Roma, 16 apr. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Medici di famiglia
del Lazio sul piede di guerra. I camici bianchi della Fimmg, che hanno
proclamato lo stato di agitazione, si avviano allo sciopero, previsto
il 3 e 4 maggio, e studiano altre iniziative di protesta: camici a
lutto nei prossimi giorni, procedure di sciopero informatico, cartelli
negli studi per informare i cittadini. E persino, in "mancanza di
segnali di apertura", il pre-licenziamento del personale di studio.

La decisione dopo l'esito negativo della riunione di ieri con
l'assessorato della Salute regionale e la conferma, secondo il
sindacato, che "gli impegni sottoscritti dalla Regione sono
completamente disattesi, a fronte dell'impegno chiesto alla
categoria", in particolare sulla certificazione telematica di malattia
e la verifica dell'esenzione per reddito.

"I medici di famiglia del Lazio - si legge in una nota - sono
costretti allo sciopero di fronte a tre anni di vacanza contrattuale,
dopo due anni di attesa per l'adempimento della preintesa regionale,
con carichi di lavoro aumentati del 50%, e costi lievitati fino a
18.000 mila euro l'anno per la gestione informatica dello studio, una
perdita di piu' di 10.000 euro l'anno. Il tutto con i medici della
continuita' assistenziale (ex guardia medica) abbandonati a se stessi
in grave carenza d'organico e aumentato rischio per i cittadini di non
essere adeguatamente assistiti".(segue)

(Com-Ram/Col/Adnkronos)
16-APR-11 13:04

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SANITA': MEDICI FAMIGLIA LAZIO VERSO SCIOPERO, LUTTO SU CAMICE E STOP INFORMATICO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - I 5.000 medici del Lazio "sono
esasperati". Da qui la decisione della Fimmg regionale "di mobilitare
permanentemente l'intera categoria e di informare i cittadini sulle
motivazioni alla base della protesta con cartelli affissi in tutti gli
studi medici della regione Lazio. In assenza di segnali urgenti di
apertura da parte regionale, chiederemo ai colleghi di iniziare le
procedure di pre-licenziamento del personale di studio e ritireremo
tutte le delegazioni a tutti i livelli".

Il consiglio regionale del sindacato "si attivera' affinche' nei
prossimi giorni si possa discutere di queste problematiche con tutte
le forze sindacali di categoria e con le forze sociali portatrici di
interessi in sanita'".

(Com-Ram/Col/Adnkronos)
16-APR-11 13:08

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Salute: carie si previene sin dal pancione, decalogo salva sorriso





SALUTE: CARIE SI PREVIENE SIN DAL PANCIONE, DECALOGO SALVA SORRISO =
L'ESPERTA, SI 'TRASMETTONO' AL FIGLIO


Roma, 16 apr. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La prevenzione
delle carie si puo' fare fin dal pancione. "In gravidanza la donna
dovrebbe curare in modo particolare l'igiene orale, perche' se ha
delle carie dopo la nascita puo' 'trasmetterle' al figlio". Lo spiega
Antonella Polimeni, ordinario di Odontoiatria Pediatrica
dell'universita' Sapienza di Roma, dal Congresso Nazionale del
Collegio dei Docenti di Odontoiatria, chiuso oggi a Siena.


Se nella bocca della mamma prolifera la flora batterica che
provoca la carie, infatti, "questa - aggiunge l'esperta- puo' essere
passata al bimbo attraverso il contatto con la saliva fin dai primi
giorni di vita: durante l'attesa e l'allattamento e' quindi importante
assicurarsi di avere una bocca sana. Una buona norma di igiene che
sette mamme su dieci dimenticano e' poi la pulizia delle gengive del
neonato con una garza imbevuta d'acqua prima ancora che siano spuntati
i dentini. Sia le gengive che i denti da latte vanno infatti puliti
con regolarita', dopo ogni pasto".


