Translate

sabato 6 aprile 2013

Consiglio di Stato:Infermieri professionali: il periodo del corso di diploma non è riscattabile





Nuova pagina 1


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1994/2006
Reg.Dec.
N. 10960  Reg.Ric.
ANNO   2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
(Lpd) (Lpd), non costituita;
per l'annullamento
della sentenza n. 3658 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. II, resa inter partes.
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Giacobbe;  
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
      1.- Il TAR  Campania, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha accolto il ricorso dell’istante avverso il provvedimento dell’Università appellante, con cui è stato denegato il riscatto della durata del corso necessario al conseguimento del diploma di “infermiere professionale”.
      2.- Appella l’Università, la quale chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000 (comunque estranea alla fattispecie), con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del 1° comma dell’art. 13 T.U. 29.12.1973 n. 1092 e dell’art. 2 del d.lg. 30.4.1997 n. 184 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, “nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo”. L’Università conclude  che nella specie non poteva essere ammesso a riscatto il periodo di durata del corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, in quanto sono riscattabili solo i periodi di studio successivi al conseguimento del diploma di maturità o di scuola secondaria superiore.
      3.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 13 gennaio 2006, è fondato.
      Il primo giudice ha ammesso a riscatto il periodo di durata del corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, muovendo dalla considerazione che la giurisprudenza costituzionale avrebbe “reiteratamente posto in rilievo” l’evoluzione della normativa in tema di “riscatti” sino a ritenere riscattabile ogni periodo di studio necessario per acquisire una maggiore preparazione professionale, richiesta per accedere ad una specifica qualifica superiore. La sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 2000, secondo il TAR, consente di “enucleare un principi generale sulla generale riscattabilità dei periodi di studio post-universitari o post-secondari funzionali alla carriera nell’Amministrazione di appartenenza”.
      La argomentazione non convince, perché la normativa che regola l’accesso al corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale (R.D. 21.11.1929 n. 2330, art. 20), non richiede il possesso di alcun diploma post-secondario, essendo sufficiente il certificato di licenza media di primo grado, e l’art. 135 del T.U. 27.7.1939 n. 1265 prevede che alla fine del corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio, venga rilasciato un diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera. Qualora l’infermiera superi con esito favorevole gli esami del terzo corso, consegue uno speciale certificato di abilitazione.
      Il diploma, conseguito dall’interessata al termine della durata del corso biennale, può essere considerato un diploma di scuola media superiore, che, seppur necessario ai fini della qualifica ricoperta, non è riscattabile così come non lo sono tutti i periodi di studio per il conseguimento di un diploma di Stato, richiesto per l’accesso al posto.
      Peraltro, la menzionata sentenza n. 52/2000 della Corte Costituzionale non giustifica la statuizione del TAR, dal momento che il principio enunciato è chiaro nel subordinare la possibilità del riscatto degli anni necessari per acquisire la preparazione necessaria per lo svolgimento di una determinata funzione, alla condizione che il diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto “in aggiunta ad altro titolo di studio”.
      Non può, quindi, essere soddisfatta la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il riscatto degli anni di studio per acquisire il diploma di Stato, necessario per l’esercizio della professione di infermiere professionale, giacché tale diploma si consegue dopo la frequenza di un corso biennale, al quale si accede con la licenza media di primo grado.
      Questa situazione consente di ritenere manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, in quanto la posizione dell’istante non è omogenea con altre per le quali la normativa prevede la possibilità del riscatto, e neppure con quelle prese in considerazione dalla Corte (durata del corso legale di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore post-secondario, quando il relativo diploma sia richiesto in aggiunta ad altro titolo di studio), al fine di dichiarare l’illegittimità della normativa avanti indicata, nella parte in cui non consente il riscatto.
      L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di primo grado.
      Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.   
P.Q.M.
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe. Compensa le spese.
      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
      Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini   Presidente
Sabino Luce    Consigliere
Giuseppe Romeo     Consigliere Est.
Lanfranco Balucani   Consigliere
Domenico Cafini   Consigliere
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere       Segretario
GIUSEPPE ROMEO     GIOVANNI CECI


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.11/04/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 10960/2001


FF


Nessun commento: