REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
Registro Sentenze:
1000/06Registro Generale: 513/2006
nelle persone dei Signori:
GIORGIO CALDERONI Presidente ffALBERTO PASI Consigliere
UGO DI BENEDETTO Consigliere , relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2006 Visto il ricorso 513/2006 proposto da:
...(Lpd)...
rappresentato e difeso da:
-
con domicilio eletto in BOLOGNA
-
presso
-
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
COMANDO REGIONE CARABINIERI EMILIA-ROMAGNA
COMANDO BRIGATA AEROMOBILE FRIULI SM-UFFICIO PERSONALE
per l'annullamento
- del provvedimento n. 238388/T-1- 8 del 12 gennaio 2006, a firma “d’ordine IL
CAPO DEL I REPARTO (Gen. B. ...(Lpd)...)” del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e
Carabinieri, notificato al ricorrente in data 17.2.2006, con il quale si
determina il suo trasferimento dal Comando della Brigata Aeromobile ...(Lpd)...
– Nucleo Carabinieri alla Regione Carabinieri Emilia Romagna alla Stazione
Carabinieri di ...(Lpd)... (BO);
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in
particolare:
a) del provvedimento n. 8912/Cod.Id.CSM/Ind. C1. 2.4.1/CC del 24 agosto 2005,
allo stato ignoto al ricorrente, con cui il Capo di Stato Maggiore del Comando
della Brigata Aeromobile ...(Lpd)... di Bologna ha avanzato proposta di
trasferimento del ricorrente ad altra sede;
b) di tutti gli atti istruttori e di accertamento se ed in quanto esistenti ed
allo stato ignoti al ricorrente.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI
MINISTERO DELLA DIFESA
Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e uditi altresì per le parti gli
avvocati presenti come da verbale di udienza;
Considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri, ha impugnato il
provvedimento in epigrafe indicato, di trasferimento dal Comando della Brigata
Aeromobile ...(Lpd)... – Nucleo Carabinieri, in Bologna, alla Stazione
Carabinieri di ...(Lpd)....
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha controdedotto alle
avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna Camera di Consiglio ai
sensi dell’articolo 21, nono comma, della l. 1034/71, come novellata dalla legge
n. 205 del 2000.
2. Il provvedimento di trasferimento d’autorità, oggetto della presente
impugnativa, è motivato con riferimento alla proposta di trasferimento formulata
dal Capo di Stato Maggiore del Comando della Brigata Aeromobile ...(Lpd)..., ove
il ricorrente presta servizio, il quale giustifica la richiesta con riferimento
alla sola circostanza che nell’ultimo biennio l’interessato ha maturato 275
giorni di malattia.
3. Ciò premesso il ricorso è fondato.
Nel caso di specie è irrilevante la giurisprudenza indicata nella relazione di
servizio dell’Amministrazione, depositata in atti, la quale richiama un
orientamento giurisprudenziale secondo il quale ritiene non è necessaria una
motivazione dei trasferimenti d’autorità del personale militare.
Infatti, nel caso in esame, la motivazione sussiste ed è richiamata per
relationem con riferimento a quanto contenuto nella proposta di
trasferimento, in cui si evidenziano le numerose assenze per malattia.
4. In relazione a questa giustificazione del trasferimento, l’Amministrazione
avrebbe dovuto consentire all’interessato di far valere il proprio punto di
vista, prima di assumere una decisione finale di trasferimento, in applicazione
dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 5 del D.M.
16.9.1993, n. 603, non essendovi esigenze organizzatorie o ragioni d’urgenza
idonee a giustificare l’omissione della fase procedimentale diretta a valutare
il punto di vista dell’interessato.
5. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il
provvedimento impugnato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione
Seconda, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ANNULLA il
provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intervenuta al pagamento delle spese di causa in
favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila),
oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2006.
Presidente ff. (G. Calderoni)
Cons. rel. est. (U. Di Benedetto)
Depositata in Segreteria in data 22/06/06
Bologna lì, 22/06/06
Il Segretario
N.R.G. 513/2006
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