"Troppe non lo sanno: c'e' percio' un grande bisogno di
accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'igiene orale nei
bambini. Anche per questo abbiamo pensato di redigere un decalogo per
la salute orale dei piu' piccoli, che raccolga tutte le regole
principali per garantirsi una corretta igiene orale fin da bambini. Un
passo indispensabile per avere denti sani anche da adulti", conclude
Polimeni. (segue)


(Com-Ram/Zn/Adnkronos)
16-APR-11 19:29


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SALUTE: CARIE SI PREVIENE SIN DAL PANCIONE, DECALOGO SALVA SORRISO (2) =


(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Ed ecco il decalogo per la salute
orale nell'infanzia


1) Pulire con una garza imbevuta d'acqua le gengive dei neonati
che non hanno ancora i dentini, dopo ogni poppata.


2) Appena spuntano i denti da latte, pulirli con una garza umida
o un dito di gomma; quando il bimbo e' un po' cresciuto, abituarlo a
lavarli con uno spazzolino morbido dopo ogni pasto. Per prendere
confidenza con lo strumento, puo' essere utile dar loro fin da
piccolissimi uno spazzolino da denti con cui giocare.


3) Da uno a tre anni e' il genitore che deve lavare i denti al
bimbo, usando uno spazzolino morbido a testina piccola e spazzolando
dalla gengiva verso il dente, almeno 5 volte.


4) Dai 4 ai 5 anni la supervisione dell'adulto resta
indispensabile.


5) Dopo la somministrazione di sciroppi se utilizzati per lunghi
periodi bisogna lavare subito i denti del bimbo. (segue)


(Com-Ram/Zn/Adnkronos)
16-APR-11 19:35
SALUTE: CARIE SI PREVIENE SIN DAL PANCIONE, DECALOGO SALVA SORRISO (3) =


(Adnkronos/Adnkronos Salute) - 6) Dopo i sei anni puo' bastare
l'uso di un dentifricio ricco di fluoro (1000 ppm) due volte al
giorno.


7) Per ridurre il rischio di carie puo' essere consigliabile la
''sigillatura'' dei solchi dei molari, attraverso una speciale vernice
che li rende resistenti ai batteri; l'operazione e' indolore.


8) L'uso del succhiotto edulcorato deve essere totalmente
evitato; il succhiotto e il biberon vanno tolti dopo i due anni e
comunque entro i tre anni, per ridurre il pericolo di malocclusioni.


9) Da evitare soprattutto durante la notte anche i biberon di
bevande zuccherine: no, ad esempio, alla camomilla zuccherata per
favorire la buonanotte.


10) No al consumo di bevande o cibi contenenti carboidrati
semplici come lattosio, saccarosio o maltosio al di fuori dei pasti se
il bambino non lava i denti subito dopo.


