Cass. civ. Sez. II, 11-04-2006, n. 8465
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - rel. Presidente
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CASERTA, in persona del Sindaco pro
tempore LUIGI FALCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 35,
difeso dall'avvocato CATERINO ALFONSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
(Lpd) (Lpd) SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 179/03 del Giudice di pace
di CASERTA, depositata il 13/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/02/06 dal Presidente Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato CATERINO Alfonso, difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso deposita
documentazione del Ministero dei Lavori Pubblici;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per rimessione
alle S. Unite in subordine il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza 13.1.2003 il Giudice di pace di
Caserta accoglieva l'opposizione proposta dalla s.r.l. (Lpd)(Lpd)
avverso il verbale di accertamento della contravvenzione dell'art. 41 in
relazione all'art. 146 C.d.S., comma 3; alle ore 10,11 del 22.4.2002 il
veicolo targato (OMISSIS) ex intestato alla società aveva attraversato
l'intersezione via (OMISSIS) di quella città quando il semaforo segnava
luce rossa; annullava quindi l'avviso di accertamento e compensava le
spese.
Il Giudice di pace riteneva illegittimo
l'accertamento perchè eseguito attraverso apparecchiatura "Photored"
senza la presenza di un vigile; la documentazione fotografica esaminata
dal verbalizzante a distanza di quasi tre mesi (il (OMISSIS)) confermava
soltanto che il veicolo aveva superato il semaforo quando lo stesso
segnava luce rossa, non il momento in cui aveva superato la linea entro
la quale avrebbe dovuto fermarsi. Riteneva ancora lo stesso Giudice che
anche in base al D.L. n. 121 del 2002 convertito con modifiche
nella L. n. 168 del 2002 l'accertamento era illegittimo perchè
con tale normativa il legislatore aveva consentito che avvenisse in
tempi successivi senza la presenza di agenti mediante apparecchiature
automatiche solo per due violazioni (artt. 142 e 148 C.d.S.) e per due
tipi di strade tassativamente indicate: autostrade e strade extraurbane
principali.
Avverso la sentenza, notificata il 6.2.2003, ha
proposto ricorso con atto del 3.4.2003 e con tre motivi di censura il
Comune di Caserta, la (Lpd)(Lpd) non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo denunciando violazione e
falsa applicazione degli artt. 142, 148, 201 C.d.S. in relazione
all'art. 384 del regolamento C.d.S. il Comune ricorrente lamenta che la
sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'apparecchio "Photored"
utilizzato per rilevare la contravvenzione non poteva sostituire la
presenza del vigile e che l'ipotesi in esame non era ricompresa in
quelle indicate nel D.L. n. 121 del 2002 convertito con
modifiche nella L. n. 168 del 2002 che consentono alla PA di
avvalersi del dispositivo di rilevazione utilizzato.
Con il secondo motivo connesso al precedente il
Comune di Caserta denunciando violazione e falsa applicazione del
D.L. n. 121 del 200 convertito con modifiche nella L. n. 168
del 2002, lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente
ritenuto che la normativa richiamata ed in base alla quale è necessaria
l'autorizzazione prefettizia riguarda gli apparecchi "Photored" mentre
essa si riferisce agli "Autovelox".
Quest'ultimo rilevava sostanzialmente ripetitivo
di quello analogo prospettato con il primo motivo di ricorso è fondato
ma non incide sull'esito della lite, perchè riguarda una ratio decidendi
della sentenza (mancanza di autorizzazione prefettizia per installare le
apparecchiature "Photored" di carattere secondario.
Non può invece condividersi l'altra censura di
una superfluità della presenza dell'agente quando la rilevazione
dell'illecito avvenga attraverso apparecchiature "Photored".
Non è decisivo il fatto che l'art. 384 del
regolamento al C.d.S. ricomprenda a titolo esemplificativo nella lettera
b) fra le ipotesi di materiale impossibilità di contestazione immediata
l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
si tratta infatti di una norma regolamentare che non sostituisce quella
generale dell'immediata contestazione, nè prevede l'assenza di agenti
sul posto; questa, oltre a precludere la possibilità della contestazione
immediata che il C.d.S. considera esigenza primaria, elimina gli
equivoci cui la rilevazione fotografica potrebbe dar luogo per le
molteplici evenienze configurabili nell'attraversamento degli incroci
(difficoltà di stabilire per la presenza di altri veicoli il momento in
cui pur segnando il semaforo luce rossa l'incrocio è stato impegnato).
Con il terzo motivo, denunciando violazione e
falsa applicazione dell'art. 41 C.d.S., comma 3, eccesso di potere, il
ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente
la prova fotografica della violazione al C.d.S. sebbene nulla avesse al
riguardo dedotto la (Lpd)(Lpd); non si è inoltre considerato che essendo
la documentazione fotografica idonea a dimostrare l'illecito, rimaneva a
carico della società l'onere di dimostrare, eventuali anomalie
dell'apparecchio utilizzato.
Il motivo rimane implicitamente respinto
dall'affermata necessità della presenza dell'agente quando vengono
utilizzate le apparecchiature "Photored".
Non è dovuto rimborso di spese processuali non
avendo la (Lpd)(Lpd) s.r.l. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006
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