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sabato 6 aprile 2013

TAR: Condanna Per Mancata Vigilanza In Caso Di Infortunio Sul Lavoro






     REPUBBLICA   ITALIANA                                         N. ***/*** Reg. Ric.
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               N.                Reg. Sez.
   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA    N.     200     Reg. Sent.      
     SEZIONE I                                               Anno 2006
composto dai signori:
Dott. Bartolomeo Perricone   Presidente
Dott. Alberto Pasi     Consigliere
Dott. Carlo Testori     Consigliere
Rel. est. 
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
-
contro
- la Regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosaria Russo Valentini e Rossella Sciolti, presso le quali è elettivamente domiciliata in Bologna, via S. Giorgio n. 6;
- la Gestione liquidatoria della ex *******, costituitasi in giudizio in persona del Commissario liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto della Fontana, Mario Leoni e Giulio Fornieri ed elettivamente domiciliata in Bologna, presso la Segreteria del T.A.R. per l’Emilia-Romagna in Strada Maggiore n. 53,
per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni in favore della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna e della Gestione liquidatoria della ex *******;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del *** gli Avv.ti G. Fregni, A. della Fontana, M. Leoni e F. Boccioletti (in sostituzione di R. Russo Valentini);
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
F   A   T   T   O     e     D   I   R   I   T   T   O
1) Con il ricorso in epigrafe la sig.ra **********, infermiera professionale dipendente dell’Azienda U.S.L. di *******, ha rappresentato:
- che in data 2 aprile 1993, in servizio presso il ******* dell'Ospedale di ******* - ******* di day hospital, si è ferita con l'ago di una siringa che aveva utilizzato per effettuare un prelievo ematico a un paziente (il sig. **** ********) ricoverato presso il predetto reparto; e che dell'accaduto ha immediatamente riferito a due colleghe, pur senza denunciare l'infortunio;
- che in data 14 febbraio 1994, venuta a conoscenza che il paziente di cui sopra era HIV e HCV (epatite C) positivo, nonché affetto da epatite HBV (epatite B), ha segnalato l'infortunio ai responsabili di reparto, provvedendo quindi a formalizzare la relativa denuncia alla Direzione Sanitaria della **************; e che gli accertamenti immediatamente disposti hanno evidenziato la sua sieropositività.
In relazione a tali eventi la sig.ra********** ha proposto davanti a questo Tribunale un'azione risarcitoria sostenendo:
- che il contagio è conseguente alla violazione, da parte dell'Amministrazione da cui dipendeva all'epoca dei fatti (la **************, a cui è subentrata l’Azienda ******* di *******), delle disposizioni che impongono al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro;
- che dunque vanno fatti gravare sull'Amministrazione predetta, a titolo risarcitorio da responsabilità contrattuale, i danni da lei patiti, consistenti nella lesione della sua integrità fisica e psicologica.
2) Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni originariamente intimate (Azienda ******* di ******* e Regione Emilia-Romagna), che hanno formulato eccezioni ed hanno chiesto la reiezione del ricorso perché infondato.
La causa è stata trattata per la prima volta all'udienza del *** e, successivamente, all'udienza del ***, a seguito delle quali questo Tribunale ha pronunciato le sentenze interlocutorie n. *** del *** e n. *** del ***. Con la prima si è disposto l'estromissione dal presente giudizio dell’Azienda ******* di ******* e la notifica del ricorso anche alla Gestione liquidatoria della ex **************, la quale - avendo la ricorrente provveduto all'adempimento nei termini stabiliti - si è a sua volta costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame. Con la seconda il TAR, risolte positivamente alcune questioni relative all'ammissibilità del ricorso, ha ammesso le prove per testimoni richieste dalle parti in ordine a taluni profili di fatto rilevanti per la decisione della causa e ne ha disposto l'assunzione; ed ha ordinato all'Azienda Policlinico di ******* ed all'Azienda ******* di ******* il deposito di copia delle cartelle cliniche relative a ricoveri del sig. **** ******** presso ospedali della provincia di ******* nel 1992.
Nella camera di consiglio del *** questo Tribunale ha assunto le prove testimoniali ammesse con la citata sentenza n. ******.
La causa è stata nuovamente discussa nella pubblica udienza del 22 aprile 2004, in esito alla quale il TAR, con ordinanza n. *** del ***, ha disposto l'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio e ha rinnovato l'ordine istruttorio già rivolto all'Azienda Policlinico di ******* ed all'Azienda ******* di ******* e rimasto inottemperato; l'Azienda Ospedaliera Policlinico di ******* ha fatto pervenire la documentazione richiesta in data 8 giugno 2004, mentre il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la propria relazione in data 16 novembre 2004.
Nella successiva udienza del *** la discussione fra le parti si è incentrata, con riferimento alla documentazione sanitaria da ultimo acquisita, sulla qualificazione del sig. **** ******** come paziente fonte della malattia contratta dalla ricorrente: in sostanza è stato sollevato il dubbio, da parte della Gestione liquidatoria della ex **************, che il predetto paziente non fossegià affetto da HIV in data 2/4/1993, o quantomeno che non possa ritenersi accertata l'esistenza di tale affezione alla data in questione. In relazione a tanto questo Tribunale ha disposto, con ordinanza n. ***, un'ulteriore attività istruttoria a carico della Azienda ******* di ******* (che è subentrata alla **************), onerandola del deposito in giudizio di copia conforme e integrale della cartella clinica (o delle cartelle cliniche) riguardante/i i ricoveri del sig. **** ******** presso l'Ospedale di *******, corredata da tutta la documentazione eventualmente allegata (e, in particolare, di quella specificamente richiesta all'udienza del *** dal difensore della ricorrente); tale ordine istruttorio è stato adempiuto in data 13 aprile 2005.
La causa è stata nuovamente trattata nella pubblica udienza del ***, a seguito della quale questo TAR, ravvisando l'esigenza di acquisire ogni possibile ed utile elemento di valutazione in ordine a quanto affermato dalle parti - anche sulla scorta della documentazione pervenuta - relativamente alla circostanza che il presunto paziente fonte del contagio per la ricorrente aveva o meno già contratto l'infezione alla data del 2/4/1993, ha disposto, con ordinanza n. ***, l'acquisizione di una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio (affidata al consulente già precedentemente nominato) riguardante il profilo sopra indicato. Il c.t.u. ha depositato la propria relazione in data 3 ottobre 2005.
In ordine alle conclusioni formulate dal predetto consulente tutte le parti hanno prodotto memorie in vista dell'udienza del ***, in cui la causa è infine passata in decisione dopo ampia discussione tra i difensori delle parti stesse.
3) Prima di trattare il merito della controversia il Collegio ritiene opportuno accennare brevemente al profilo della giurisdizione (in ordine al quale, peraltro, nessuna delle parti ha formulato osservazioni).
In proposito si rileva che con l'atto introduttivo del giudizio (notificato e depositato prima della scadenza del termine del 15 settembre 2000, fissato dall'art. 45 comma 17 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 ed ora contenuto nell'art. 69 comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001 *******5) la ricorrente ha proposto azione di responsabilità (nei confronti della Regione Emilia-Romagna, nonché dell’Azienda ******* di *******, successivamente estromessa del giudizio ed in luogo della quale si è poi costituita la Gestione liquidatoria della ex **************) in relazione ad una questione attinente al periodo del rapporto di lavoro - svolto alle dipendenze di una pubblica amministrazione - antecedente alla data del 30 giugno 1998 (a cui fanno riferimento le norme precedentemente citate). Rispetto a tale azione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, tenuto conto che la responsabilità fatta valere - ricollegandosi alle specifiche modalità di svolgimento di una prestazione tipica dell'attività di infermiera e ad una pretesa condotta omissiva dell'Amministrazione in violazione di specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro - presenta natura contrattuale; secondo i parametri utilizzati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, tale natura è ravvisabile quando "la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati dal rapporto di impiego…" e dunque "l'ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza della violazione di talune delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge" (sentenza 2 luglio 2004 n. 12187; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 182).
4) Il percorso argomentativo sviluppato dalla difesa della ricorrente a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio si incentra, in punto di fatto, sui seguenti passaggi:
a) in data 2 aprile 1993 la sig.ra********** si è ferita con l'ago di una siringa che aveva utilizzato per effettuare un prelievo ematico a un paziente (il sig. **** ********) ricoverato presso il ******* dell'Ospedale di *******; dell'accaduto ha immediatamente riferito a due colleghe, pur senza denunciare l'infortunio;
b) solo in data 14 febbraio 1994 la predetta è venuta a conoscenza - tardivamente e incolpevolmente - che il predetto paziente era HIV e HCV (epatite C) positivo, nonché affetto da epatite HBV (epatite B); solo allora ha quindi segnalato l'infortunio ai responsabili di reparto, provvedendo a formalizzare la relativa denuncia alla Direzione Sanitaria della **************; e si è sottoposta ad accertamenti che hanno evidenziato la sua sieropositività;
c) il contagio è riconducibile all'episodio verificatosi il 2/4/1993, a quel tempo non valutato nella sua effettiva rilevanza e dunque non denunciato - conformemente ad una prassi abitualmente seguita a quell'epoca -, non sussistendo allora ragioni per ritenere il paziente **** ******** "a rischio".
