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Cass. civ. Sez. I, 29-03-2006, n. 7125
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
COMUNE
di PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso,
in forza di procura in calce al ricorso, dagli Avv. DE SIMONI Carlo,
Alessandra Montobio e Fabio Lorenzoni, e presso lo studio di
quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale, n. 43;
- ricorrente -
contro
S.L.;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Padova n. 1450 del 24 ottobre 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 marzo 2006 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito per il ricorrente l'Avv. Fabio Lorenzoni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO
Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1.
- Con ricorso depositato in data 16 luglio 2001, S.L. proponeva
opposizione avverso il verbale di data 16 giugno 2001 con cui la Polizia
municipale di Padova gli aveva contestato la violazione dell'art. 142
C.d.S., per eccesso di velocità accertato con apparecchio telelaser LTI
20-20, irrogandogli la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 635.090
nonchè quella accessoria del ritiro della patente di guida.
A
sostegno della proposta opposizione, lo S. rilevava pregiudizialmente
che i cartelli indicatori della velocità non riportavano, sul retro, il
provvedimento amministrativo con il quale l'Ente proprietario aveva
fissato il limite di velocità; deduceva, inoltre, l'illegittimità
dell'accertamento per l'inaffidabilità dello strumento di rilevazione,
in violazione dell'art. 345 reg. att. esec. C.d.S., nonchè la mancanza
di prove a fondamento della contestazione.
2. -
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Giudice di pace di
Padova, con sentenza n. 1450 depositata il 14 novembre 2001, accoglieva
l'opposizione e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato.
Il
Giudice di pace rilevava che il verbale di contestazione era stato
emesso in violazione dell'art. 77 reg. att. esec. C.d.S., comma 7,
giacchè il cartello di prescrizione del limite massimo di velocità era
privo degli estremi dell'ordinanza di apposizione adottata dall'Ente
proprietario della strada.
3. - Avverso tale
sentenza, con atto notificato il 19 luglio 2002 il Comune di Padova ha
interposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi di censura,
illustrati con memoria.
L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1.
- Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 77
reg. att. esec. C.d.S., comma 5, art. 79 reg. att. esec. C.d.S., comma
da 1 a 8, e art. 81 reg. att. esec. C.d.S., approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
omessa e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia, prospettato dalle parti; violazione dei principi
sull'onere della prova), il Comune ricorrente si duole che il Giudice di
pace non abbia considerato che il secondo capoverso dell'art. 77 reg.
att. esec. C.d.S., comma 5 consente esplicitamente il permanere dei
segnali già installati che presentino lievi difformità rispetto a quelli
previsti, purchè siano garantite le condizioni di cui all'art. 79,
comma da 1 a 8, e art. 81 del medesimo regolamento.
Nella specie, sarebbe pacifico che si trattava di un segnale, non di nuova installazione, ma preesistente.
2.
- Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 77,
comma 7, del citato regolamento; omessa e, comunque, insufficiente
motivazione su un punto essenziale della controversia), il ricorrente
censura che l'impugnata sentenza abbia ritenuto che la mancata
indicazione nel segnale degli estremi dell'ordinanza comporti, di per
sè, l'illegittimità della segnaletica. L'asserita conseguenza della
nullità - osserva il Comune - non sarebbe in alcun modo prevista e
contrasterebbe con il sistema delineato dal nuovo codice della strada.
Un problema di nullità si potrebbe porre in caso di mancanza del
provvedimento, non quando, come nella specie, si faccia questione di
omessa indicazione nel cartello degli estremi del provvedimento stesso.
3.
- L'ultimo mezzo denuncia violazione, sotto altro profilo, dell'art. 77
reg. att. esec. C.d.S., comma 7. Siccome l'illegittimità del
provvedimento amministrativo non incide sulla efficacia e
sull'operatività del medesimo, la prescrizione contenuta nel segnale
sarebbe comunque vincolante per l'automobilista. Anche ammessa
l'invalidità della segnaletica per la mancata indicazione degli estremi
dell'ordinanza, le relative prescrizioni stradali non potrebbero
considerarsi tamquam non essent.
4. - In
ordine logico va esaminato con precedenza il secondo motivo di ricorso,
con cui l'Amministrazione comunale ricorrente si duole che la mancata
indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi
dell'ordinanza prescrivente il limite massimo di velocità, sia stata
ritenuta dal Giudice di pace causa di invalidità della segnaletica, con
conseguente illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione.
4.1. - Il motivo è fondato.
4.2. - L'art. 77 reg. att. esec. C.d.S., approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
detta le norme generali sui segnali verticali, che sono collocati sulle
strade per segnalare agli utenti un pericolo, un'indicazione o - come
nel caso del limite di velocità - una prescrizione) e le disposizioni
successive del medesimo regolamento si preoccupano di stabilire la
visibilità (art. 79), le dimensioni e i formati (art. 80) nonchè
l'installazione (art. 81) dei segnali.
In
questo contesto, il comma 7 del citato art. 77 prevede le
caratteristiche del retro dei segnali stradali: esso deve essere di
colore neutro opaco; su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o
l'amministrazione proprietari della strada ed altre annotazioni, che
comunque non possono superare una certa superficie, e, ove si tratti di
segnali di prescrizione, devono essere riportati gli estremi
dell'ordinanza di apposizione.
4.3. - In
mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze
della mancata indicazione, sul retro del segnale di prescrizione, degli
estremi dell'ordinanza di apposizione, ritiene il Collegio che
l'inosservanza della norma di cui all'art. 77 reg. att. esec. C.d.S.,
comma 7, non determini l'illegittimità del segnale, e che l'omissione
delle indicazioni formali da questa norma contemplato non esima l'utente
della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal
segnale, giacchè quelle indicazioni hanno, più semplicemente, lo scopo
di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare
la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale e di
rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere
o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne
fissano le modalità di esercizio (cfr. Cass., Sez. 3^, 18 maggio 2000,
n. 6474, in motivazione).
Questa conclusione è
coerente con la natura del cartello quale mezzo di pubblicità della
prescrizione in esso indicata. Le differenze del cartello stradale
rispetto a quanto normativamente prescritto in tanto sono suscettibili
di determinare l'illegittimità del segnale con il quale si rendono noti
obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono
uniformarsi, in quanto tale differenza sia tale da rendere il cartello
concretamente inidoneo ad assolvere la funzione assegnatagli. Ne deriva
che solo quando sussista siffatta, concreta inidoneità alla funzione
propria del segnale stradale possono porsi le corrispondenti questioni
dell'eventuale "disapplicazione" del provvedimento amministrativo
incorporato nel segnale, ovvero della sussistenza, in capo all'autore,
dell'elemento soggettivo della violazione; non certamente allorchè -
come nel caso di specie - venga in rilievo una differenza meramente
formale, assolutamente inconferente rispetto alle funzione di rendere
nota all'utente della strada la norma di condotta da osservare (cfr.
Cass., Sez. 1^, 23 marzo 1994, n. 2763; Cass., Sez. 1^, 21 settembre 1998, n. 9438).
5. - L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento del primo e del terzo mezzo.
Per
effetto dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve
essere cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Padova che, in
persona di diverso magistrato, provvedere anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il
terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per
le spese, al Giudice di pace di Padova, in persona di diverso
magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2006
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