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sabato 6 aprile 2013

Cassazione: AUTOVELOX L'accoglimento è fondato





Cass. civ. Sez. II, 12-04-2006, n. 8569
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Prefetto di Genova pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
(Lpd) SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1020/02 del Giudice di pace di GENOVA, depositata il 28/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/06 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 marzo 2002 il Giudice di Pace di Genova ha accolto l'opposizione proposta dalla (Lpd) SRL avverso il verbale n. 62288 di accertamento della violazione dell'art. 142 del codice della strada, rilevata a mezzo autovelox dalla Polizia stradale di Genova in data 15 aprile 2001, per aver circolato ad una velocità di 104 Km orari, superando di 44 Km orari il limite massimo stabilito dall'Ente proprietario della strada in 60 Km orari.
L'accoglimento è fondato, per quanto ancora interessa in questa sede, oltre che sulla violazione da parte dell'organo accertatore della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, per non essere le notizie riportate a verbale esattamente corrispondenti al vigente quadro legislativo, sul rilievo che per giustificare la mancata contestazione immediata dell'infrazione era stata riportata una frase tautologicamente ripresa dall'art. 384 regol. C.d.S. e che l'Autorità procedente non aveva fatto alcun cenno alla circostanza che il veicolo oggetto dell'infrazione era stato successivamente fotografato all'imbocco di una galleria, in condizioni quindi di verosimile difficoltà e/o pericolosità di fermarlo per operare la contestazione.
Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il Prefetto di Genova sulla base di due motivi d'impugnazione.
La parte intimata non ha controdedotto.

Motivi della decisione

Con il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi per primo per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, si denunzia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, non inficiando le omissioni contenute nel verbale, la validità del medesimo.
La doglianza è fondata.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 5453/99, n. 9263/2002) la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente.
Nella specie la ricorrente non è incorsa in alcun errore posto che ha tempestivamente proposto opposizione innanzi all'autorità giudiziaria competente, sicchè la lamentata omessa indicazione rimane comunque irrilevante.
Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 200 - 201, 142, e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384, lett. e).
La censura è fondata.
Nel sottolineare la diversità esistente in materia di contestazione delle violazioni amministrative tra la disciplina generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, e quella speciale del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200) questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito: a) che deve ritenersi legittima la contestazione non immediata delle violazioni del codice della strada, le volte in cui siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992) e costituiti anche dalla impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e dall'accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo di "autovelox";
b) che costituisce una ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata quella in cui l'accertamento dell'eccesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento;e) che resta esclusa la possibilità di censurare le scelte dell'amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della stessa amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal Giudice ordinario (ex plurimis Cass. n. 9222/2005).
A tali principi non si è uniformato in concreto il Giudice di pace il quale, pur ad essi aderendo in linea generale , ha erroneamente ritenuto che l'Autorità procedente non avesse motivato l'impossibilità della contestazione immediata dell'infrazione, che risultava al contrario ben esplicitata nel verbale nella frase testualmente riportata a pagina 4 dell'impugnata pronunzia.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro Giudice di pace di Genova, il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Genova.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006

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