Come già detto, la ricorrente ha agito in giudizio per far valere la responsabilità contrattuale del proprio datore di lavoro (la ex **************, ora in Gestione liquidatoria) e per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla inosservanza, da parte del datore stesso, delle specifiche disposizioni antinfortunistiche o comunque inerenti le necessarie cautele connesse ad aspetti specifici del rapporto di lavoro intercorrente con la ricorrente medesima. In relazione a tanto trovano applicazione gli artt. 1218 e 2087 cod.civ., che configurano in capo al datore di lavoro una presunzione di colpa che può essere superata solo attraverso la dimostrazione di avere adottato tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro; detta presunzione opera nel senso che un determinato evento, produttivo di danno per il lavoratore, viene causalmente collegato alla violazione di obblighi di comportamento gravanti sul datore di lavoro: incombe su quest'ultimo l'onere di provare di non essere incorso in alcuna violazione del genere, avendo adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento; resta però sempre a carico del lavoratore l'onere di fornire la prova del verificarsi dei presupposti di fatto (in particolare, l'evento lesivo, il danno ed il rapporto di causalità tra di essi) costitutivi della responsabilità contrattuale del datore. In proposito ha recentemente affermato la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 21 marzo 2005 n. 1131: "In ipotesi di responsabilità contrattuale di cui all’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), spetta all'imprenditore la prova di aver adottato nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei medesimi, ma l’oggetto della prova è necessariamente correlato alla identificazione delle modalità del fatto e presuppone, in relazione ad esse, l'accertamento delle cause che lo hanno determinato, cause che devono essere provate dal lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26 giugno 2004 n. 11932)". Nel caso di specie l'onere probatorio gravante sulla ricorrente riguarda il verificarsi dell'evento (la puntura da ago infetto) e del danno (il contagio) e il relativo nesso causale; nonché anche la circostanza che l’ago era effettivamente infetto, perché infetto era il paziente sul quale era stato eseguito il prelievo ematico, cioè il sig. **** ********.
Gli elementi offerti dalla difesa della sig.ra********** a supporto delle proprie tesi sono stati ritenuti da questo Tribunale, se non idonei di per sé a soddisfare gli oneri probatori di cui sopra, quantomeno sufficienti per dar corso all’articolata attività istruttoria svolta nel giudizio, che da un lato si è concretata nell’ammissione e nell'assunzione di prove testimoniali riguardanti, in particolare, l'episodio del 2/4/1993; dall'altro si è tradotta nell'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio, articolata in due successive fasi ed incentrata, dapprima, sulla configurabilità o meno di un nesso di causalità tra l'episodio in questione e l'infezione contratta dalla ricorrente e, in un secondo momento, sulla possibilità di individuare nel sig. **** ******** il paziente fonte dell'infezione medesima.
5) Quest'ultimo profilo rappresenta, ad un tempo, l'elemento di fatto da cui occorre necessariamente partire per valutare la fondatezza o meno della prospettazione su cui si fonda la pretesa azionata in giudizio dalla sig.ra********** e l'oggetto delle contrapposte valutazioni espresse dalle parti negli scritti depositati in vista dell'ultima udienza di trattazione della causa, riprese poi nella discussione orale. Proprio prendendo spunto dalle considerazioni svolte al riguardo dalle parti il Collegio deve preliminarmente farsi carico di quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti secondo cui solo la prova certa e incontestabile della malattia del sig. ******** alla data del 2/4/1993 può valere ad evitare il rigetto, perché infondata, della domanda della ricorrente.
In proposito si rileva innanzitutto che la tesi delle parti resistenti risulta affermata con forza, ma in modo apodittico, non essendo puntualmente illustrate le basi normative da cui tale prospettazione muove. Se poi il riferimento (implicito) é al cosiddetto divieto di praesumptio de praesumpto, cioè al divieto di utilizzare presunzioni di secondo grado, costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. tra le più recenti Cass. civile, Sez. II,  4/11/2004 n. 21100 e 29/9/2004 n. 19601; Sez. I,  9/4/2002 n. 5045) nel presupposto che il “fatto noto” da cui risalire al “fatto ignorato” - ai sensi dell'art. 2797 cod.civ. - deve essere certo e non soltanto (a sua volta) presunto, si osserva che tale principio non appare applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto che il fatto di cui si discute (cioè che il sig. **** ******** fosse affetto da HIV alla data del 2/4/1993) è oggetto non di una mera presunzione, bensì di una puntuale attività di indagine, svolta attraverso il contributo di una consulenza tecnica d'ufficio e nel contraddittorio delle parti; per cui, avendo il consulente raggiunto conclusioni di sostanziale certezza sul punto specifico (in tali termini va intesa la "altissima probabilità" a cui il c.t.u. fa riferimento) la questione si sposta sulla attendibilità di tali conclusioni e sulle contestazioni mosse in proposito dalle parti resistenti.
6) Con ordinanza n. *** questo Tribunale:
a) ha rilevato:
  • che tra gli atti acquisiti al giudizio non figurava alcun elemento documentale che, in quanto specificamente riferito alla data del 2/4/1993, fornisse indicazione certa in ordine alla circostanza che il sig. **** ********, presunto paziente fonte del contagio per la ricorrente, fosse a quell'epocagià affetto da HIV;
  • che le parti avevano fatto riferimento a dati scientifici circa il tempo di latenza (periodo-finestra) tra il momento del contagio da HIV e la positivizzazione dei tests per, rispettivamente, affermare (la ricorrente) ed escludere (la resistente Gestione liquidatoria) che, tenuto conto dell'esito positivo dell'esame effettuato sul ******** nel settembre 1993, il predetto paziente aveva già contratto l'infezione alla data del 2/4/1993;
b) ha ravvisato l'esigenza di acquisire ogni possibile ed utile elemento di apprezzamento relativamente al predetto profilo e quindi ha incaricato il consulente tecnico d'ufficio precedentemente nominato di procedere ad una integrazione della consulenza già svolta; a tal fine ha formulato i seguenti quesiti:
Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa e previa illustrazione dello stato delle conoscenze scientifiche circa il tempo di latenza (periodo-finestra) tra il momento del contagio da HIV e la positivizzazione dei tests -con specifico riferimento a quelli a cui è stato sottoposto il sig. **** ******** nel settembre 1993 -, dica il c.t.u.:
a) se, in relazione alle risultanze della documentazione acquisita al giudizio ed alla luce delle conoscenze scientifiche in materia, può affermarsi che il sig. **** ******** era già affetto da HIV alla data del 2/4/1993;
b) se, al contrario, in base agli elementi ed alle conoscenze sopra richiamate, può escludersi che il sig. **** ******** era già affetto da HIV alla data del 2/4/1993.
Il consulente tecnico ha depositato la sua relazione in data 3 ottobre 2005. In essa si rinviene dapprima una illustrazione della nozione di periodo finestra, definito come "quel lasso di tempo massimo teorico che intercorre fra il contagio e lo sviluppo di anticorpi specifici verso un agente infettante in quantità sufficiente a far risultare positivi i test specifici di ricerca", ovvero "quel periodo in cui i test diagnostici anticorpali possono risultare ancora negativi ma il soggetto è già stato contagiato ed è contagiante"; viene quindi chiarito come fosse stimato il periodo finestra all'epoca dei fatti di causa (primi anni ‘90) e, in particolare, si afferma che "il modello allora proposto, sulla base delle caratteristiche dei test disponibili, prevedeva dopo il contagio un periodo inferiore a 2 settimane dove i test sarebbero risultati negativi nel 100% dei casi, periodo dopo il quale vi era una probabilità progressivamente crescente col tempo che i test risultassero positivi, fino al limite dei 6 mesi dopo il contagio, quando il 100% dei contagiati sarebbe risultato positivo ai test HIV". Applicando il modello in questione ai fatti di causa il consulente afferma che nel caso del paziente ********, risultato per la prima volta sieropositivo per HIV il 4/9/1993, "il contagio può essere avvenuto con probabilità del 100% dalla nascita fino a 6 mesi prima, ovvero marzo 1993. Da marzo 1993 in poi la probabilità che sia avvenuto il contagio si riduce progressivamente; può essere escluso che il contagio sia avvenuto dopo il 20/08/93". Tali considerazioni, unite ad altre formulate sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione relativa ai ricoveri ospedalieri del paziente in questione hanno indotto il c.t.u. a concludere, in risposta ai quesiti posti da questo TAR, che il sig. **** ******** "era con altissima probabilità già affetto da HIV alla data del 02/04/1993, sulla base sia del modello probabilistico di risposta positiva al test HIV, basato sulla dinamica della risposta anticorpale e sulle caratteristiche dei test a quel tempo disponibili, sia sui riscontri epidemiologici e clinici riscontrabili nella documentazione agli atti".
7) Le Amministrazione resistenti hanno radicalmente contestato - sulla base di una relazione predisposta dal consulente tecnico della Gestione liquidatoria della ex ************** - le conclusioni raggiunte dal c.t.u., sostenendo che le stesse sono irrimediabilmente viziate da un errore metodologico e concettuale e che non tengono conto di un ulteriore profilo prospettato dal consulente di parte; per cui hanno chiesto, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente tecnico nominato da questo Tribunale. In sintesi, le controparti contestano:
  • che il c.t.u. avrebbe erroneamente formulato le proprie valutazioni circa l'epoca del contagio del sig. ******** basandosi sulle conoscenze scientifiche relative al c.d. periodo finestra risalenti all'epoca dei fatti e non sulle più recenti acquisizioni in materia, che consentono di restringere il periodo in questione dalle due alle dodici settimane dall'infezione; il che avrebbe inevitabilmente falsato le conclusioni raggiunte;
  • che il c.t.u. ha trascurato di attribuire rilevanza al referto della visita specialistica neurologica eseguita il 21/10/1993 presso la Clinica Neurologica del Policlinico di *******, in cui si riferisce di un ricovero del sig. ******** nell'agosto precedente in Medicina per mononucleosi infettiva: circostanza che può essere interpretata, alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche, come sintomatica, a distanza di 3-6 settimane, dell’infezione HIV contratta dal predetto.