(Com-Ram/Zn/Adnkronos)
16-APR-11 19:43
SALUTE: COLDIRETTI, META' BIMBI BEVE GASSATO, RISCHIO CARIE =
(AGI) - Roma, 16 apr. - Il 48 per cento dei bambini consuma
bevande gassate o zuccherate ogni giorno ed e' evidente
l'importanza di intervenire, oltre sulla igiene orale, anche
sulla dieta per garantire fin da piccoli una buona
salute dei
denti. E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare lo studio
italiano presentato nel corso del Congresso Nazionale dei
docenti di Discipline Odontostomatologiche, sulla base della
seconda raccolta dati di "Okkio alla
Salute". Gli alimenti che
aiutano il sorriso sono - sottolinea la Coldiretti - il latte e
tutti i suoi derivati come formaggi, gelati, yogurt e ancora
cereali, pasta, riso, verdure, carne, pesce e le uova. Al
contrario - continua la Coldiretti - tra gli alimenti che
danneggiano i denti ci sono tutti quelli che hanno molto
zucchero, come torte, caramelle e le bevande gassate
soprattutto se consumate a piccoli sorsi perche' i batteri che
vivono nella bocca metabolizzano lo zucchero trasformandolo in
acido che corrode e intacca i denti. Il consumo di bevande
zuccherate e l'abbandono tra i piu' giovani della dieta
mediterranea e' anche causa - rileva la Coldiretti -
dell'aumento dei casi di obesita' e sovrappeso in Italia dove
oltre un milione di bambini sono in sovrappeso e 400mila sono
obesi, rispettivamente il 22,9 per cento e l'11,1 per cento di
tutti i bimbi tra gli 8 e i 9 anni in Italia, secondo i dati di
"Okkio alla
Salute'". La Coldiretti ha firmato un protocollo di
intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca che prevede l'impegno a promuovere attraverso
esperienze pilota, nel rispetto della propria autonomia e
nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative comuni per
sensibilizzare i giovani ad un corretto comportamento civico
rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni alimentari
italiane. Un impegno che rientra nell'ambito del progetto
"Educazione alla Campagna Amica" che nel corso dell' anno
scolastico - conclude la Coldiretti - coinvolge oltre centomila
alunni delle scuole elementari e medie che parteciperanno alle
oltre tremila lezioni in programma nelle fattorie didattiche e
agli oltre cinquemila laboratori del gusto e agli orti
didattici che saranno organizzati nelle aziende agricole e in
classe. (AGI)
Pgi
161757 APR 11

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SALUTE: ODONTOIATRI, CARIE O PLACCA PER 1 MLN E MEZZO PRIMA DEI 6 ANNI =
'VIETATO' LAVARSI DENTI A SCUOLA

Roma, 16 apr. - (Adnkronos/Adnkronos
Salute) - Troppe carie o
placca nei bimbi con meno di sei anni. Un piccolo su cinque ha gia'
avuto una carie ai denti da latte e uno su tre presenta placca
batterica. In tutto un milione e mezzo di piccoli a rischio. A
lanciare l'allarme gli esperti riuniti per il Congresso Nazionale del
Collegio dei Docenti di Odontoiatria, oggi a Siena, che sottolineano
come le abitudini acquisite nell'infanzia siano le piu' importanti e
formative e che il controllo dal dentista vada effettuato al piu'
tardi entro tre anni.

Ma secondo uno studio italiano la meta' dei genitori si
accontenta che il figlio lavi i denti solo una volta al giorno e
cambia lo spazzolino al bimbo non prima di tre o quattro mesi, il 60%
da' ai piu' piccoli un 'ciuccio' con miele o zucchero, abitudine
nemica dei denti. E a scuola non si puo' mettere in pratica una
corretta igiene orale: per evitare il contagio di infezioni e malattie
attraverso lo scambio di oggetti, infatti, sarebbero necessari
spazzolini monouso, ma nessuno li fornisce. La soluzione auspicabile,
secondo gli esperti, sarebbe che "la scuola pubblica trovasse un
sistema per garantire l'igiene orale anche durante le ore di attivita'
didattica, ad esempio distribuendo spazzolini monouso, magari con
l'aiuto dei genitori".

A causa della scarsa educazione all'igiene orale solo il 43% dei
bambini lava i denti almeno una volta al giorno, l'8% non li lava mai.
Nonostante questo, pero', il 76% dei bimbi in eta' prescolare non ha
mai conosciuto la sedia del dentista.

