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sabato 6 aprile 2013

TAR : Infortuni in itinere e "colpa"




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n. 732/06     Reg.Sent.
REPUBBLICA    ITALIANA      
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente


SENTENZA
sul ricorso n.7412 del 1996 proposto da
...OMISSIS..., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori ...OMISSIS... ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dall’avv. -
      CONTRO 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Napoli alla via A. Diaz n.11,
per l’annullamento
del decreto emanato dal Ministero P.I. in data 5.6.1996 con il quale veniva negata la dipendenza da causa di servizio ed i consequenziali benefici di legge a favore del ricorrente, in relazione al decesso della di lui coniuge ...OMISSIS...; di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale o connesso; per il consequenziale riconoscimento del diritto del ricorrente al conseguimento di ogni beneficio di legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 12 dicembre 2005, il Cons. Maria Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il ricorso indicato in epigrafe, ...OMISSIS..., in proprio e nella qualità indicata in epigrafe, ha chiesto l’annullamento del provvedimento che ha negato l’equo indennizzo e la pensione di reversibilità in relazione a sinistro mortale in itinere occorso a ...OMISSIS..., coniuge del ricorrente, in data 19.5.1993.
Espone il ricorrente che la defunta consorte, in servizio di ruolo quale docente di materie letterarie dal 1988, in data 19.5.1993, mentre si recava con la propria auto presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri di Piedimonte Matese per partecipare ad un corso di aggiornamento, alle ore 15,00 era coinvolta in un incidente stradale in esito al quale riportava lesioni gravissime a seguito delle quali, circa un’ora dopo, decedeva.
Il ricorrente proponeva istanza di riconoscimento di equo indennizzo e pensione privilegiata sul presupposto che l’infortunio fosse avvenuto in itinere; la Commissione Medica Ospedaliera esprimeva parere favorevole in ordine alla dipendenza dell’infortunio da causa di servizio in data 20.7.1995; il Ministero della Pubblica istruzione, con l’impugnato decreto, rigettava invece entrambe le richieste formulate non ritenendo non sussistente la dipendenza dell’infortunio da causa di servizio.
Da qui il ricorso che deduce: 1) Nullità ed inesistenza dell’atto avversato: l’atto impugnato non reca alcuna sottoscrizione del Direttore Generale che l’avrebbe emesso; 2) Violazione degli articoli 92 D.P.R.1092/73, art.68 D.P.R. 3/1957 e art. 58 D.P.R. 686/1957. Eccesso di potere per carenze istruttorie. Travisamento e falsità dei presupposti: nel caso di specie è pienamente sussistente il nesso causale tra itinerario-attività lavorativa–evento necessario al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio in itinere; manca invece il dolo o la colpa grave del dipendente, opposti dall’Amministrazione ed astrattamente idonei ad escludere la detta causalità; nel caso di specie, invero, l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto che il sinistro fosse stato determinato da colpa grave della dipendente sulla sola base di un decreto di archiviazione della Procura della repubblica presso la Pretura circondariale di S.Maria Capua Vetere che avrebbe ritenuto l’esclusiva colpa della vittima nella produzione del sinistro stradale; al contrario, premesso comunque che il decreto di archiviazione non fa stato sulla vicenda, lo stesso riconosce che il conducente dell’altro veicolo è stato contravvenzionato per eccesso di velocità, con ciò di fatto escludendo la colpa esclusiva della dipendente deceduta; in ogni caso non la colpa “esclusiva” ma solo la colpa “grave” esclude la causa di servizio, e nel caso di specie non è stata affatto dimostrata né dedotta la predetta colpa “grave”; nel che è ravvisabile difetto di istruttoria e di motivazione; 3)Violazione dell’art.179 D.P.R. 1092/1973 e dell’art.9 D.P.R. 349/95: l’Amministrazione non ha rispettato i termini fissati dalla legge per l’emanazione del provvedimento definitivo; 4) Violazione dell’art. 8 D.P.R. 349/94 nonché degli articoli 177 e 187 D.P.R. 1092/1973: l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere il parere del C.P.P.O. stante il parere favorevole della C.M.O. sulla dipendenza del sinistro da causa di servizio.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.
Si costituiva l’Amministrazione con atto di stile.
La difesa ricorrente depositava memorie e documenti.
All’esito della udienza del 12 dicembre 2005, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio
DIRITTO
I. Il ricorso impugna il provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione che nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del sinistro occorso alla dipendente ...OMISSIS... Immacolata Concetta, deceduta in esito a sinistro stradale, e conseguentemente rigetta la domanda di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria proposta dal ricorrente in proprio e nella qualità di genitore dei minori, figli della defunta consorte.
A sostegno del diniego, preceduto dal parere favorevole della Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Caserta (verbale n.1775 dl 20.7.1995), l’Amministrazione fonda esclusivamente il “decreto di archiviazione della Pretura circondariale di S.Maria Capua Vetere”, dal quale si desumerebbe che il sinistro sarebbe avvenuto “per esclusiva colpa della defunta Prof.ssa ...OMISSIS...”.   