In proposito si ritiene di poter formulare le seguenti considerazioni:
  • non sussiste alcun irrimediabile errore metodologico, tale da viziare le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione depositata il 3/10/2005; dal raffronto tra detta relazione e quella del c.t.p. della Gestione liquidatoria può innanzitutto darsi per pacifico che l'infezione da HIV rilevata sulla base del test effettuato dal paziente ******** il 4/9/1993 non può essere stata contratta nelle due settimane precedenti tale data;
  • quanto poi al periodo finestra si legge nella relazione del c.t.u.: che all'epoca dei fatti esso era "concordemente e potenzialmente stimato in un massimo di 6 mesi", che i test Elisa allora disponibili consentivano di "rilevare la comparsa di anticorpi anti-HIV dopo il contagio nella grande maggioranza dei casi fra 2 e 8 settimane" e che secondo stime riferite al 1993 e al 1995 non meno, rispettivamente, "del 95%…o del 97%… dei contagiati sarebbe risultato positivo ai test entro 3 mesi dal contagio"; nella relazione del c.t.p. si afferma sul punto che gli anticorpi "cominciano a comparire in circolo dalle due alle dodici settimane dall’infezione anche se, sia pur raramente, sono stati segnalati casi di positivizzazione dell'esame dopo oltre sei mesi dall'avvenuto contatto infettante" e che secondo le più recenti acquisizioni scientifiche il periodo finestra medio è di 3-6 settimane;
  • il Collegio non riscontra insanabili contrasti tra i dati scientifici illustrati dai due consulenti: premesso che anche il c.t.p. fa riferimento all'esistenza di "casi di positivitivizzazione dell'esame dopo oltre sei mesi dall'avvenuto contatto infettante", ciò che conta è che il c.t.u. indica, con riguardo al 1993, nella misura del 95% il numero dei contagiati che "sarebbe risultato positivo ai test entro 3 mesi dal contagio", percentuale evidentemente altissima; tale dato temporale coincide con il limite massimo (dalle due alle dodici settimane dall'infezione) del periodo finestra configurato dal c.t.p. e trova conferma nella precedente relazione dello stesso c.t.u. (depositata il 16 novembre 2004 e relativa ad altri quesiti) laddove (inizio di pag. 7), a proposito del tempo di incubazione fra esposizione e sviluppo dell'infezione, si fa riferimento alla "comparsa degli anticorpi su cui si basa il test entro 3 mesi dall'esposizione";
  • si può dunque affermare che entrambi i consulenti concordano nel ritenere estremamente probabile (se non certo) che il sig. ******** fosse affetto da HIV già all'inizio del giugno 1993; in relazione a tanto appare al Collegio assolutamente attendibile la conclusione raggiunta dal c.t.u. secondo cui "con altissima probabilità" taleinfezione sussisteva già alla data del 2/4/1993, tenuto innanzitutto conto che statisticamente è quasi irrilevante la probabilità che la stessa sia intervenuta nel ristrettissimo arco temporale di due mesi (aprile-maggio 1993); la conclusione del predetto consulente, peraltro, si fonda su ulteriori considerazioni (riguardanti le esperienze di tossicodipendenza del presunto paziente-fonte, le terapie connesse ad una condizione di immunodepressione grave del predetto e taluni valori evidenziati dagli esami a cui il medesimo è stato sottoposto) rispetto alle quali le controdeduzioni contenute nella consulenza tecnica di parte appaiono formulate in modo ampiamente dubitativo (pp. 10-11); né il solo elemento riguardante il ricovero del sig. ******** nell'agosto 1993 per mononucleosi infettiva appare sufficiente per incidere sull'attendibilità del quadro conclusivo, fondato su una pluralità di elementi convergenti, offerto dalla relazione del c.t.u.
In relazione a quanto precede il Collegio ritiene che non sussistono ragioni che possano indurre ad accogliere le tesi sostenute dalle Amministrazioni resistenti e, dunque, a disporre, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione delle indagini, con sostituzione del consulente nominato da questo Tribunale; la risposta fornita dal c.t.u. ai quesiti che questo TAR ha posto con l'ordinanza n. *** risulta convincente e dunque, essendo formulata in termini di "altissima probabilità",può darsi per processualmente accertato che il sig. **** ******** era affetto da HIV alla data del 2 aprile 1993.
8) La ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente deve a questo punto essere verificata con specifico riferimento a quanto sarebbe avvenuto in data 2 aprile 1993: la sig.ra********** sostiene che quel giorno si è ferita con l'ago di una siringa che aveva utilizzato per effettuare un prelievo ematico al sig. **** ********, all'epoca ricoverato presso il ******* dell'Ospedale di ******* e che di tale episodio ha immediatamente riferito a due colleghe, pur senza denunciare l'infortunio. Tale denuncia è stata formalizzata solo in data 15 febbraio 1994, dopo che il giorno precedente l'interessata era casualmente venuta a conoscenza che il predetto paziente era HIV e HCV (epatite C) positivo, nonché affetto da epatite HBV (epatite B) e che gli accertamenti sanitari immediatamente eseguiti avevano evidenziato l'infezione da lei contratta.
L'ampio intervallo temporale (quasi un anno) intercorso tra l'evento asseritamente all'origine del contagio e la sua denuncia può legittimamente ingenerare dubbi circa l'esattezza di quanto affermato dalla ricorrente; è per questo che già nell'atto introduttivo del giudizio l'interessata ha chiesto l'ammissione di prove per testi in ordine all'episodio del 2/4/1993; tale richiesta, sostanzialmente non contrastata dalle controparti, è stata accolta da questo Tribunale nei termini stabiliti nella sentenza parziale n. ******, a seguito della quale si è provveduto, nella camera di consiglio del ***, all'assunzione delle prove testimoniali ammesse. Per quanto riguarda lo specifico profilo relativo alla puntura da ago che la ricorrente si sarebbe procurata il 2/4/1993 (poi tardivamente denunciata) il TAR ha acquisito le testimonianze delle sigg.re ********* e *******, infermiere colleghe della sig.ra**********, le quali hanno integralmente confermato quanto sostenuto da quest'ultima, in particolare con riferimento alle seguenti circostanze:
  • che nella data indicata l'odierna ricorrente aveva loro riferito di essersi poco prima ferita con l'ago di una siringa che aveva impiegato per effettuare un prelievo ematico al paziente ********;
  • che dalla cartella clinica del predetto paziente non risultavano, a quell'epoca, malattie quali epatite C, HIV e HBV;
  • che in data 14/2/1994 la sig.ra********** comunicò alle colleghe di essere appena venuta a conoscenza delle malattie da cui era affetto il ********.
Gli elementi acquisiti al giudizio sono dunque, per il profilo che si sta esaminando, del tutto univoci e consentono di dare per accertato che in data 2 aprile 1993 l'odierna ricorrente si ferì con l'ago di una siringa che aveva utilizzato per effettuare un prelievo ematico al sig. **** ********; e che tale episodio si sia effettivamente verificato non risulta più contestato, ma è anzi ammesso dalle stesse controparti negli scritti difensivi depositati successivamente all'assunzione delle prove testimoniali di cui si è riferito.
9) Incontestata è anche la circostanza che la sig.ra********** è affetta da infezione da HIV; al di là della documentazione prodotta in proposito dalla difesa dell'interessata, vale quanto affermato (e non controverso) dal consulente tecnico d'ufficio nominato da questo Tribunale, il quale, nella relazione depositata il 16 novembre 2004, in risposta ad uno specifico quesito ha così formulato la diagnosi clinica relativa alla predetta: "infezione da HIV caratterizzata da iniziale grave deficit immunitario, in trattamento antiretrovirale cronico efficace con soppressione virologica e buon compenso immunitario, con lipodistrofia e sindrome metabolica displipidemica correlate al trattamento".
10) La questione controversa da risolvere è invece quella relativa alla sussistenza o meno di un nesso di causalità tra l'evento verificatosi il 2 aprile 1993 e il contagio da HIV subito dalla ricorrente. La tesi negativa è sostenuta con forza dalle parti resistenti sulla base delle seguenti argomentazioni:
  • il ritardo nella denuncia della puntura accidentale ritenuta all'origine del contagio non ha consentito di procedere agli accertamenti indispensabili per rilevare il collegamento causale in questione; in ogni caso tale ritardo ha impedito di avviare tempestivamente le procedure di immunoprofilassi, che avrebbero ridotto l'incidenza del rischio di contagio;
  • nulla consente di escludere, da un lato, che la ricorrente avesse già contratto la malattia prima dell'episodio del 2/4/1993 (in mancanza di qualsiasi documentazione sanitaria riguardante lo stato di salute dell'interessata prima di tale data), dall'altro che la predetta sia rimasta contagiata nel periodo intercorrente tra l'incidente in questione e il febbraio 1994;
  • la probabilità di contrarre l'infezione per un singolo episodio di contatto come quello oggetto del presente giudizio, quantificata dal c.t.u nella percentuale dello 0,3%, non raggiunge la soglia minima richiesta per affermare la sussistenza del nesso causale di cui si discute.