(Com-Ram/Zn/Adnkronos)
16-APR-11 18:55

NNNN
 

ZCZC
AGI0268 3 CRO 0 R01 /

SALUTE: CARIE PER 1,5 MLN BIMBI, SPAZZOLINO TABU' A SCUOLA =
(AGI) - Roma, 16 apr. - La salute dei denti "traballa" fin da
piccolissimi: carie o placca fanno la loro comparsa nei dentini
da latte in un milione e mezzo di bimbi al di sotto dei sei
anni. Nonostante questo il 76 per cento dei bimbi in eta'
prescolare non ha mai conosciuto la sedia del dentista. I denti
dei piu' piccoli non sono in salute a causa della scarsa igiene
orale: mamme e papa' non sempre insegnano le regole
fondamentali per la pulizia dei denti e anche a scuola non e'
possibile mettere in pratica una corretta igiene, perche' i
bimbi non possono lavarsi i denti con lo spazzolino. Lo
segnalano gli esperti riuniti nel corso del Congresso Nazionale
del Collegio dei Docenti di Odontoiatria, a Siena fino al 16
aprile, sottolineando che le abitudini acquisite nell'infanzia
sono le piu' importanti e formative e che il controllo dal
dentista va effettuato al piu' tardi entro tre anni. Secondo le
raccomandazioni di igiene consigliate, nelle scuole non e'
possibile portare prodotti per l'igiene personale, fra cui gli
spazzolini "Per i bimbi al di sotto dei sei anni sarebbe
previsto l'impiego di prodotti monouso come salviette,
fazzoletti, bavagli, spazzolini da denti; laddove non sia
possibile bisogna evitarli", spiega Antonella Polimeni,
Ordinario di Odontoiatria Pediatrica dell'Universita' Sapienza
di Roma. "Questa misura preventiva nasce dalla condivisibile e
giusta esigenza di evitare il contagio di malattie
trasmissibili attraverso lo scambio casuale di oggetti come ad
esempio lo spazzolino da denti, ma di fatto si traduce
nell'impossibilita' per la maggior parte dei bimbi di lavarsi i
denti subito dopo i pasti consumati a scuola. Tutto cio' non
aiuta i piu' piccoli a comprendere davvero l'importanza
dell'igiene orale dopo aver mangiato e li porta a trascurarla
anche a casa, prima di andare a letto. La scuola - aggiunge
l'esperta - dovrebbe pero' essere anche un luogo dove
promuovere l'educazione alla salute, attraverso un maggior
numero di progetti di prevenzione e sensibilizzazione ma anche
attraverso la creazione delle condizioni necessarie per la
concreta pratica di una corretta igiene orale come stile di
vita. Sarebbe quindi auspicabile che la scuola pubblica
trovasse un sistema per garantire l'igiene orale anche durante
le ore di attivita' didattica, ad esempio distribuendo
spazzolini monouso, magari con l'aiuto dei genitori". (AGI)
(AGI) - Roma, 16 apr. - A casa la situazione non migliora: uno
studio condotto dall'Universita' Magna Graecia di Catanzaro,
sottoponendo un questionario con 32 domande a 250 genitori di
bimbi dai 2 ai 15 anni, ha dimostrato che la meta' dei genitori
si accontenta che il figlio lavi i denti una volta al giorno e
il 40 per cento non insegna loro come lavare i denti in maniera
corretta e cambia lo spazzolino dei bimbi troppo raramente,
ogni tre o quattro mesi come minimo, facendo si' che possa
diventare un ricettacolo di germi; poco meno della meta' delle
mamme e dei papa' non trova sbagliato che i figli mangino
alimenti zuccherini prima di dormire, pur sapendo che gli
zuccheri provocano la carie. Non a caso secondo uno studio
dell'Universita' di Siena discusso durante il convegno, l'8 per
cento dei bambini dai 3 agli 11 anni non fa nulla per la
propria igiene orale, la meta' lava i denti raramente, solo il
43 per cento lo fa almeno una volta tutti i giorni. "In
conseguenza a tutto questo un bimbo su cinque ha una carie
prima di andare alle elementari - spiega Polimeni - Il problema
e' spesso sottovalutato ma tutt'altro che irrilevante, poiche'
la perdita precoce dei denti da latte puo' avere conseguenze
sullo sviluppo della dentatura. Il dente deciduo che ha una
radice non ancora riassorbita deve restare dov'e' perche' serve
a mantenere lo spazio necessario al nuovo dente definitivo che
spuntera' in seguito. Se il dente da latte manca troppo presto,
il rischio di un non perfetto allineamento dei denti definitivi
e' concreto: in un caso su cinque i bimbi con meno di 12 anni
che sono costretti a portare un apparecchio ortodontico devono
farlo perche' hanno perso troppo presto un dentino da latte".
(AGI)
Pgi
161432 APR 11

