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Cass. civ. Sez. II, 22-03-2006, n. 6342
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SPADONE Mario -
Presidente
Dott. TRIOLA Roberto Michele -
Consigliere
Dott. ATRIPALDI Umberto -
Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel.
Consigliere
Dott. FIORE Francesco Paolo -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
PREFETTO TRAPANI,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo
studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
(Lpd);
- intimato -
avverso la sentenza n.
153/2002 del Giudice di Pace di CASTELVETRANO, depositata il
05/07/2002;
udita la relazione della causa
svolta nella Camera di consiglio il 09/01/2006 dal Consigliere Dott.
Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte
dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO il
quale chiede che la Suprema Corte, con sentenza in Camera di
consiglio, dichiari manifestamente fondato il ricorso in epigrafe
specificato, cassi la sentenza impugnata e rigetti l'opposizione
proposta dal C..
Svolgimento del processo
(Lpd) ha impugnato davanti al
Giudice di Pace di Castelvetrano il verbale, notificatogli
l'(OMISSIS), con cui gli era stata contestata la violazione del
limite di velocità vigente nel luogo dell'accertamento, commessa il
9 novembre 2001 con un veicolo di sua proprietà e constatata da
agenti della Polizia di Stato mediante un apparecchio "autovelox".
Il Prefetto di Trapani si è costituito in giudizio, contestando la
fondatezza dell'opposizione.
Con la sentenza indicata in
epigrafe il ricorso è stato accolto, essendosi ritenuto che la
mancanza di contestazione immediata, come aveva dedotto l'attore,
inficiasse la legittimità del procedimento sanzionatorio, non
potendo ritenersi giustificata dalle generiche affermazioni
contenute in proposito nel verbale.
Il Prefetto di Trapani ha
proposto ricorso per Cassazione, in base a un motivo. (Lpd) non ha
svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con il motivo addotto a
sostegno del ricorso il Prefetto di Trapani lamenta che erroneamente
il Giudice di Pace di Castelvetrano ha ritenuto che nella specie
fosse doverosa la contestazione immediata della violazione, pur se
l'"autovelox" consente la rilevazione della velocità solo in
concomitanza con il passaggio di ogni veicolo, e quindi non in tempo
utile.
La censura è fondata.
Con riferimento alla
disciplina della materia applicabile nella specie ratione temporis,
la giurisprudenza di questa Corte - dalla quale non vi è ragione di
discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle
norme delle quali costituisce applicazione - è ormai stabilmente e
univocamente orientata nel senso che l'eccesso di velocità deve
essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante
strumenti che consentono la misurazione a una congrua distanza prima
del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l'utilizzazione
di apparecchiature diverse, come appunto l'"autovelox", rientra di
per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione
del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce
valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata
(v., per tutte, Cass. 17 marzo 2005 n. 5861).
Accolto pertanto il ricorso,
la sentenza impugnata deve essere cassata.
Poichè non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, con il rigetto dell'opposizione proposta da (Lpd).
Le spese dell'intero giudizio
vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,-
cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta
l'opposizione proposta da (Lpd) avverso il verbale di accertamento
n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dalla Sezione di Polizia
stradale di Trapani; compensa tra le parti le spese dell'intero
giudizio.
Così deciso in Roma, il 9
gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il
22 marzo 2006
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