Il Collegio osserva:
a) è innegabile che una tempestiva denuncia dell'incidente verificatosi il 2/4/1993 avrebbe consentito di sottoporre la sig.ra********** ad analisi in grado di fornire certezza circa l'eventuale prodursi del contagio da HIV quale conseguenza diretta del predetto evento; il ritardo di oltre dieci mesi sicuramente pregiudica la possibilità di un accertamento del genere, ma non vale tuttavia ad escludere che si possa pervenire sul punto a conclusioni attendibili sulla base degli elementi comunque disponibili, anche in via di presunzione; quanto poi all'incidenza del ritardo sulle procedure di immunoprofilassi e sulla possibile efficacia delle stesse, tale profilo appare rilevante in sede di valutazione delle responsabilità piuttosto che del nesso di causalità;
b) non si può escludere con certezza che la ricorrente sia rimasta contagiata dal virus dell’HIV prima del 2/4/1993, ovvero che il contagio sia intervenuto dopo tale data e prima della denuncia del febbraio 1994, comunque indipendentemente dall'incidente verificatosi nel giorno indicato; in ogni caso la mancanza di documentazione sanitaria riguardante lo stato di salute dell'interessata prima del 2/4/1993 - con specifico riferimento all'infezione di cui si controverte - non può essere valutata in termini negativi per la predetta, tenuto anche conto della non abitualità di analisi mirate alla ricerca di eventuale sieropositività in assenza di ragioni specifiche per provvedere in tal senso, nonché della circostanza che, semmai, indagini del genere avrebbero dovuto essere promosse d’iniziativa dell'Ente di appartenenza della sig.ra**********, in considerazione dell'attività professionale dalla medesima svolta; ciò che conta sono i dati di fatto disponibili nel processo, in ordine ai quali è stata disposta l'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio;
c) quanto alle considerazioni svolte ed alle conclusioni raggiunte dal c.t.u., si legge nella relazione depositata il 16 novembre 2004 che tra le modalità di trasmissione dell'infezione da HIV quella parenterale riguarda specificamente gli operatori sanitari; il rischio medio è quantificato nello 0,3% in seguito a esposizione a sangue infetto per via percutanea (puntura/lesione da ago o tagliente contaminato con certezza da HIV) e dello 0,09% per esposizione mucocutanea (casi con coinvolgimento della mucosa congiuntivale e/o del cavo orale); per quanto invece riguarda la trasmissione sessuale dell’HIV la probabilità di contagio per singolo atto sessuale da maschio a femmina è quantificata in termini oscillanti tra 0,03% e 0,15%; in relazione a quanto sopra il c.t.u., tenuto conto delle modalità dell'incidente professionale verificatosi il 2/4/1993, degli elementi noti circa comportamenti a rischio dell'interessata, dei tempi di incubazione fra esposizione e sviluppo dell'infezione, ha concluso per l'esistenza di un nesso causale tra l'incidente de quo e il contagio da virus HIV subito dalla ricorrente;
d) la tesi delle parti resistenti è che la percentuale di rischio di infezione per un singolo episodio di esposizione a sangue infetto per via percutanea, quantificata nello 0,3%, è talmente bassa da risultare inidonea, nel caso in esame, a far ritenere sussistente, in via probabilistica, il preteso collegamento causale tra incidente e contagio; l'affermazione non può essere condivisa: qui non si tratta di stabilire se da un dato evento è o meno probabile che derivi (in futuro) una certa conseguenza pregiudizievole, si tratta invece di identificare, tra le diverse possibili, la causa di un effetto pregiudizievole che si è già prodotto; in altre parole, è indubbio che la percentuale di rischio di contagio da HIV connessa ad un incidente quale quello verificatosi il 2/4/1993 è molto bassa; il fatto però è che la sig.ra********** è stata contagiata dal virus dell’HIV e che l'incidente in questione, per tempi e modalità, è in astratto idoneo a costituire causa del contagio; si tratta allora di verificare se tale specifico episodio sia o meno configurabile come all'origine del contagio in termini di maggiore attendibilità, cioè di probabilità, rispetto alle altre possibili cause; tenuto conto che l’esposizione a sangue infetto da HIV per via percutanea comporta un rischio di infezione di gran lunga superiore al rischio connesso ad altre modalità di trasmissione del contagio ipotizzabili nel caso di specie (per esposizione mucocutanea: 0,09%; per singolo atto sessuale da maschio a femmina: da 0,03% a 0,15%), appare ragionevole concludere, in sintonia con quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio, che è senz'altro attendibile, in quanto probabile, che la causa dell'infezione da HIV contratta dalla sig.ra********** vada identificata nell'incidente verificatosi il 2/4/1993.
La fondatezza della conclusione raggiunta trova, d’altra parte, significativo supporto in una ulteriore argomentazione, correlata all'impossibilità di ricostruire la vicenda di cui si controverte in modo credibilmente alternativo a quello qui seguito; infatti delle due l'una:
a) o si ipotizza che la ricorrente sia ignara dell'effettiva causa del contagio, in quanto non sarebbe stata in grado di apprezzare a suo tempo la rilevanza di un comportamento "a rischio" diverso dall'episodio del 2/4/1993, che avrebbe invece erroneamente indicato, seppur in buona fede, come all'origine dell'infezione; ma una tale ricostruzione non solo è indimostrabile, ma risulta anche inattendibile perché fondata su una pluralità di coincidenze il verificarsi delle quali non appare plausibile;
b) o si deve attribuire alla ricorrente la volontà e la capacità di ordire una macchinazione diabolica: ipotizzando infatti la sua consapevolezza di avere contratto il virus dell’HIV per causa diversa da quella di cui si discute in questa sede, la predetta dovrebbe aver concepito un elaborato piano per giovarsi, a distanza di molti mesi, dell'evento occorso (in tale ipotesi forse neppure accidentalmente) il 2/4/1993; ma una tale ricostruzione appare assolutamente fantasiosa.
11) Sulla base di quanto illustrato ai punti precedenti trova conferma la ricostruzione dei fatti posta dalla ricorrente a fondamento della propria pretesa: l'origine del contagio da HIV subito dalla predetta va quindi individuata nella puntura da ago infetto che la medesima si è procurata il 2/4/1993, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa; si tratta ora di stabilire se tale evento e le conseguenze che ne sono derivate vanno o meno imputati (ed eventualmente in quale misura) alla colpa e dunque alla responsabilità dell'ente presso il quale la sig.ra********** prestava allora servizio come dipendente.
L'interessata sostiene che i danni da lei subiti vanno fatte gravare sulla USL******* a titolo di responsabilità contrattuale perchè tale ente avrebbe violato specifiche disposizioni antinfortunistiche o comunque dirette a disciplinare lo svolgimento del rapporto di lavoro, in funzione dell'apprestamento delle necessarie cautele, con particolare riferimento:
  • alla mancata informazione delle possibili fonti di rischio e, segnatamente, della natura "a rischio" del paziente risultato poi fonte del contagio;
  • alla mancata messa a disposizione di materiale protettivo specifico;
  • alla mancata vigilanza sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori, delle misure precauzionali prescritte.
Le parti resistenti controdeducono che, al contrario, l'ente di appartenenza ha fornito al personale dipendente e dunque anche alla ricorrente specifica e idonea informazione circa i rischi professionali, connessi in particolare alla diffusione del contagio da HIV, e le relative misure precauzionali e che l'evento a cui si fa risalire l'infezione contratta dalla sig.ra********** è addebitabile in via esclusiva alla colpa della predetta, che ha consapevolmente violato le prescrizioni dettate in materia, di cui era pienamente a conoscenza.
È innanzitutto necessario rilevare che, secondo la ricostruzione fornita dalla stessa ricorrente (si veda la denuncia del 15 febbraio 1994), l'incidente del 2 aprile 1993 si è verificato quando la predetta, eseguito il prelievo di sangue al sig. **** ********, stava procedendo a reincappucciare l’ago della siringa, procurandosi in tal modo la puntura infettante. La sig.ra********** sostiene che detta modalità operativa corrispondeva ad una prassi costante, resa anzi indispensabile dal tipo di siringa utilizzato all'epoca e che la puntura da ago costituiva la più frequente causa di incidente e, di fatto, era oggetto di denuncia in un numero di casi largamente inferiore a quelli effettivamente verificatisi, perché limitato alle circostanze in cui il paziente sul quale era stata utilizzata la siringa era ritenuto "a rischio": circostanza che non ricorreva nel caso del sig. ********.
In relazione a quanto sopra il Collegio ritiene di poter formulare, alla stregua degli elementi acquisiti al giudizio, le considerazioni che seguono.
12) In primo luogo trova conferma negli atti quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla circostanza che, alla data del 2/4/1993, non sussistevano ragioni che potessero indurre la predetta a ritenere il sig. ******** paziente "a rischio", con specifico riferimento alle infezioni da HIV o, quantomeno, da epatite C; la prima, come noto, è stata rilevata solo nel settembre 1993, mentre della seconda è risultata traccia nella cartella clinica dell'Ospedale di ******* solo successivamente all'aprile 1993, sebbene con riferimento ad una operazione subita dall'interessato nell'ottobre 1992. Il relativo ricovero, peraltro, non risulta essersi verificato presso strutture della USL ******* (bensì presso l’Ospedale Policlinico della USL ******* di *******) e dunque non appare imputabile alla USL di ******* un ritardo nell’aggiornamento della cartella clinica del sig. ******** che abbia inciso sulla possibilità, per la ricorrente, di essere informata per tempo delle effettive condizioni del paziente in questione.
Le parti resistenti, in ogni caso, eccepiscono l'assoluta irrilevanza di una tale informazione ai fini della individuazione delle responsabilità connesse al contagio di cui si controverte, sostenendo che le disposizioni comportamentali prescritte per gli operatori sanitari della USL di ******* (con particolare riferimento a quelle che disciplinavano le modalità dei prelievi ematici) non consentivano di operare diversamente a seconda dello stato immunitario del paziente.
