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sabato 6 aprile 2013

Cassazione: Velocità constatata da agenti della Polizia di Stato mediante un apparecchio "autovelox"




Nuova pagina 1
Cass. civ. Sez. II, 22-03-2006, n. 6342
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
PREFETTO TRAPANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
(Lpd);
- intimato -
avverso la sentenza n. 153/2002 del Giudice di Pace di CASTELVETRANO, depositata il 05/07/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/01/2006 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO il quale chiede che la Suprema Corte, con sentenza in Camera di consiglio, dichiari manifestamente fondato il ricorso in epigrafe specificato, cassi la sentenza impugnata e rigetti l'opposizione proposta dal C..

Svolgimento del processo

(Lpd) ha impugnato davanti al Giudice di Pace di Castelvetrano il verbale, notificatogli l'(OMISSIS), con cui gli era stata contestata la violazione del limite di velocità vigente nel luogo dell'accertamento, commessa il 9 novembre 2001 con un veicolo di sua proprietà e constatata da agenti della Polizia di Stato mediante un apparecchio "autovelox". Il Prefetto di Trapani si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione.
Con la sentenza indicata in epigrafe il ricorso è stato accolto, essendosi ritenuto che la mancanza di contestazione immediata, come aveva dedotto l'attore, inficiasse la legittimità del procedimento sanzionatorio, non potendo ritenersi giustificata dalle generiche affermazioni contenute in proposito nel verbale.
Il Prefetto di Trapani ha proposto ricorso per Cassazione, in base a un motivo. (Lpd) non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Motivi della decisione

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso il Prefetto di Trapani lamenta che erroneamente il Giudice di Pace di Castelvetrano ha ritenuto che nella specie fosse doverosa la contestazione immediata della violazione, pur se l'"autovelox" consente la rilevazione della velocità solo in concomitanza con il passaggio di ogni veicolo, e quindi non in tempo utile.
La censura è fondata.
Con riferimento alla disciplina della materia applicabile nella specie ratione temporis, la giurisprudenza di questa Corte - dalla quale non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle norme delle quali costituisce applicazione - è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l'utilizzazione di apparecchiature diverse, come appunto l'"autovelox", rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (v., per tutte, Cass. 17 marzo 2005 n. 5861).
Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta da (Lpd).
Le spese dell'intero giudizio vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,- cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da (Lpd) avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dalla Sezione di Polizia stradale di Trapani; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006

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