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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 11-04-2006, n. 8458 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
UFFICIO
TERRITORIALE GOVERNO TRAPANI, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende, giusta delega in
atti;
- ricorrente -
contro
L.F.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 163/02 del Giudice di pace TRAPANI, depositata il 14/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/06 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
Giudice di pace di Trapani, con sentenza n. 163/02, ha accolto
l'opposizione proposta da L.F. avverso il verbale di n. (OMISSIS) del
(OMISSIS), con cui la Polizia Stradale i Trapani gli contestava la
violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8 e gli ingiungeva il pagamento
della somma di Euro 141,89, a titolo di sanzione, per aver circolato
sulla strada (OMISSIS) a velocità di km/h 134, superando la velocità
consentita di Km/h 34, ed ha annullato il provvedimento impugnato.
Avverso
detta sentenza ricorre per Cassazione l'Ufficio Territoriale del
Governo di Trapani, in persona del Prefetto, per violazione e falsa
applicazione dell'art. 142 C.d.S., comma 6 e artt. 200 e 201 C.d.S.,
comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, in relazione all'art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5, rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe considerato
che la rilevazione del superamento dei limiti di velocità è una delle
ipotesi in cui è giustificata la mancanza della contestazione immediata
senza alcun margine di apprezzamento in sede giurisdizionale e che le
modalità di argomentazione del servizio rientrano nella discrezionalità
amministrativa.
Il ricorso è fondato. Ed
invero, la motivazione dell'impugnata sentenza è del tutto apparente
rispetto alle precise considerazioni in fatto e in diritto svolte dal
ricorrente, sostanziandosi la medesima nell'opinione del giudicante che
la contestazione immediata costituirebbe un deterrente idoneo a
scongiurare il pericolo di eventuali incidenti dovuti alla eccessiva
velocità.
Ne consegue che la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa per il
nuovo esame del merito e anche per le spese del giudizio di cassazione,
ad altro giudice di pace di Trapani, cui si demanda di attenersi al
seguente principio di diritto:
- in materia di
violazione dei limiti di velocità ex art. 142 C.d.S., commi 6 e 8 è
legittima la contestazione successiva alla violazione, sempre che siano
indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui
quelli enucleati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento
di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), tra i quali
l'impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato a velocità eccessiva e
l'accertamento della relativa violazione tramite "autovelox" (Cass.
Civ. 4.5.05 n. 9222).
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altro giudice di pace di Trapani.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 142
D.P.R. 16/12/1992 n. 495, art. 384
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