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sabato 6 aprile 2013

TAR Trasferimenti dei militari, non sempre sono incontestabili




REPUBBLICA  ITALIANA


REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER  L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
 
Registro Sentenze: 1000/06
            Registro Generale: 513/2006
nelle persone dei Signori:
GIORGIO CALDERONI Presidente ff
ALBERTO PASI Consigliere
UGO DI BENEDETTO Consigliere , relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2006
Visto il ricorso 513/2006 proposto da:
...(Lpd)...
rappresentato e difeso da:
-
con domicilio eletto in BOLOGNA
-
presso
-
contro
MINISTERO DELLA DIFESA 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
 
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI 
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
 
COMANDO REGIONE CARABINIERI EMILIA-ROMAGNA   
 
COMANDO BRIGATA AEROMOBILE FRIULI SM-UFFICIO PERSONALE  
 
per l'annullamento
- del provvedimento n. 238388/T-1- 8 del 12 gennaio 2006, a firma “d’ordine IL CAPO DEL I REPARTO (Gen. B. ...(Lpd)...)” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, notificato al ricorrente in data 17.2.2006, con il quale si determina il suo trasferimento dal Comando della Brigata Aeromobile ...(Lpd)... – Nucleo Carabinieri alla Regione Carabinieri Emilia Romagna alla Stazione Carabinieri di ...(Lpd)... (BO);
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare:
a) del provvedimento n. 8912/Cod.Id.CSM/Ind. C1. 2.4.1/CC del 24 agosto 2005, allo stato ignoto al ricorrente, con cui il Capo di Stato Maggiore del Comando della Brigata Aeromobile ...(Lpd)... di Bologna ha avanzato proposta di trasferimento del ricorrente ad altra sede;
b) di tutti gli atti istruttori e di accertamento se ed in quanto esistenti ed allo stato ignoti al ricorrente.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI

MINISTERO DELLA DIFESA
Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;
Considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, di trasferimento dal Comando della Brigata Aeromobile ...(Lpd)... – Nucleo Carabinieri, in Bologna, alla Stazione Carabinieri di ...(Lpd)....
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio ai sensi dell’articolo 21, nono comma, della l. 1034/71, come novellata dalla legge n. 205 del 2000.
2. Il provvedimento di trasferimento d’autorità, oggetto della presente impugnativa, è motivato con riferimento alla proposta di trasferimento formulata dal Capo di Stato Maggiore del Comando della Brigata Aeromobile ...(Lpd)..., ove il ricorrente presta servizio, il quale giustifica la richiesta con riferimento alla sola circostanza che nell’ultimo biennio l’interessato ha maturato 275 giorni di malattia.
3. Ciò premesso il ricorso è fondato.
Nel caso di specie è irrilevante la giurisprudenza indicata nella relazione di servizio dell’Amministrazione, depositata in atti, la quale richiama un orientamento giurisprudenziale secondo il quale ritiene non è necessaria una motivazione dei trasferimenti d’autorità del personale militare.
Infatti, nel caso in esame, la motivazione sussiste ed è richiamata per relationem con riferimento a quanto contenuto nella proposta di trasferimento, in cui si evidenziano le numerose assenze per malattia.
4. In relazione a questa giustificazione del trasferimento, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire all’interessato di far valere il proprio punto di vista, prima di assumere una decisione finale di trasferimento, in applicazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 5 del D.M. 16.9.1993, n. 603, non essendovi esigenze organizzatorie o ragioni d’urgenza idonee a giustificare l’omissione della fase procedimentale diretta a valutare il punto di vista dell’interessato.
5. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Seconda, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intervenuta al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2006.
 
Presidente ff. (G. Calderoni)
Cons. rel. est. (U. Di Benedetto)
 
Depositata in Segreteria in data 22/06/06
Bologna lì, 22/06/06

    Il Segretario

N.R.G. 513/2006



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