Risulta, in effetti, che dopo l'entrata in vigore del D.M. 28 settembre 1990 ("Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private", attuativo delle previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 135/1990 recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"), la USL******* ha diramato tra il personale (circolare *******19 del 24/12/1992 indirizzata alle caposala, per la diffusione a tutti gli operatori) un protocollo operativo che dettava norme comportamentali, applicabili indistintamente rispetto a qualsiasi paziente, finalizzate ad evitare contatti accidentali con materiale biologico e ad intervenire in caso di esposizione a contatti di tal genere. Di particolare interesse per il presente giudizio sono le prescrizioni relative alla eliminazione di aghi (per i quali espressamente si dispone che "non devono essere reincappucciati o volontariamente piegati o rotti ma riposti per l'eliminazione in appositi contenitori resistenti alla puntura che devono essere sistemati in vicinanza ed in posizione comoda") e quelle riguardanti l'obbligo di informazione e denuncia delle eventuali esposizioni parenterali (da taglio o puntura). Tali disposizioni, peraltro, riprendono puntualmente quanto prescritto, rispettivamente, dall’art. 2 del D.M. citato in tema di "Eliminazione di aghi e di altri oggetti taglienti" (laddove, in particolare, si stabilisce che "gli aghi…… non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti nè in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura") e dal successivo art. 9 riguardante gli "Obblighi degli operatori" (laddove, al punto 3, si fa carico agli stessi di "comunicare immediatamente all'organo preposto l'accidentale esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l'adozione degli opportuni provvedimenti").
Quanto precede induce il Collegio a ritenere che all'epoca dell'incidente occorso alla ricorrente nell'aprile 1993 il quadro complessivo delle prescrizioni in tema di prevenzione dell'infezione da HIV risultava, a livello nazionale e di singola USL, sufficientemente puntuale e dettagliato, comunque idoneo ad imporre agli operatori cautele da osservarsi indifferentemente in rapporto a qualsiasi paziente. La difesa della sig.ra********** tenta di sminuire la portata, o meglio l'efficacia delle disposizioni in materia, con specifico riferimento alla situazione esistente presso la USL*******, affermando che fino al 1995 è risultata pressoché nulla l'opera di sensibilizzazione dei dipendenti rispetto ai profili in questione e che la stessa circolare del dicembre 2002 è rimasta sconosciuta all'interessata e alle sue colleghe. Quanto sostenuto in proposito trova significativa conferma non tanto nelle analisi e ricerche richiamate negli scritti della ricorrente (che non risultano sufficientemente puntuali al riguardo), quanto nelle univoche risposte fornite dai testimoni assunti dal Tribunale nella camera di consiglio del *** circa l'epoca in cui la predetta USL aveva cominciato a sensibilizzare i dipendenti sui temi relativi agli infortuni sul lavoro; sia le due colleghe indicate quali testi dalla sig.ra**********, sia (e ciò è particolarmente rilevante) la ex dipendente della USL *******, già caposala presso l'Ospedale di *******, citata dalla Gestione liquidatoria resistente hanno escluso che all'epoca dei fatti tale opera fosse già in corso. Per contro, non può essere sottovalutata la circostanza, documentata dalle parti resistenti, che anche all'epoca dei fatti di cui si discute erano numerose le denunce riportate nel registro infortuni della USL per ferite da punta con ago di siringa usato: il che assume evidente rilevanza per documentare la conoscenza e l'osservanza degli adempimenti conseguenti ad un’eventuale esposizione a materiale biologico; d'altra parte, che tra gli operatori vi fosse consapevolezza delle procedure da seguire in caso di esposizione a sangue o ad altri liquidi biologiciè dimostrato dal fatto che, ben prima delle istruzioni diramate a fine 2002, la stessa ricorrente denunciò, l'11 dicembre 1989, un "contatto cavo orale con sangue di paziente politrasfusa" verificatosi durante il servizio due giorni prima. Nelle sue difese l'interessata ha spiegato che il diverso comportamento tenuto in occasione dell'incidente del 1993 è da collegare alla circostanza che in quest'ultimo caso (a differenza del precedente) il paziente coinvolto era stato giudicato "non a rischio", in mancanza di indicazioni contrarie nella cartella clinica e in considerazione di come il medesimo si presentava; la spiegazione sembra al Collegio non implausibile. A questo punto però la discussione si sposta su un altro terreno: non riguarda più la questione se esistevano o meno, e se erano sufficientemente note, le prescrizioni necessarie per tutelare gli operatori contro i rischi di infezione da HIV; la fondatezza delle argomentazioni sostenute nel ricorso va valutata, piuttosto, in relazione ai profili riguardanti gli strumenti e le modalità di effettuazione dei prelievi ematici, nonché il controllo sull'osservanza della disciplina in materia.
13) A tale proposito si osserva innanzitutto che l'indagine non può soffermarsi su quelle precauzioni che non possono comunque rilevare nel caso in esame: guanti (il cui uso, se ed in quanto compatibile con l'effettuazione di un prelievo di sangue, non è sufficiente ad impedire le punture da ago), mascherine o occhiali (che non hanno nessuna incidenza ai fini che qui interessano).
L'esame delle contestazioni formulate dalla ricorrente deve invece partire dal tipo di siringa a disposizione degli operatori della USL di ******* all'epoca dei fatti e dalle modalità di utilizzazione di tale materiale. La difesa della sig.ra********** ha sostenuto in proposito che il tipo di siringa utilizzato per il prelievo ematico eseguito dalla predetta sul sig. **** ******** il 2/4/1993 rendeva pressoché necessario il reincappucciamento dell’ago prima di staccarlo dalla siringa, mentre invece l'uso del dispositivo Vacutainer, già disponibile presso altri ospedali prima del 1992, consente di evitare tale operazione, riducendo conseguentemente in misura estremamente significativa il rischio di incidenti da puntura; in sostanza, quindi, l'interessata ha lamentato che l'incidente all'origine dell'infezione da lei contratta sarebbe riconducibile (anche) alla scarsa qualità del materiale disponibile presso l'Ospedale di ******* ed ai ritardi della USL nel fornire strumenti più moderni e sicuri.
Quanto prospettato dalla ricorrente sul punto in esame non convince il Collegio. Sotto un primo profilo, infatti, non vengono forniti elementi probatori a supporto della contestazione relativa al presunto ritardo, riscontrabile già all'aprile 1993, nell'introduzione di siringhe dotate del dispositivo Vacutainer; si può solo rilevare in proposito che il protocollo operativo allegato alla citata circolare del dicembre 1992 (tratto principalmente dal volume edito dal Comitato addetto al controllo delle infezioni ospedaliere della città di Bologna) contiene, per ciò che riguarda l’eliminazione degli aghi, sia indicazioni relative alla "Gestione Vacutainer", sia indicazioni riguardanti la "Gestione sistema siringa con ago", il che porta a ritenere che quest'ultimo materiale fosse ancora comunemente in uso. Quanto poi all'affermazione - su cui insiste la difesa della ricorrente - secondo cui non si poteva prescindere dal reincappucciamento degli aghi, dopo avere eseguito il prelievo, si deve osservare:
  • che anche a questo proposito le testimonianze assunte sono concordi e hanno riferito che all'epoca dei fatti presso l'Ospedale di ******* tutti gli operatori che eseguivano prelievi di sangue procedevano al reincappucciamento dell'ago, poi lo staccavano dalla siringa e, quindi, travasavano il contenuto della stessa (spingendo lo stantuffo) in apposite provette, non essendo possibile operare diversamente;
  • che, peraltro, non solo il protocollo operativo del 1992, ma soprattutto l’art. 2 del D.M. 28/9/1990 contrastano con l'affermazione circa la necessità di ricorrere al reincappucciamento, posto che ove fosse esatto quanto sostenuto in proposito dalla ricorrente si dovrebbe concludere per l'inapplicabilità, anzi per l'insensatezza del puntuale divieto contenuto nelle prescrizioni di carattere generale introdotte (addirittura a livello nazionale) con gli atti citati; e dunque appare ragionevole ritenere che il corretto utilizzo della siringa monouso, un esemplare della quale è stato depositato in giudizio dalla difesa della sig.ra**********, comportava che, eseguito il prelievo, il travaso del sangue nell’apposita provetta doveva essere effettuato senza staccare l’ago, per poi gettare nel contenitore dei rifiuti la siringa completa.
14) Diversa è la questione se il menzionato divieto era in concreto costantemente (o quantomeno usualmente) osservato, o se invece era riscontrabile una prassi diversa, in base alla quale il reincappucciamento veniva abitualmente effettuato. Sull'argomento si può innanzitutto rilevare che la difesa della ricorrente ha fornito documentati dati statistici che, pur riguardando l'intera Azienda USL di ******* e pur essendo riferiti all'anno 1995, appaiono sufficientemente omogenei rispetto alla vicenda di cui si controverte da risultare significativi (doc. 19); da essi emerge che tra gli incidenti a rischio biologico riguardanti gli operatori sanitari quelli cagionati da punture da ago risultavano all'epoca di gran lunga i più numerosi (65%) e che tra di essi il 12% era avvenuto durante la manovra di reincappucciamento. Ciò evidenzia che indubbiamente quest'ultima operazione, ancorché ripetutamente e rigorosamente vietata, risultava però tutt'altro che inusuale; e se si tiene conto del fenomeno denominato "under reporting", consistente nella mancata denuncia di un numero cospicuo di incidenti occorsi sul lavoro (cfr. doc.ti n. 20 e n. 21 depositati dalla difesa**********), si deve concludere che l'operazione predetta presentava un rilievo quantitativo decisamente non marginale.
Quanto sopra contrasta nettamente con le affermazioni contenute nella memoria depositata il 10 ottobre 2003 dalla Gestione liquidatoria resistente, secondo cui la manovra di reincappucciamento che ha causato l’incidente di cui si discute è addebitabile ad un comportamento della ricorrente “del tutto episodico ed occasionale”, dunque imprevedibile e quindi impossibile da prevenire; questa posizione, comunque, trova insuperabile smentita nell’esito della prova testimoniale assunta dal Tribunale nella camera di consiglio del ***.
In quell’occasione, come già evidenziato al punto precedente, uno dei capitoli su cui i testi sono stati interrogati (n. 7 della memoria depositata dalla difesa della ricorrente il 10/10/2003) riguardava specificamente la circostanza se presso l'Ospedale di *******, fino ad epoca posteriore a quella che qui interessa, tutti gli operatori che avevano eseguito un prelievo di sangue, prima di travasare il liquido biologico nell'apposita provetta, reincappucciavano l'ago e poi lo toglievano dalla siringa; e le risposte dei testi (compreso quello citato dalla Gestione liquidatoria) sono state sul punto univocamente positive.
