REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2572/2006Reg.Dec.
N. 1467 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 1467/2000, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
in persona del Presidente del Consiglio in carica, il Ministero dell’interno e
la Prefettura di Rovigo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Roma via dei Portoghesi
n. 12;
contro
(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato
-
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania,sezione di
Salerno, n. 511 del 26 maggio-16 novembre 1999, notificata il 24 novembre 1999.
Visto
il ricorso con relativi allegati.
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di (omissis).
Viste
le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti
gli atti tutti di causa.
Udita
alla pubblica udienza del 29 novembre 2005 la relazione del consigliere Sabino
Luce e sentiti altresì l’avv. dello Stato Bruni e l’avv. Ventura;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con
sentenza n. 511/1999, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione di Salerno, accoglieva il ricorso (n. 2597/1994) proposto da (omissis)
ed annullava il decreto del Ministro dell’interno con il quale era stata
disposta la destituzione del ricorrente dal servizio di collaboratore
amministrativo del Ministero, con i relativi atti presupposti. Con la stessa
sentenza era anche dichiarato improcedibile l’ulteriore ricorso (n. 2400/1992),
al primo riunito e proposto dallo Stesso (omissis) per l’annullamento del
provvedimento con il quale il Ministero dell’interno aveva disposto la sua
sospensione cautelare dal servizio. Contro l’indicata decisione le rubricate
amministrazioni hanno proposto appello al Consiglio di Stato deducendone
l’erroneità e chiedendone la riforma con il rigetto dei ricorso di primo grado e
la condanna del (omissis) al pagamento delle spese processuali. Il ricorso,
nella resistenza del (omissis) che ne ha chiesto il rigetto, è stato chiamato
per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
(omissis),
collaboratore amministrativo contabile del Ministero dell’interno, è stato,
prima sospeso e poi destituito dal servizio ai sensi della legge 18 gennaio
1992, n. 16. I provvedimenti disciplinari traevano giustificazione da una
sentenza di irrogazione di pena patteggiata emessa nei confronti del dipendente
per il reato di cui all’art. 314 del codice penale. I giudici di primo grado,
cui ha fatto ricorso il (omissis), con l’impugnata sentenza hanno, come già
rilevato nelle premesse di fatto, dichiarato improcedibile il ricorso per la
parte relativa alla disposta sospensione cautelare e lo hanno accolto per la
parte concernente la decadenza dall’impiego. Secondo il Tribunale amministrativo
regionale, l’irrogata sanzione non era stata adeguatamente motivata, risultando
fondata esclusivamente sulla condanna a pena patteggiata: stanti i gravissimi
effetti della disposta sanzione, secondo i giudici di primo grado, non poteva
ritenersi adeguata una motivazione di stile, che si era limitata a fare
riferimento alle ipotesi di cui all’art. 54 del T.U. n. 3 del 1957 senza alcun
richiamo a fatti concreti effettivamente addebitabili. Di avviso diverso è
l’amministrazione appellante, secondo cui la sentenza di irrogazione di pena
patteggiata, implicando una sostanziale ammissione di responsabilità per i fatti
addebitati, produce gli stessi effetti di una pronuncia di condanna. Inoltre,
secondo l’amministrazione appellante, i fatti posti a base della disposta
destituzione erano stati ammessi dal dipendente ed autonomamente valutati dalla
commissione di disciplina, unitamente al comportamento complessivo del
dipendente anche successivo all’avvenuta irrogazione della sanzione penale.
L’appello
è tuttavia infondato e va respinto.
Come
correttamente rilevato dai giudici di primo grado, la sentenza di irrogazione
della pena patteggiata non fa stato sull’accertamento dei fatti posti a
fondamento dell’imputazione. Per la considerazione in sede disciplinare dei
fatti medesimi occorre, pertanto, uno specifico accertamento da parte
dell’amministrazione sulla loro effettiva esistenza e portata ed un autonomo
apprezzamento della loro significanza in sede disciplinare. Tutto ciò non sembra
sia avvenuto nel caso di specie, in cui- come hanno rilevato i giudici di primo
grado- la disposta misura sanzionatoria è stata basata esclusivamente, stando il
dato formale della adottata motivazione, sulla aprioristicamente ritenuta
equiparazione della sentenza di irrogazione della pena patteggiata alla sentenza
di condanna passata in giudicato. Il riscontrato difetto di motivazione
dell’impugnato provvedimento pare sufficiente- ad avviso del collegio- a farne
ritenere legittimo il disposto suo annullamento da parte del Tribunale
amministrativo regionale, con assorbimento delle ulteriori articolate censure
riproposte in appello dal (omissis) in merito alla ritualità e tempestività del
procedimento disciplinare.
L’appello
va conclusivamente respinto con compensazione delle spese processuali
ricorrendovi giusti motivi per la peculiarità della lite.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge l’appello e
conferma l’impugnata decisione. Spese compensate.
Ordina
che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
Così
deciso in Roma il 29 novembre 2005, in camera di consiglio dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere Est.
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
SABINO LUCE GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...10/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 1467/2000
FF
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