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Cass. civ. Sez. I, 07-04-2006, n. 8224
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
-
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI GENOVA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2071/01 del Giudice di
pace di GENOVA, depositata il 20/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 19/12/2005 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA
MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso in data 30-4-2000, (Lpd)
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 157373/2000
emessa dal Prefetto di Genova a seguito di violazione dell'art. 142
C.d.S., comma 8, (superamento dei limiti di velocità accertato
mediante autovelox), deducendo la mancata contestazione immediata
dell'infrazione, la notifica del relativo verbale oltre i termini di
legge, la non audizione dell'opponente da parte della Prefettura e
la mancata sottoscrizione del verbale.
L'adito Giudice di Pace di Genova, con la
sentenza in esame in data 24/7/2001, rilevato che "il ricorso al
Prefetto era fondato su argomentazioni di natura puramente formale,
per le quali l'audizione personale del ricorrente non avrebbe potuto
portare alcun contributo all'esame del ricorso stesso" e "atteso che
sono state osservate le disposizioni sulla contestazione e sulla
notificazione, di cui alla L. n. 241 del 1990, L. n.
421 del 1992 e di cui al D.Lgs. n. 39 del 1993, art.
3" rigettava il ricorso. Ricorre per cassazione, con cinque motivi,
il L.C.; non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce difetto di
motivazione là dove il Giudice di Pace si è limitato ad osservare,
in ordine alle doglianze dell'opponente, che i motivi poste a
fondamento dell'opposizione erano di natura puramente formale.
Con il secondo motivo si deduce omessa
motivazione sul decisivo punto della dedotta violazione dell'art.
204 C.d.S. in ordine alla mancata audizione del ricorrente
nonostante la esplicita richiesta in proposito.
Con il terzo motivo si deduce ancora difetto
di motivazione sull'ulteriore punto decisivo dell'omessa
contestazione immediata e su quanto in proposito dedotto nel verbale
di contestazione.
Con il quarto motivo si deduce ancora
ulteriore omessa motivazione sul decisivo punto della tardività
dell'ordinanza prefettizia (oltre novanta giorni dal ricevimento del
ricorso).
Infine con il quinto motivo si deduce omessa
motivazione sul decisivo punto della mancata sottoscrizione del
verbale.
Il ricorso merita accoglimento in relazione a
tutte le suesposte censure, da trattarsi congiuntamente in quanto
aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum del difetto di
motivazione in ordine ai rilievi posti a fondamento
dell'opposizione.
Detta motivazione, infatti, non solo non
analizza le singole doglianze dell'opponente ma le rigetta tutte con
l'"apparente" assunto che il L.C. ha addotto argomentazioni di
natura puramente formale, tali da rendere superflua la sua audizione
personale.
Non è dato in tal modo comprendere cosa abbia
inteso il giudicante per eccezione formale ed anche perchè sulla
base di tale mera asserzione ha ritenuto di rigettare l'opposizione
in toto; pertanto non è individuabile la ratio decidendi della
decisione impugnata.
Occorre, quindi, in sede di rinvio analizzare
in modo specifico le censure del ricorrente ai fini della decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia,
anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Genova
in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2006
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