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sabato 6 aprile 2013

TAR: Divieto di stadio: accendere un fumogeno non giustifica l'interdizione




 

 
N. 2094 REG. SENT.
ANNO 2006
n.  565  Reg. Ric.

Anno 2006

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
 
S E N T E N Z A
 
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio  del 9 maggio 2006
Visto il ricorso 565/2006 proposto da:
(omissis)
 
rappresentato e difeso da:
-
con domicilio eletto in FIRENZE
-
presso
SEGRETERIA T.A.R.  
 
contro
 
MINISTERO DELL'INTERNO 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede
 
QUESTURA DI GROSSETO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede;
 
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del Questore della Provincia di Grosseto n. 156/Cat. 2^/Div. P.A.C./2006 emesso il 26/01/2006 e notificato il 03/02/2006 con il quale veniva fatto divieto al ricorrente “..di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali.... alle partite delle Nazionali di calcio che verranno disputate nel territorio nazionale, per la durata di anni 1”.
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA DI GROSSETO
 
Udito il relatore Pres. GIOVANNI VACIRCA e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti -
 
           Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00
           Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
      Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive motivato con la detenzione e l’accensione di uno strumento per l’emissione di fumo;
      Ritenuto che il ricorso sia fondato per il primo assorbente motivo, col quale si deduce che la fattispecie predetta, prevista dall’art. 6-ter della legge n. 401 del 1989 e successive modificazioni, non rientra fra quelle contemplate nell’elenco tassativo di cui all’art. 6 della stessa legge (Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2002, n. 519);
      Vista l’ordinanza 6 febbraio 2006, con cui il G.I.P. del Tribunale di Grosseto ha per questo motivo negato la convalida della prescrizione di comparire personalmente presso il Commissario P.S. di Manfredonia;
      Ritenuto che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
      Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
      Così deciso in Firenze il 9 maggio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
      Giovanni Vacirca                                                Presidente, est.
      Giacinta Del Guzzo                                             Consigliere
      Saverio Romano                                                Consigliere
F.to Giovanni Vacirca, est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  10 MAGGIO 2006
Firenze, lì  10 MAGGIO 2006
                                              IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                                         F.to Mario Uffreduzzi
          / 3
               Ric. n. 565/2006

 

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