N.
2094 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 565 Reg. Ric.
Anno 2006
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2006
Visto il ricorso 565/2006 proposto da:
(omissis)
rappresentato e difeso da:
-
con domicilio eletto in FIRENZE
-
presso
SEGRETERIA T.A.R.
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede
QUESTURA DI GROSSETO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in FIRENZE
VIA DEGLI ARAZZIERI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del Questore della Provincia di Grosseto n. 156/Cat.
2^/Div. P.A.C./2006 emesso il 26/01/2006 e notificato il 03/02/2006 con il
quale veniva fatto divieto al ricorrente “..di accedere ai luoghi ove si
svolgono competizioni di calcio relativi ai campionati nazionali
professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali.... alle partite delle
Nazionali di calcio che verranno disputate nel territorio nazionale, per la
durata di anni 1”.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA DI GROSSETO
Udito il relatore Pres. GIOVANNI VACIRCA e uditi, altresì, per le parti gli
avv.ti -
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 nono comma della
legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano
i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
Considerato
che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di divieto di accesso a
manifestazioni sportive motivato con la detenzione e l’accensione di uno
strumento per l’emissione di fumo;
Ritenuto
che il ricorso sia fondato per il primo assorbente motivo, col quale si
deduce che la fattispecie predetta, prevista dall’art. 6-ter della
legge n. 401 del 1989 e successive modificazioni, non rientra fra quelle
contemplate nell’elenco tassativo di cui all’art. 6 della stessa legge
(Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2002, n. 519);
Vista
l’ordinanza 6 febbraio 2006, con cui il G.I.P. del Tribunale di Grosseto ha
per questo motivo negato la convalida della prescrizione di comparire
personalmente presso il Commissario P.S. di Manfredonia;
Ritenuto
che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese
del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il
ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina
che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Firenze il 9 maggio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale
della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni
Vacirca Presidente, est.
Giacinta
Del Guzzo Consigliere
Saverio
Romano Consigliere
F.to Giovanni Vacirca, est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 MAGGIO 2006
Firenze, lì 10 MAGGIO 2006
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario
Uffreduzzi
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Ric. n. 565/2006
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