Cass. civ. Sez. II, 12-04-2006, n. 8569
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Prefetto
di Genova pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
- ricorrente -
contro
(Lpd) SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1020/02 del Giudice di
pace di GENOVA, depositata il 28/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 10/02/06 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 28 marzo 2002 il Giudice di Pace
di Genova ha accolto l'opposizione proposta dalla (Lpd) SRL avverso il
verbale n. 62288 di accertamento della violazione dell'art. 142 del
codice della strada, rilevata a mezzo autovelox dalla Polizia stradale
di Genova in data 15 aprile 2001, per aver circolato ad una velocità di
104 Km orari, superando di 44 Km orari il limite massimo stabilito
dall'Ente proprietario della strada in 60 Km orari.
L'accoglimento è fondato, per quanto ancora
interessa in questa sede, oltre che sulla violazione da parte
dell'organo accertatore della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma
4, per non essere le notizie riportate a verbale esattamente
corrispondenti al vigente quadro legislativo, sul rilievo che per
giustificare la mancata contestazione immediata dell'infrazione era
stata riportata una frase tautologicamente ripresa dall'art. 384 regol.
C.d.S. e che l'Autorità procedente non aveva fatto alcun cenno alla
circostanza che il veicolo oggetto dell'infrazione era stato
successivamente fotografato all'imbocco di una galleria, in condizioni
quindi di verosimile difficoltà e/o pericolosità di fermarlo per operare
la contestazione.
Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il
Prefetto di Genova sulla base di due motivi d'impugnazione.
La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione
Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi
per primo per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, si denunzia
violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, non
inficiando le omissioni contenute nel verbale, la validità del medesimo.
La doglianza è fondata.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex
plurimis, Cass. n. 5453/99, n. 9263/2002) la mancata indicazione
nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo
dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7
agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità
dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della
scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente.
Nella specie la ricorrente non è incorsa in alcun
errore posto che ha tempestivamente proposto opposizione innanzi
all'autorità giudiziaria competente, sicchè la lamentata omessa
indicazione rimane comunque irrilevante.
Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento
all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 200 - 201, 142, e del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lett. e).
La censura è fondata.
Nel sottolineare la diversità esistente in
materia di contestazione delle violazioni amministrative tra la
disciplina generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, e
quella speciale del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992,
art. 200) questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito: a) che deve
ritenersi legittima la contestazione non immediata delle violazioni del
codice della strada, le volte in cui siano indicati i motivi che hanno
impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo
esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R.
n. 495 del 1992) e costituiti anche dalla impossibilità di
raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e
dall'accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo di "autovelox";
b) che costituisce una ipotesi normativamente
predeterminata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata
quella in cui l'accertamento dell'eccesso di velocità avviene per mezzo
di apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del
rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento;e) che resta
esclusa la possibilità di censurare le scelte dell'amministrazione in
ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed
accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una
inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della stessa
amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal Giudice
ordinario (ex plurimis Cass. n. 9222/2005).
A tali principi non si è uniformato in concreto
il Giudice di pace il quale, pur ad essi aderendo in linea generale , ha
erroneamente ritenuto che l'Autorità procedente non avesse motivato
l'impossibilità della contestazione immediata dell'infrazione, che
risultava al contrario ben esplicitata nel verbale nella frase
testualmente riportata a pagina 4 dell'impugnata pronunzia.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto e la
sentenza impugnata va annullata con rinvio della causa, per nuovo esame,
ad altro Giudice di pace di Genova, il quale provvederà anche a regolare
le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altro Giudice di
pace di Genova.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006
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