Altrettanto nette e significative le risposte fornite dai tre testi sul capitolo n. 12 richiesto dalla difesa della sig.ra********** e così formulato: "Gli operatori denunciavano formalmente le punture accidentali solo quando il paziente sembrava a rischio? Quando, invece, il paziente non destava preoccupazioni, gli operatori preferivano lasciar perdere, per evitare complicazioni?". Le due colleghe chiamate a testimoniare dalla ricorrente hanno affermato, l'una: "spesso succedeva proprio così" e l'altra: "sì, era così"; dal canto suo la ex caposala citata quale teste dalla Gestione liquidatoria ha risposto: "Sì, l'abbiamo fatto parecchie volte di non denunciare: io almeno ho fatto sempre così quando non si trattava di paziente a rischio e cioè con patologie importanti o politrasfuso".
15) In conclusione, mentre non appaiono suscettibili di accoglimento le contestazioni formulate nel ricorso circa pretese violazioni degli obblighi gravanti sulla USL******* (quale datore di lavoro della ricorrente) per quanto concerne la predisposizione di idonee misure precauzionali contro possibili fonti di rischio dell'infezione da HIV sotto i profili delle procedure operative e del materiale protettivo specifico messo a disposizione del personale, risulta invece fondata la censura riguardante la mancata vigilanza sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori, delle misure precauzionali prescritte. L'obbligo di vigilanza è puntualmente richiamato nell'atto introduttivo del giudizio con specifico riferimento:
  • all'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), che prescrive: "I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
……………………………………………
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione";
  • all'art. 4 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) che analogamente prescrive: " I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
……………………………………………
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione";
  • all'art. 8 del D.M. 28 settembre 1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) che prescrive: " Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratori, nonchè i responsabili delle istituzioni di volontariato o delle organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:
………………………………………
3) disporre e vigilare affinchè gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione".
È principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. La condotta del dipendente può comportare, invece, l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità,così da porsi come causa esclusiva dell'evento (si vedano, oltre alle altre citate dalla ricorrente - in particolare nelle memorie depositate il 17/4/2003 a pag. 5 e il 10/10/2003 a pag. 10 -, le sentenze della Sezione Lavoro 17 aprile 2004 n. 7328, 24 marzo 2004 n. 5920 e 27 febbraio 2004 n. 4075).
Nel caso in esame si è accertato che l'evento (puntura da ago infetto) che ha causato il contagio subito dalla ricorrente è stato originato da un comportamento di quest'ultima (il reincappucciamento dell'ago) posto in essere in violazione di una specifica prescrizione del protocollo operativo riguardante l’esecuzione dei prelievi ematici; tale comportamento, peraltro, non risulta affatto abnorme, atipico o eccezionale perché, anzi, corrisponde ad una prassi quantomeno ampiamente diffusa (se non addirittura generalizzata) all'epoca dei fatti di cui si controverte, nell'ambito della struttura ospedaliera in cui prestava servizio la sig.ra**********. Alla USL*******, datore di lavoro della predetta, va dunque imputato di non avere adeguatamente vigilato per assicurare l'osservanza delle prescrizioni precauzionali stabilite al fine di evitare infezioni da HIV; ne consegue che va riconosciuta, nei termini di seguito precisati, la responsabilità di tale soggetto (e, in questa sede processuale, delle parti resistenti) per i danni subiti dalla dipendente interessata in conseguenza dell'intervenuto contagio.
16) Se la condotta della ricorrente, non conforme alle prescrizioni impartite, non esime comunque, per ragioni illustrate, l'ente datore di lavoro dalla responsabilità per l'infortunio occorso alla predetta, il ritardo con cui quest'ultima ha denunciato l'incidente verificatosi il 2 aprile 1993 può rilevare ai fini dell’eventuale individuazione di un concorso di colpa, nella misura in cui esso abbia inciso sul determinarsi delle conseguenze derivanti dall'evento in questione. In ordine a tale profilo il Tribunale ha posto al consulente tecnico d'ufficio nominato con l’ordinanza n. ****** uno specifico quesito, così formulato: "se ed in quale presumibile misura il tempestivo avvio delle procedure di immunoprofilassi previste per casi di tal genere dai protocolli specificamente vigenti all'epoca dei fatti (aprile 1993) avrebbe potuto ridurre il rischio, per la ricorrente, di contagio da HIV". La risposta fornita dal c.t.u. è stata nel senso che all'epoca dei fatti vigevano le linee-guida emanate nel 1990 dalla Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS, che prevedevano l'offerta, agli operatori sanitari esposti, del trattamento con zidovudina; in base a dati elaborati nella seconda metà degli anni '90 si è giunti alla conclusione che tale tipo di profilassi è in grado di ridurre di circa l’80% il rischio di infezione a seguito di una ferita con ago o altro tagliente contaminato.
Quest'ultima indicazione ha fornito alle parti resistenti l'occasione per affermare che se la sig.ra********** avesse tempestivamente denunciato l'incidente occorsole il 2/4/1993 e si fosse prontamente sottoposta alle cure all'epoca previste, avrebbe avuto rilevantissime probabilità di evitare l'infezione.
L'affermazione può essere in astratto condivisibile, ma va valutata tenendo conto di due importanti precisazioni contenute nella relazione del c.t.u., che appaiono decisive per stabilire la rilevanza del dato statistico più sopra richiamato in rapporto alla fattispecie qui in esame:
  • da un lato il consulente ha segnalato che all'epoca dei fatti, in assenza di certezza circa l'efficacia della profilassi (che solo successivamente è stata confortata dalla casistica raccolta) era lasciata all'operatore la decisione se intraprendere il trattamento o meno;
  • dall'altro - e soprattutto - il c.t.u. ha riferito che l'offerta di trattamento con zidovudina per quattro settimane era prevista per gli operatori sanitari "in caso di incidente professionale con esposizione a pazienti o materiale biologico HIV- positivi con certezza o con forte probabilità epidemiologica".
Questi due elementi (e, in particolare, il secondo) inducono il Collegio a ritenere che non è affatto certo che la sig.ra**********, se anche avesse immediatamente denunciato l'incidente, sarebbe stata sottoposta alla profilassi anti-HIV; è pacifico che a quell'epoca la cartella clinica del sig. **** ******** non recava alcuna indicazione circa malattie quali epatite C, HIV e HBV, il che portava ragionevolmente a non qualificare "a rischio" il paziente in questione; in tale quadro il dato percentuale di efficacia di un’eventuale tempestiva profilassi va valutato in relazione alla probabilità che detta profilassi fosse effettivamente intrapresa, tenuto conto di quanto precisato dal consulente tecnico circa il collegamento tra l'offerta di trattamento con zidovudina e la"esposizione a pazienti o materiale biologico HIV- positivi con certezza o con forte probabilità epidemiologica". Ad avviso del Collegio la concreta probabilità che, nelle condizioni esposte, ad una tempestiva denuncia seguisse un’altrettanto tempestiva profilassi può essere quantificata in termini non superiori al 30%; ne consegue che, rispetto al danno prodotto dall'incidente del 2/4/1993, alla ricorrente va addebitato, per il ritardo nel segnalare l'incidente stesso, comportante il mancato avvio delle previste procedure di immunoprofilassi, un concorso di colpa nella misura del 25%.
17) Alla riconosciuta responsabilità del datore di lavoro (ex USL*******) consegue l'obbligo (per chi ad esso è subentrato) di risarcire i danni che la ricorrente ha subito a causa della condotta colposa precedentemente accertata (e con il limite del concorso della dipendente stessa).
I danni di cui l'interessata chiede il risarcimento risultano dettagliatamente riepilogati nella memoria conclusiva depositata dalla difesa della sig.ra********** in data 3 novembre 2005 e sono così articolati:
  • danno biologico;
  • danno morale;
  • perdita della capacità lavorativa;
  • danno esistenziale.
Va ricordato in proposito che gli orientamenti giurisprudenziali maturati nella materia de qua hanno subito significativi mutamenti a partire dalle notissime sentenze della Sezione III civile della Corte di Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003 (a cui ha fatto seguito, in senso conforme, la decisione della Corte Costituzionale n. 233/2003), in cui, tra l'altro, il sistema risarcitorio è stato configurato in termini bipolari, ripartito cioè tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, con il conseguente favore per una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, senza distinzione tra specifiche figure di danno all'interno di tale generale categoria. Pur a fronte delle indicazioni della Suprema Corte, peraltro, la prassi dei giudici di merito è tuttora in larga misura orientata, in sede di materiale quantificazione del danno non patrimoniale, ad avvalersi della distinzione tra danno biologico, danno morale e danno esistenziale; e ciò in conformità con l’ancora autorevole indirizzo dottrinale che privilegia l'esistenza e l'utilità di quest'ultima voce di danno e nonostante il fatto che la medesima Sezione III della Cassazione si sia anche recentemente espressa in termini nettamente contrari (cfr. sentenza n. 15022/2005). Perciò in questa sede il Collegio procederà a determinare l'entità del risarcimento seguendo l’articolazione della domanda formulata dalla ricorrente e dunque in relazione alle singole voci dalla medesima considerate.
