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n. 732/06 | Reg.Sent. | ||||||
REPUBBLICA ITALIANA | |||||||
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | |||||||
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione Sesta
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
sul ricorso n.7412 del 1996 proposto da
...OMISSIS..., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà
genitoriale sui figli minori ...OMISSIS... ...OMISSIS... e ...OMISSIS...,
rappresentato e difeso dall’avv.
-
CONTRO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui
Uffici è legalmente domiciliato in Napoli alla via A. Diaz n.11,
per l’annullamento
del decreto emanato dal Ministero P.I. in data 5.6.1996 con il quale veniva
negata la dipendenza da causa di servizio ed i consequenziali benefici di legge
a favore del ricorrente, in relazione al decesso della di lui coniuge
...OMISSIS...; di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale o connesso;
per il consequenziale riconoscimento del diritto del ricorrente al conseguimento
di ogni beneficio di legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 12 dicembre 2005, il Cons. Maria Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il ricorso indicato in epigrafe, ...OMISSIS..., in proprio e nella qualità
indicata in epigrafe, ha chiesto l’annullamento del provvedimento che ha negato
l’equo indennizzo e la pensione di reversibilità in relazione a sinistro mortale
in itinere occorso a ...OMISSIS..., coniuge del ricorrente, in data
19.5.1993.
Espone il ricorrente che la defunta consorte, in servizio di ruolo quale docente
di materie letterarie dal 1988, in data 19.5.1993, mentre si recava con la
propria auto presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri di
Piedimonte Matese per partecipare ad un corso di aggiornamento, alle ore 15,00
era coinvolta in un incidente stradale in esito al quale riportava lesioni
gravissime a seguito delle quali, circa un’ora dopo, decedeva.
Il ricorrente proponeva istanza di riconoscimento di equo indennizzo e pensione
privilegiata sul presupposto che l’infortunio fosse avvenuto in itinere;
la Commissione Medica Ospedaliera esprimeva parere favorevole in ordine alla
dipendenza dell’infortunio da causa di servizio in data 20.7.1995; il Ministero
della Pubblica istruzione, con l’impugnato decreto, rigettava invece entrambe le
richieste formulate non ritenendo non sussistente la dipendenza dell’infortunio
da causa di servizio.
Da qui il ricorso che deduce: 1)
Nullità ed inesistenza dell’atto avversato: l’atto impugnato non reca
alcuna sottoscrizione del Direttore Generale che l’avrebbe emesso; 2)
Violazione degli articoli 92 D.P.R.1092/73, art.68 D.P.R. 3/1957 e art. 58
D.P.R. 686/1957. Eccesso di potere per carenze istruttorie.
Travisamento
e
falsità
dei
presupposti: nel caso di specie è pienamente sussistente
il nesso causale tra itinerario-attività lavorativa–evento necessario al
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infortunio in
itinere; manca invece il dolo o la colpa grave del dipendente, opposti
dall’Amministrazione ed astrattamente idonei ad escludere la detta causalità;
nel caso di specie, invero, l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto che il
sinistro fosse stato determinato da colpa grave della dipendente sulla sola base
di un decreto di archiviazione della Procura della repubblica presso la Pretura
circondariale di S.Maria Capua Vetere che avrebbe ritenuto l’esclusiva colpa
della vittima nella produzione del sinistro stradale; al contrario, premesso
comunque che il decreto di archiviazione non fa stato sulla vicenda, lo stesso
riconosce che il conducente dell’altro veicolo è stato contravvenzionato per
eccesso di velocità, con ciò di fatto escludendo la colpa esclusiva della
dipendente deceduta; in ogni caso non la colpa “esclusiva” ma solo la colpa
“grave” esclude la causa di servizio, e nel caso di specie non è stata affatto
dimostrata né dedotta la predetta colpa “grave”; nel che è ravvisabile difetto
di istruttoria e di motivazione; 3)Violazione
dell’art.179 D.P.R. 1092/1973 e dell’art.9 D.P.R. 349/95:
l’Amministrazione non ha rispettato i termini fissati dalla legge per
l’emanazione del provvedimento definitivo; 4)
Violazione dell’art. 8 D.P.R. 349/94 nonché degli articoli 177 e 187 D.P.R.
1092/1973: l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere il parere del
C.P.P.O. stante il parere favorevole della C.M.O. sulla dipendenza del sinistro
da causa di servizio.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.
Si costituiva l’Amministrazione con atto di stile.
La difesa ricorrente depositava memorie e documenti.
All’esito della udienza del 12 dicembre 2005, il Collegio riservava la decisione
in camera di consiglio
DIRITTO
I. Il ricorso impugna il provvedimento del Direttore Generale del Ministero
della Pubblica Istruzione che nega il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio del sinistro occorso alla dipendente ...OMISSIS... Immacolata
Concetta, deceduta in esito a sinistro stradale, e conseguentemente rigetta la
domanda di equo indennizzo e di pensione privilegiata ordinaria proposta dal
ricorrente in proprio e nella qualità di genitore dei minori, figli della
defunta consorte.
A sostegno del diniego, preceduto dal parere favorevole della Commissione Medica
Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Caserta (verbale n.1775 dl 20.7.1995),
l’Amministrazione fonda esclusivamente il “decreto di archiviazione della
Pretura circondariale di S.Maria Capua Vetere”, dal quale si desumerebbe che il
sinistro sarebbe avvenuto “per esclusiva colpa della defunta Prof.ssa
...OMISSIS...”.
