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sabato 6 aprile 2013

TAR: camping non può installare "mobilhome" senza autorizzazione




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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N. 2602 REG. SENT.             ANNO 2006
N.      499      REG. RIC.
PER LA TOSCANA             ANNO 2005


- III  SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 499/2005 proposto da ...OMISSIS... s.r.l.,-
c o n t r o
- COMUNE DI ...OMISSIS..., in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
p e r   l ‘ a n n u l l a m e n t o
dell’ordine di demolizione n. 01/2005;
della nota 13.7.04 contenente la comunicazione di avvio del procedimento.
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 10 novembre 2005 - relatore il Consigliere Rita Cerioni -,  l'avv. A. Stancanelli;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O   e    D I R I T T O
La società ricorrente, proprietaria di un campeggio sito nel Comune di ...OMISSIS..., impugna l’ordine di demolizione di 9 case mobili, dato che a suo dire, in base alla normativa vigente, era possibile nell’ambito delle 50 piazzole autorizzate installare strutture ancorate al suolo nella misura del 35% (e cioè in totale 17) (art. 29 L.R. Toscana n. 42/2000).
A giudizio della ricorrente l’atto impugnato sarebbe insufficientemente motivato ed erroneamente sarebbe stata applicata la legge 52/99 che non riguarderebbe i campeggi.
In ogni caso il Comune avrebbe travisato la realtà poiché le piazzole sarebbero sempre 50 seppure diversamente utilizzate rispetto alla autorizzazione rilasciata.
Il Comune non si è costituito.
La ricorrente società incorre nell’errore di ritenere disciplinata la fattispecie unicamente dalla legge 42/2000 che riguarda la legislazione del turismo in Toscana; mentre secondo il Collegio, per quanto concerne l’utilizzazione del territorio, non si può prescindere da quanto prevede la normativa urbanistica.
In altre parole, anche se la legge 42/2000 consente l’utilizzazione delle piazzole nei termini e limiti sopraindicati, tuttavia tale potenzialità può essere attivata solo ad esito di un procedimento autorizzatorio. La normativa turistica/commerciale va necessariamente integrata con quella edilizia.
La ricorrente, invece, ha omesso di richiedere qualsivoglia autorizzazione edilizia, procedendo direttamente alla realizzazione delle case mobili.
Giustamente il Comune ha definito abusivo l’intervento e ne ha ordinato la demolizione.
Il ricorso pertanto va respinto; nulla sulle spese non essendosi l’Amministrazione costituita.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 10 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI                                      - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI                              - Consigliere
Dott. Rita CERIONI                                             - Consigliere
F.to Eugenio Lazzeri
F.to Rita Cerioni
F.to Mara Vagnoli                         -    Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 maggio 2006
Firenze, lì 30 maggio 2006
Il Collaboratore di Cancelleria 
F.to Mara Vagnoli
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Ric. n. 499/2005


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