18) Il danno biologico consiste nella lesione della integrità psichica e fisica della persona (che trova garanzia costituzionale nell’art. 32 Cost.), suscettibile di accertamento medico-legale. In risposta ad uno specifico quesito formulato dal Tribunale, il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata il 16/11/2004, ha quantificato nel 35% il danno in questione, in relazione all'incidenza dell'infezione da HIV sull'integrità psicofisica dell'interessata (e tale misura non risulta sostanzialmente contestata dalle parti resistenti). Per la liquidazione del risarcimento appare opportuno fare riferimento alle tabelle (di largo e comune uso) elaborate dal Tribunale di Milano - attraverso l'indicazione di valori parametrati sui punti percentuali di invalidità e sull'età del soggetto -, richiamate anche negli scritti della ricorrente e della resistente Gestione liquidatoria; in base a tali tabelle (dati 2005), tenuto conto che al momento dell'evento che ha procurato l'infezione, nel 1993, la  sig.ra********** aveva 25 anni, il risarcimento per un danno biologico del 35% ammonta a € 122.004,00. L'interessata ha però chiesto che, al fine di personalizzare la valutazione del danno in rapporto alla gravità del caso concreto, la liquidazione venga aumentata nella misura del 30%, in applicazione dei "Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale" elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano a fine 2004 (anch'essi richiamati negli scritti delle parti); al riguardo il Collegio osserva:
  • l'esigenza di personalizzare la valutazione del danno biologico "nel più alto grado possibile" (cfr. la citata sentenza della Cassazione n. 8827/2003) è affermata dalla giurisprudenza allo scopo di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito dall'interessato in relazione a specifiche condizioni personali; l’Osservatorio milanese ha proposto di corrispondere a tale esigenza prevedendo, "in presenza di idonee allegazioni e prove", la possibilità di aumentare nel limite massimo del 30% la misura standard del risarcimento, quale risulterebbe in base all'applicazione delle tabelle;
  • la difesa della resistente Gestione liquidatoria ha contestato la personalizzazione richiesta perché priva di idonei supporti probatori, evidenziando comunque l'incompatibilità della presentazione congiunta della richiesta formulata in tal senso e della domanda di risarcimento per perdita della capacità lavorativa specifica; in proposito ha, anzi, sostenuto che tutt’al più la domanda risarcitoria per danno da lucro cessante va ricondotta nell'ambito del danno biologico personalizzato, passibile di comportare un aumento non superiore al 30% del risarcimento "base";
  • in relazione a queste ultime considerazioni il Collegio ritiene che i due menzionati profili di danno vanno esaminati e decisi congiuntamente ed al riguardo rileva innanzitutto che la contestata richiesta di aumento è stata formulata dalla difesa della sig.ra********** in termini del tutto generici, tali comunque da non consentirne l'accoglimento, tenuto anche conto della necessità (più volte ribadita dalla Cassazione) di evitare duplicazioni risarcitorie;
  • quanto poi alla domanda di risarcimento (pari a € 47.581,56) della perdita della capacità lavorativa specifica della ricorrente, si osserva che nella sua relazione depositata il 16/11/2004 il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato nel 30% la riduzione della capacità in questione; a tale conclusione è pervenuto facendo riferimento alle seguenti circostanze: che a causa dell'infezione contratta la predetta dipendente è stata assegnata ad attività meno onerose, con esclusione da turni di reperibilità, turni notturni e festivi; che nel 1996 l'Azienda USL di ******* l’ha ritenuta inidonea a proseguire il servizio presso il reparto di cardiologia (in quanto esposto a rischio biologico significativo); che tali provvedimenti, da un lato, esprimono un giudizio di ridotta capacità lavorativa dell'interessata, dall'altro hanno di fatto determinato una riduzione della capacità di produzione di reddito;
  • la giurisprudenza ravvisa il cosiddetto danno da lucro cessante nella circostanza che, a causa dei postumi di un evento traumatico, il soggetto leso ricaverà minori guadagni dalla propria attività lavorativa; spetta all'interessato l'onere di allegare e provare il pregiudizio subito sotto il profilo in questione, anche mediante presunzioni; ciò premesso, il Collegio ritiene di dover distinguere tra gli elementi presi in considerazione dal consulente tecnico in sede di valutazione e quantificazione della perdita di capacità lavorativa e dunque:
a) la riconosciuta non idoneità della sig.ra********** a svolgere attività esposte a rischio biologico significativo e, comunque, l'assegnazione a mansioni meno onerose appaiono configurabili come manifestazioni della sua ridotta integrità fisica più che della prospettata minore capacità lavorativa specifica; il profilo in questione, in effetti, risulta idoneo ad incidere negativamente non sulla possibilità di guadagno della predetta, bensì sulle concrete modalità di svolgimento della sua attività, in termini di minore soddisfazione professionale; e dunque, secondo la condivisibile definizione datane dalla difesa della Gestione liquidatoria resistente nella memoria del 14/1/2005, si traduce in un sostanziale "demansionamento", valutabile ai fini della personalizzazione del danno biologico piuttosto che in termini di lucro cessante;
b) alla riduzione della capacità lavorativa specifica risulta invece riconducibile il profilo riguardante l'esclusione della ricorrente da turni di reperibilità, turni notturni e festivi, da considerarsi abitualmente connessi con lo svolgimento dell'attività di infermiera in una struttura pubblica, con conseguente perdita dei relativi guadagni;
  • quanto osservato sub a) induce a ritenere equo, nella liquidazione del danno biologico, operare un incremento non superiore al 10% della misura "base" precedentemente indicata, per un importo complessivo di € 134.204,00;
quanto osservato sub b) comporta invece la liquidazione di una specifica voce di danno (patrimoniale) per lucro cessante, la cui misura, peraltro, non può corrispondere alla quantificazione del 30% operata dal consulente tecnico in rapporto alla perdita della capacità lavorativa dell'interessata; tale riduzione, limitata in concreto all’esclusione da turni di reperibilità, turni notturni e festivi, risulta al Collegio più correttamente quantificabile nel 15%; per ciò che concerne, poi, il conseguente risarcimento si deve rilevare che la mancata produzione, da parte della ricorrente, di documentazione reddituale idonea a costituire utile riferimento su cui parametrare la liquidazione del danno in questione rende necessario il ricorso ad una determinazione equitativa, che appare congruo fissare in € 15.000,00.
In ogni caso nella liquidazione dei risarcimenti relativi ai danni di cui sopra si deve tener conto del concorso di colpa ritenuto sussistente in capo alla ricorrente nella misura del 25%, per cui l'ammontare dei risarcimenti in questione risulta pari a:
  • € 100.653,00 per il danno biologico;
  • € 11.250,00 per il danno da lucro cessante.
19) Quanto al danno morale soggettivo, tradizionalmente inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, la particolare gravità della vicenda in esame induce il Collegio a ritenere equa una quantificazione - fondata sull’applicazione delle citate tabelle milanesi e dei connessi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale - pari alla metà del danno biologico, per una somma di € 50.326,50. Al riguardo va precisato che la difesa della ricorrente, nella sua memoria conclusiva, ha chiesto che, al fine di personalizzare il risarcimento per il danno in questione, la liquidazione sia calcolata nella misura di 2/3 del danno biologico, richiamando a tal fine i già citati criteri orientativi dell'Osservatorio presso il Tribunale di Milano; si deve però rilevare che l'elevazione fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico è stata proposta dal predetto Osservatorio in relazione non al solo risarcimento per il danno morale soggettivo, bensì quale entità massima del risarcimento attribuibile per il danno non patrimoniale (diverso dal biologico) unitariamente inteso, quando cioè oltre al danno morale soggettivo risulti una ulteriore significativa compromissione di interessi costituzionalmente protetti, diversi dal diritto alla salute. Una liquidazione nella misura di 2/3 del danno biologico escluderebbe dunque, nel caso in esame, la possibilità di riconoscere un ulteriore risarcimento a titolo di danno esistenziale, come invece espressamente richiesto dall'interessata; le due richieste risultano perciò incompatibili tra di loro ed il Collegio è quindi chiamato a decidere se – sussistendone i presupposti - i danni non patrimoniali (diversi dal danno biologico) lamentati dalla ricorrente vanno liquidati secondo le indicazioni dell'Osservatorio (e dunque fino al massimo di 2/3 del danno biologico) oppure tenendo distinto il risarcimento del danno morale soggettivo (nella misura precedentemente indicata di € 50.326,50) da quello relativo agli ulteriori danni prospettati dalla ricorrente sotto la voce del danno esistenziale.
20) Si è detto che il sistema bipolare delineato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 8827 e 8828 del 2003 e della Corte Costituzionale n. 233 del 2003 ha inquadrato nella categoria del danno non patrimoniale sia il danno biologico, sia il danno morale soggettivo nella sua accezione tradizionale, sia il danno derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, diversi dall'interesse all'integrità psicofisica tutelato dall'art. 32 Cost., spesso definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza come danno esistenziale. La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente a tale ultimo titolo deve essere dunque valutata in rapporto al nuovo inquadramento sopra richiamato e, più precisamente, in rapporto alla individuazione di possibili lesioni di interessi costituzionalmente protetti. A interessi di tal genere la difesa della sig.ra********** ha fatto riferimento, in particolare:
  • nelle memorie depositate il 17/4/2003, l’8/4/2004 e il 23/12/2004, in cui si è soffermata ampiamente sulle conseguenze traumatiche che la malattia ha provocato sulla vita familiare e sociale dell'interessata;
  • nella memoria depositata il 3/11/2005, incentrata sul pregiudizio relativo alle aspettative di vita della predetta.