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ZCZC1758/SX4
XSP14173
R CRO S04 QBKN
>ANSA-SCHEDA/ SALUTE:DENTI DEI PIU'PICCOLI,5 COLPI DI SPAZZOLINO
DECALOGO PER LE BABY-BOCCHE DAL FLUORO ALLE SIGILLATURE
(ANSA) - ROMA, 16 APR - Almeno 5 passaggi di spazzolino sulle
gengive dei piu' piccoli, solchi dei dentini fatti chiudere dal
dentista per evitare che si carino e integrazioni di fluoro.
Questo il decalogo per la salute orale dei bambini messo a
punto dal Collegio dei docenti di odontoiatria in occasione del
convegno che si e' concluso a Siena alla luce dell'allarme
sull'aumento della carie proprio fra i piu' piccoli.
1.Pulire con una garza imbevuta d'acqua le gengive dei neonati
che non hanno ancora i dentini, dopo ogni poppata
2.Appena spuntano i denti da latte, pulirli con una garza umida
o un dito di gomma; quando il bimbo Š un po' cresciuto,
abituarlo a lavarli con uno spazzolino morbido dopo ogni pasto.
3.Da uno a tre anni Š il genitore che deve lavare i denti al
bimbo, usando uno spazzolino morbido a testina piccola e
spazzolando dalla gengiva verso il dente, almeno 5 volte; dai 4
ai 5 anni la supervisione dell'adulto resta indispensabile e
anche in seguito Š opportuno che il genitore passi almeno una
volta lo spazzolino su tutta la dentatura: fino ai sei-sette
anni Š infatti difficile che un bambino riesca a pulire bene con
lo spazzolino i molari pi— arretrati
4.Dai sei mesi ai tre anni Š opportuno dare al piccolo un
supplemento di fluoro se l'acqua che beve non contiene pi— di
0.6 parti per milione di fluoro (quasi ovunque, solo nelle aree
vulcaniche le concentrazioni possono essere maggiori)
5.Dai tre ai sei anni il fluoro pu• essere dato per via
sistemica, modificando i dosaggi, oppure utilizzando due volte
al giorno un dentifricio a basso contenuto di fluoro (500 ppm);
la quantit… giusta Š pari alla grandezza di una lenticchia,
meglio non lasciare il tubetto nelle mani del bimbo per evitare
il rischio di fluorosi (nullo dopo gli otto anni).
6.Dopo i sei anni pu• bastare l'uso di un dentifricio ricco di
fluoro (1000 ppm) due volte al giorno
7.Per ridurre il rischio di carie Š consigliabile la
"sigillatura" dei solchi di premolari e molari, attraverso una
speciale vernice che li rende resistenti ai batteri;
l'operazione, indolore, va fatta entro due anni dall'eruzione
del dente e l'integrit… della sigillatura va controllata ogni
6-12 mesi
8.L'uso del succhiotto edulcorato deve essere totalmente
evitato; il succhiotto e il biberon vanno tolti dopo i due anni
e comunque entro i tre anni, per ridurre il pericolo di
malocclusioni
9.Da evitare del tutto anche i biberon di bevande zuccherine se
non per nutrire il piccolo e lavando poi i denti subito dopo:
no, ad esempio, alla camomilla zuccherata per favorire la
buonanotte
10.No al consumo di bevande o cibi contenenti carboidrati
semplici come lattosio, saccarosio o maltosio al di fuori dei
pasti. (ANSA).

BR
16-APR-11 13:07 NNNN

"Polizia contro Carabinieri: é già bagarre tra le forze dell'ordine. L'Arma non 'presta' uomini al Questore. E il patto sicurezza?"