II. Il ricorso è, per quanto di ragione, fondato.
II.1) Va anzitutto premesso che il lavoratore pubblico, che subisca un incidente durante il percorso dalla sede di lavoro a quella di abitazione, deve essere indennizzato, in quanto e nella misura in cui tale evento dannoso si possa ascrivere alla specie dell’infortunio in itinere, ravvisabile ogni volta che si possa configurare un nesso di causalità tra attività lavorativa in senso ampio ed evento dannoso; detto nesso, peraltro, risulta interrotto soltanto dal dolo o dalla colpa grave del dipendente (cfr. Cons. di Stato, sez.IV, 14 dicembre 2004, n.7945; TAR Lazio, sez.III, 4 ottobre 2004, n.10156).
In particolare, la colpa grave del dipendente è idonea ad interrompere il nesso causale tra l’evento invalidante ed il servizio; come tale, trattandosi di fatto negativo o impeditivi, deve essere allegata e dimostrata dall’Amministrazione cui giova, mentre la sua esclusione non può essere, sotto il profilo probatorio, essere posta a carico del dipendente che deve, al contrario, puntualmente dimostrare solo il fatto costitutivo della sussistenza del nesso causale tra evento e servizio.
II.2) Tanto premesso, risulta, ad avviso del Collegio, fondata la censura sviluppata nel secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di istruttoria e di motivazione; invero, l’Amministrazione ha basato il disconoscimento della dipendenza dell’evento da causa di servizio unicamente sulle valutazioni operate in sede di decreto di archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del conducente del veicolo scontratosi con quello guidato dalla ...OMISSIS....
Orbene, benché il decreto di archiviazione abbia escluso la possibilità di procedere penalmente contro il conducente dell’altro veicolo, i fatti in esso considerati non possono evidentemente fare stato in altri procedimenti e tanto meno acclarare, senza ulteriori autonomi approfondimenti istruttori, l’esistenza della colpa grave in capo a soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali il procedimento è stato instaurato.
A conferma della parzialità ed insufficienza degli accertamenti predetti, sta l’ampia relazione di C.T.U., esibita da parte ricorrente, espletata nel corso del giudizio civile intentato dai ...OMISSIS... per il risarcimento dei danni occorsi in conseguenza del sinistro de quo, dai quali sembrerebbe emergere quantomeno una responsabilità concorrente del conducente dell’altro veicolo (cfr. pag. 8: “prima che il Tariello effettuasse la frenata e la contemporanea sterzata verso dx, probabilmente nell’istante precedente lo stesso marciava occupando in parte la corsia opposta, cosa possibile visto l’ampiezza della carreggiata stradale…e la larghezza dell’autocarro, per cui la ...OMISSIS... che fuoriusciva dalla semicurva…avvedutasi della posizione dell’autocarro che sopraggiungeva decideva di deviare a Sx, ma intanto anche il Tariello avvistata la presenza dell’autovettura decideva probabilmente nello stesso istante di deviare alla sua Dx, per cui fatalmente si trovavano entrambi nella stessa corsia l’uno opposto all’altro”.
Alla luce delle suddette circostanze di fatto, come ricostruite in C.T.U., il tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n.1165/2003, non essendo “possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe aventi efficacia causale sulla produzione del sinistro” (cfr. pag.4), ha applicato la presunzione sussidiaria di pari responsabilità, non mancando di evidenziare che in alcun modo emerge “la chiara colpevolezza della ...OMISSIS... che solo i giudici penali hanno visto al punto di non ritenere necessario nemmeno il dibattimento, ma si individua una qualche responsabilità del Tariello”.
Quel che è certo, all’esito della suddetta sentenza, emessa a seguito di contraddittorio pieno e non già nella fase delle indagini preliminari, è che non emergono elementi da cui evincere la ritenuta “colpa esclusiva” della ...OMISSIS... nella causazione del sinistro, che il Ministero, senza neppure motivare ulteriormente sulla eventuale gravità (o meno) della stessa, ha posto a base della esclusione del nesso di causalità.
Risulta dunque illegittimo il diniego, motivato su circostanze di fatto -  quantomeno – insufficienti.
III. Il ricorso va pertanto accolto in positiva delibazione del secondo motivo, con annullamento del diniego impugnato e conseguente obbligo dell’amministrazione di ripronunciarsi in ordine alla richiesta, tenuto conto degli ulteriori elementi di fatto evidenziati (e in particolare le risultanze del processo civile in atti).
IV. Il primo ed il terzo motivo, di ordine procedimentale, possono considerarsi assorbiti, stanti le sostanziali ragioni sottese al presente accoglimento.
V. Il quarto motivo è invece infondato con riferimento al provvedimento impugnato, non potendosi imporre all’Amministrazione l’acquisizione del parere del C.P.P.O. che presuppone il positivo riconoscimento della dipendenza dell’evento dannoso da causa di servizio che, nel caso di specie, è stata invece esclusa.
VI. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo  accoglie nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2005, con l’intervento dei Magistrati:
Alessandro    PAGANO                   -   Presidente
Maria             ABBRUZZESE          -    Componente est.
Michele          BUONAURO            -    Componente








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