E’ notorio che dal contagio da HIV derivano, di regola, gravissimi condizionamenti per la vita del contagiato, in tutte le sue manifestazioni; non occorrono molte parole per rappresentare il dramma quotidiano di chi vive un'esistenza scandita dal decorso di una malattia dalla prognosi infausta (e dalle relative, pressanti esigenze di cura e di controllo) e dunque pesantemente limitata nelle prospettive, nelle aspettative, nei progetti di qualunque tipo, che riguardino sia la costituzione di legami familiari, sia i rapporti con l'esterno (nell'ambiente di lavoro, come in ogni altra circostanza), sia la realizzazione degli interessi personali, anche in termini di svago. Si può perciò senz'altro presumere che l'infezione abbia provocato in una persona di 25 anni, responsabile, con un lavoro e fino ad allora in normali condizioni di salute - quale la sig.ra********** - un effettivo sconvolgimento esistenziale per quanto riguarda l'aspetto relazionale, nell'ambito sia lavorativo e sociale in genere, sia familiare (rispetto alle cosiddette attività realizzatrici generali), come appunto evidenziato negli scritti citati; con evidente pregiudizio degli interessi riconosciuti e tutelati dall'ordinamento in primis attraverso le previsioni di cui agli artt. 2 e 29 della Costituzione; ed in effetti anche le controparti non formulano specifiche contestazioni in proposito. I danni conseguenti alla lesione di tali interessi meritano di essere risarciti sulla base di una valutazione equitativa rimessa a questo Tribunale. Il risarcimento va poi esteso al danno (incidente sul valore fondamentale per l’essere umano) costituito dalle minori aspettative di vita provocate dalla malattia, cioè dalla riduzione delle chances di sopravvivenza rispetto alla durata media della vita umana; non è in discussione che la ricorrente abbia subito un danno di tal genere per effetto dell'infezione contratta: le controparti, ed in particolare la Gestione liquidatoria resistente, non hanno contestato l’an, ma piuttosto il quantum, cioè l’entità, del danno in questione; ed è con specifico riferimento a tale profilo che la difesa della ricorrente ha quantificato, nella memoria conclusiva, la domanda risarcitoria relativa al danno esistenziale in misura complessivamente pari a € 953.304,00. A tale quantificazione si è pervenuti fissando in 40 anni la presumibile riduzione della vita dell'interessata, tenendo presente i parametri costituiti dalla durata media della vita di una donna e dalla aspettativa di vita di un soggetto HIV positivo; individuato poi il "valore uomo" di una persona di 25 anni nella misura corrispondente al danno biologico per una lesione comportante una invalidità del 100%, si è diviso tale valore per 25, così da ottenere il "valore uomo" per ogni anno di sopravvivenza, e tale dato è stato poi moltiplicato per 40 anni.
In relazione a quanto sopra il Collegio osserva:
  • il criterio, ampiamente diffuso, di liquidare il danno morale soggettivo in misura percentuale rispetto al quantum del danno biologico può suscitare perplessità, tenuto conto che alla diversa natura delle due tipologie di danno non corrisponde una necessaria correlazione tra le rispettive quantificazioni; peraltro, il vantaggio consistente nella utilizzazione di criteri uniformi e nel raggiungimento di risultati omogenei rende sicuramente apprezzabile la modalità liquidatoria in questione e giustifica, anche in questa sede, l'applicazione delle tabelle e dei criteri elaborati presso il Tribunale di Milano per la voce di danno in esame;
  • a diversa conclusione si ritiene di pervenire, invece, per quanto concerne la liquidazione dei danni non patrimoniali (diversi dal danno biologico) lamentati dalla ricorrente sotto la voce del danno esistenziale, conseguenti alla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, diversi dall'interesse all'integrità psicofisica tutelato dall'art. 32 Cost.; almeno per quanto riguarda la presente controversia – e senza alcuna pretesa di generalizzazione - non appare convincente il criterio che prevede la liquidazione di tali danni sotto la voce unitaria del danno non patrimoniale (diverso dal biologico) - e dunque insieme al danno morale soggettivo - mediante l'elevazione fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico; alle perplessità precedentemente segnalate (e comunque superate) circa la correlazione tra il danno biologico e danni di diversa natura si aggiunge infatti, nel caso in esame, la considerazione che il criterio liquidatorio in questione appare quantitativamente inadeguato tanto nel raffronto tra il danno biologico e il danno da lesione degli interessi (ulteriori) di rango costituzionale, quanto nel raffronto tra quest'ultima voce di danno e il danno morale soggettivo; in altre parole, da un lato appare riduttivo fissare nel massimo dei 2/3 del danno biologico la quantificazione economica degli ulteriori danni non patrimoniali unitariamente considerati, posto che non si può escludere a priori che questi ultimi possano "pesare" più del primo; dall'altro, il diverso "peso" del danno morale soggettivo e del danno da lesione di interessi di rango costituzionale diversi dall'interesse all'integrità psicofisica può risultare valorizzato in termini (anche largamente) inadeguati attraverso il solo strumento della parametrazione, nel massimo, ai 2/3 del danno biologico, quando il solo danno morale soggettivo viene liquidato in misura da 1/4 al 1/2 del danno biologico;
  • i rilievi appena formulati appaiono del tutto pertinenti alla presente controversia, in cui i danni non patrimoniali, diversi dal biologico, derivanti per l'interessata dallo sconvolgimento della sua esistenza, non sembrano correttamente quantificabili, anche nell'ipotesi più favorevole, in misura comunque sensibilmente inferiore a quella del danno biologico; e all'interno dei danni di cui sopra quelli connessi alle ridotte aspettative di vita e ai relativi condizionamenti - in termini di mutamento in peius delle abitudini, delle prospettive e dei progetti - appaiono meritevoli, proprio perché destinati ad accompagnare l'interessata per tutto il corso della sua esistenza, di ben maggiore valorizzazione rispetto a quelli legati al transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; peraltro, nella liquidazione dei danni in questione il criterio seguito dalla difesa della ricorrente per formulare la sua richiesta risarcitoria non risulta utilizzabile, tenuto conto che - come sottolineato dalla difesa della Gestione liquidatoria resistente nell'udienza di discussione della causa - i dati su cui si fonda tale richiesta non trovano adeguato supporto documentale e probatorio;
  • appare allora congruo parametrare la quantificazione dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona subiti dalla ricorrente, non riconducibili al danno biologico né al danno morale soggettivo, alla quantificazione già operata per quest'ultima voce; rispetto ad essa il Collegio ravvisa maggiore affinità che non rispetto al danno biologico, perché comunque inerente alle sofferenze cagionate dalla lesione subita, e dunque, per quantificare il risarcimento del danno connesso, specificamente, alle ridotte aspettative di vita e ai relativi condizionamenti sull'esistenza dell'interessata, appare equo moltiplicare per cinque volte la somma liquidata a titolo di danno morale soggettivo, per un totale di € 251.632,50.
21) In conclusione, il danno da risarcire alla sig.ra********** risulta così quantificato:
  • € 100.653,00 per il danno biologico;
  • € 301.959,00 per il danno non patrimoniale, diverso dal biologico (€ 50.326,50 per il danno morale soggettivo + € 251.632,50 per i danni derivanti dalla lesione di - ulteriori - interessi costituzionalmente protetti);
  • € 11.250,00 per il danno da lucro cessante;
per un totale complessivo di € 413.862,00 (quattrocentotredicimilaottocentosessantadue/00).
22) Il ricorso va dunque accolto nei sensi e nei limiti precisati in motivazione; la Gestione liquidatoria della ex ************** (a cui fanno capo i debiti della disciolta unità sanitaria locale) e la Regione Emilia-Romagna (soggetto sul quale, in virtù della successione ex lege disposta dall’art. 6 comma 1 della legge n.724/1994, grava il peso economico dei rapporti debitori e creditori facenti capo alle uu.ss.ll. preesistenti nell'ambito regionale) vanno conseguentemente condannate, in solido, al pagamento in favore della sig.ra********** della somma complessiva di € 413.862,00 (quattrocentotredicimilaottocentosessantadue/00). Su tale somma, espressa in valori monetari attuali, sono dovuti gli interessi; peraltro, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali volti ad evitare pagamenti in eccesso (cfr. Cass.civ., Sez. III, 8 aprile 2003 n. 5503; SS.UU. 17 febbraio 1995 *******12), il relativo calcolo va operato con decorrenza non dalla data del fatto illecito, ma da una data intermedia tra quella e la data della liquidazione del danno (coincidente con la pubblicazione della presente sentenza), identificabile nel 1° gennaio 2000 e sulla base di un indice medio annuo pari all’odierno tasso legale
23) Tenuto conto della particolarità del caso e dell'esito del giudizio il Tribunale ritiene equo - atteso anche il mancato deposito di apposita nota  da parte della difesa della sig.ra********** - condannare altresì le predette Amministrazioni, in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali nei limiti dei 2/3 (con compensazione per la parte residua) e nella misura complessiva di € 18.000,00 (diciottomila/00), oltre a CPA e IVA.
24) La Gestione liquidatoria e la Regione soccombenti vanno infine condannate, in solido, al pagamento, in favore del consulente tecnico d'ufficio dott.***********************, delle spese relative alla consulenza dal medesimo prestata, che ammontano complessivamente a € 1.408,88 (millequattocentootto/88).
P.   Q.   M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e conseguentemente condanna la Gestione liquidatoria della ex ************** e la Regione Emilia-Romagna, in solido, al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, della somma complessiva di € 413.862,00 (quattrocentotredicimilaottocentosessantadue/00), oltre agli interessi secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna altresì le predette Amministrazioni, in solido, al pagamento:
  • in favore della ricorrente, delle spese processuali nei limiti dei 2/3 (con compensazione per la parte residua) e nella misura complessiva di € 18.000,00 (diciottomila/00), oltre a CPA e IVA;
  • in favore del consulente tecnico d'ufficio dott.***********************, delle spese relative alla consulenza dal medesimo prestata, nella misura complessiva di € 1.408,88 (millequattocentootto/88).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Dispone che la Segreteria della Sezione provveda a trasmettere copia della presente sentenza alla Procura Regionale per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, per le eventuali valutazioni di competenza.
Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del *** e del ***.
Presidente B. Perricone
Consigliere Rel.est. C. Testori
Depositata in Segreteria in data 17.02/06
Bologna, li 17.02.06
                        Il Segretario
 


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