II. Il ricorso è, per quanto di ragione, fondato.
II.1) Va anzitutto premesso che il lavoratore pubblico, che subisca un incidente
durante il percorso dalla sede di lavoro a quella di abitazione, deve essere
indennizzato, in quanto e nella misura in cui tale evento dannoso si possa
ascrivere alla specie dell’infortunio in itinere, ravvisabile ogni
volta che si possa configurare un nesso di causalità tra attività lavorativa in
senso ampio ed evento dannoso; detto nesso, peraltro, risulta interrotto
soltanto dal dolo o dalla colpa grave del dipendente (cfr. Cons. di Stato,
sez.IV, 14 dicembre 2004, n.7945; TAR Lazio, sez.III, 4 ottobre 2004, n.10156).
In particolare, la colpa grave del dipendente è idonea ad interrompere il nesso
causale tra l’evento invalidante ed il servizio; come tale, trattandosi di fatto
negativo o impeditivi, deve essere allegata e dimostrata dall’Amministrazione
cui giova, mentre la sua esclusione non può essere, sotto il profilo probatorio,
essere posta a carico del dipendente che deve, al contrario, puntualmente
dimostrare solo il fatto costitutivo della sussistenza del nesso causale tra
evento e servizio.
II.2) Tanto premesso, risulta, ad avviso del Collegio, fondata la censura
sviluppata nel secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di istruttoria e di
motivazione; invero, l’Amministrazione ha basato il disconoscimento della
dipendenza dell’evento da causa di servizio unicamente sulle valutazioni operate
in sede di decreto di archiviazione del procedimento penale instaurato a carico
del conducente del veicolo scontratosi con quello guidato dalla ...OMISSIS....
Orbene, benché il decreto di archiviazione abbia escluso la possibilità di
procedere penalmente contro il conducente dell’altro veicolo, i fatti in esso
considerati non possono evidentemente fare stato in altri procedimenti e tanto
meno acclarare, senza ulteriori autonomi approfondimenti istruttori, l’esistenza
della colpa grave in capo a soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali
il procedimento è stato instaurato.
A conferma della parzialità ed insufficienza degli accertamenti predetti, sta
l’ampia relazione di C.T.U., esibita da parte ricorrente, espletata nel corso
del giudizio civile intentato dai ...OMISSIS... per il risarcimento dei danni
occorsi in conseguenza del sinistro de quo, dai quali sembrerebbe
emergere quantomeno una responsabilità concorrente del conducente dell’altro
veicolo (cfr. pag. 8: “prima che il Tariello effettuasse la frenata e la
contemporanea sterzata verso dx, probabilmente nell’istante precedente lo stesso
marciava occupando in parte la corsia opposta, cosa possibile visto l’ampiezza
della carreggiata stradale…e la larghezza dell’autocarro, per cui la
...OMISSIS... che fuoriusciva dalla semicurva…avvedutasi della posizione
dell’autocarro che sopraggiungeva decideva di deviare a Sx, ma intanto anche il
Tariello avvistata la presenza dell’autovettura decideva probabilmente nello
stesso istante di deviare alla sua Dx, per cui fatalmente si trovavano entrambi
nella stessa corsia l’uno opposto all’altro”.
Alla luce delle suddette circostanze di fatto, come ricostruite in C.T.U., il
tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza n.1165/2003, non essendo
“possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe aventi
efficacia causale sulla produzione del sinistro” (cfr. pag.4), ha applicato la
presunzione sussidiaria di pari responsabilità, non mancando di evidenziare che
in alcun modo emerge “la chiara colpevolezza della ...OMISSIS... che solo i
giudici penali hanno visto al punto di non ritenere necessario nemmeno il
dibattimento, ma si individua una qualche responsabilità del Tariello”.
Quel che è certo, all’esito della suddetta sentenza, emessa a seguito di
contraddittorio pieno e non già nella fase delle indagini preliminari, è che non
emergono elementi da cui evincere la ritenuta “colpa esclusiva” della
...OMISSIS... nella causazione del sinistro, che il Ministero, senza neppure
motivare ulteriormente sulla eventuale gravità (o meno) della stessa, ha posto a
base della esclusione del nesso di causalità.
Risulta dunque illegittimo il diniego, motivato su circostanze di fatto -
quantomeno – insufficienti.
III. Il ricorso va pertanto accolto in positiva delibazione del secondo motivo,
con annullamento del diniego impugnato e conseguente obbligo
dell’amministrazione di ripronunciarsi in ordine alla richiesta, tenuto conto
degli ulteriori elementi di fatto evidenziati (e in particolare le risultanze
del processo civile in atti).
IV. Il primo ed il terzo motivo, di ordine procedimentale, possono considerarsi
assorbiti, stanti le sostanziali ragioni sottese al presente accoglimento.
V. Il quarto motivo è invece infondato con riferimento al provvedimento
impugnato, non potendosi imporre all’Amministrazione l’acquisizione del parere
del C.P.P.O. che presuppone il positivo riconoscimento della dipendenza
dell’evento dannoso da causa di servizio che, nel caso di specie, è stata invece
esclusa.
VI. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo
fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI,
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei
sensi di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti
dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente
giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2005, con
l’intervento dei Magistrati:
Alessandro PAGANO - Presidente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.
Michele BUONAURO - Componente
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