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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2578/2006Reg.Dec.
N. 804 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 804/01, proposto da:
....., rappresentati e difesi dagli avv.
-
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI, in persona del ministro in carica, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per
legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di
Milano, sezione terza, 9 marzo 2000, n. 1872;
visto
il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto
l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;
visti
tutti gli atti della causa;
relatore
all’udienza pubblica del 31 gennaio 2006 il consigliere Carmine Volpe e udito
l’avv. dello Stato Nicoli per l’appellato;
ritenuto
e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il
primo giudice ha respinto il ricorso proposto da ...... e gli altri signori
suindicati, dipendenti del Ministero dei trasporti avverso il provvedimento del
direttore della divisione XVI del Ministero stesso 29 maggio 1995, n. 16863, con
cui si è negato il loro diritto a percepire il compenso incentivante previsto
dall’art. 10 del d.p.r. 25 giugno 1983, n. 344 e le maggiorazioni dello stesso
ai sensi dell’art. 19 della l. 1° dicembre 1986, n. 870, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria, con riguardo all’intero periodo di sospensione dal
servizio.
I
suddetti erano stati sospesi cautelarmene dal servizio poiché sottoposti a
procedimento penale; poi conclusosi con giudicato di proscioglimento poiché “il
fatto non sussiste”. Così che l’amministrazione revocava la sospensione
cautelare con efficacia retroattiva, e statuiva la spettanza di tutti gli
emolumenti economici non percepiti e di tutte le progressioni di carriera
eventualmente non riconosciute a causa della pregressa sospensione.
L’amministrazione
però non corrispondeva il compenso incentivante arretrato, ritenendo che esso
fosse legato all’effettiva presenza giornaliera del servizio e “in particolare
all’effettiva presenza in servizio”.
Il
primo giudice ha affermato che il detto compenso presuppone la presenza in
servizio, ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. n. 344/1983 e dell’accordo di
comparto attuativo.
La
sentenza viene appellata dal signor (Lpd) e dagli altri suindicati per i
seguenti motivi:
1)
violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.p.r. n. 344/1983, della l. n.
870/1986 e del d.p.c.m. 13 aprile 1984; eccesso di potere; travisamento dei
presupposti.
Gli
appellanti richiamano una circolare in data 28 giugno 1985, nella quale veniva
detto che l’indennità di amministrazione, che aveva sostituito l’indennità
incentivante, sarebbe stata erogata, in ipotesi di sospensione cautelare per
procedimento disciplinare, con una trattenuta del 50%. Contestano poi le
affermazioni contenute nella sentenza impugnata, in quanto, ammesso che il
compenso di cui trattasi sia legato all’effettiva prestazione di lavoro, essi
non potrebbero venire penalizzati dalla circostanza che la prestazione non è
potuta intervenire per fatto addebitabile all’amministrazione.
Il
Ministero dei trasporti si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in
appello.
Il
ricorso in appello è infondato.
Ai
sensi dell’art. 97, comma 1, del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, revocata la
sospensione cautelare, all’impiegato spettano tutti gli assegni non percepiti,
“escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per
prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell’assegno alimentare
eventualmente corrisposto”.
Al
riguardo, costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui, atteso che
il normale principio di sinallagmaticità delle prestazioni lavorative e
retribuzioni non opera nei casi in cui la prestazione lavorativa non è stata
resa per fatto imputabile all’amministrazione, la ricostruzione retroattiva
della carriera fa sorgere il diritto a percepire tutti gli emolumenti rientranti
nella retribuzione ordinaria, ma non anche quelli che non hanno carattere fisso
e predeterminato, e sono quindi legati a esigenze lavorative contingenti e
variabili nel tempo; quali i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario
e notturno e altre indennità similari (questo Consiglio: sez. IV, 15 febbraio
2001, n. 720; sez. VI, 13 febbraio 2003, n. 782).
Facendo
applicazione di detti principi al caso di specie, deve escludersi il diritto
alla corresponsione del compenso incentivante, che l’art. 10, comma 2, lett. b),
del d.p.r. n. 344/1983 condiziona espressamente “al conseguimento di obiettivi
generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all’effettiva presenza in
servizio, al pieno rispetto dell’orario d’obbligo e ad ogni altra eventuale
condizione al fine di migliorare l’efficienza del servizio” e il successivo
comma 3 collega alle “effettive prestazioni ordinarie di servizio”. Ciò a causa
della necessaria correlazione fra prestazione del servizio e aumento di
produttività.
In
tal senso questo Consiglio, sez. IV, 25 marzo 2005, n. 1285 e sez. VI, 27
febbraio 1979, n. 120 (decisione, quest’ultima, relativa al premio per
l’incremento industriale a favore dei dipendenti dell’amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, avente natura di compenso incentivante), da cui non vi è
motivo per discostarsi.
Ne
consegue anche l’irrilevanza di quanto disposto dall’invocata circolare, tra
l’altro successiva al provvedimento impugnato in primo grado.
Il
ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del presente grado
di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso
in appello.
Compensa
tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma il 31 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei
signori:
Giorgio Giovannini presidente
Luigi Maruotti consigliere
Carmine Volpe consigliere, estensore
Giuseppe Romeo consigliere
Giuseppe Minicone consigliere
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
CARMINE VOLPE VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...10/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 804/2001
FF
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