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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1994/2006Reg.Dec.
N. 10960 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’Università degli Studi “Federico II” di
Napoli, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
(Lpd) (Lpd), non costituita;
per l'annullamento
della sentenza n. 3658 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, sede di Napoli, sez. II, resa inter partes.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 13 gennaio 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo,
udito l’avvocato dello Stato Giacobbe;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-
Il TAR Campania, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha accolto il
ricorso dell’istante avverso il provvedimento dell’Università appellante, con
cui è stato denegato il riscatto della durata del corso necessario al
conseguimento del diploma di “infermiere professionale”.
2.-
Appella l’Università, la quale chiede la riforma della sentenza impugnata, in
quanto il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la sentenza della
Corte Costituzionale n. 52/2000 (comunque estranea alla fattispecie), con la
quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del 1° comma dell’art.
13 T.U. 29.12.1973 n. 1092 e dell’art. 2 del d.lg. 30.4.1997 n. 184 per
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, “nella parte in cui non
consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di
quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso
l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di
livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di
studio di specializzazione o perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro
titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo”. L’Università conclude
che nella specie non poteva essere ammesso a riscatto il periodo di durata del
corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, in quanto
sono riscattabili solo i periodi di studio successivi al conseguimento del
diploma di maturità o di scuola secondaria superiore.
3.-
Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 13 gennaio 2006, è fondato.
Il
primo giudice ha ammesso a riscatto il periodo di durata del corso per il
conseguimento del diploma di infermiere professionale, muovendo dalla
considerazione che la giurisprudenza costituzionale avrebbe “reiteratamente
posto in rilievo” l’evoluzione della normativa in tema di “riscatti” sino a
ritenere riscattabile ogni periodo di studio necessario per acquisire una
maggiore preparazione professionale, richiesta per accedere ad una specifica
qualifica superiore. La sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 2000,
secondo il TAR, consente di “enucleare un principi generale sulla generale
riscattabilità dei periodi di studio post-universitari o post-secondari
funzionali alla carriera nell’Amministrazione di appartenenza”.
La
argomentazione non convince, perché la normativa che regola l’accesso al corso
per il conseguimento del diploma di infermiere professionale (R.D. 21.11.1929 n.
2330, art. 20), non richiede il possesso di alcun diploma post-secondario,
essendo sufficiente il certificato di licenza media di primo grado, e l’art. 135
del T.U. 27.7.1939 n. 1265 prevede che alla fine del corso biennale teorico
pratico, con relativo tirocinio, venga rilasciato un diploma di Stato per
l’esercizio della professione di infermiera. Qualora l’infermiera superi con
esito favorevole gli esami del terzo corso, consegue uno speciale certificato di
abilitazione.
Il
diploma, conseguito dall’interessata al termine della durata del corso biennale,
può essere considerato un diploma di scuola media superiore, che, seppur
necessario ai fini della qualifica ricoperta, non è riscattabile così come non
lo sono tutti i periodi di studio per il conseguimento di un diploma di Stato,
richiesto per l’accesso al posto.
Peraltro,
la menzionata sentenza n. 52/2000 della Corte Costituzionale non giustifica la
statuizione del TAR, dal momento che il principio enunciato è chiaro nel
subordinare la possibilità del riscatto degli anni necessari per acquisire la
preparazione necessaria per lo svolgimento di una determinata funzione, alla
condizione che il diploma o titolo di studio di specializzazione o di
perfezionamento sia richiesto “in aggiunta ad altro titolo di studio”.
Non
può, quindi, essere soddisfatta la pretesa della ricorrente di vedersi
riconosciuto il riscatto degli anni di studio per acquisire il diploma di Stato,
necessario per l’esercizio della professione di infermiere professionale,
giacché tale diploma si consegue dopo la frequenza di un corso biennale, al
quale si accede con la licenza media di primo grado.
Questa
situazione consente di ritenere manifestamente infondata la prospettata
questione di legittimità costituzionale, in quanto la posizione dell’istante non
è omogenea con altre per le quali la normativa prevede la possibilità del
riscatto, e neppure con quelle prese in considerazione dalla Corte (durata del
corso legale di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso
istituti o scuole riconosciuti di livello superiore post-secondario, quando il
relativo diploma sia richiesto in aggiunta ad altro titolo di studio), al fine
di dichiarare l’illegittimità della normativa avanti indicata, nella parte in
cui non consente il riscatto.
L’appello
va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato
infondato il ricorso di primo grado.
Sussistono
motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in
epigrafe. Compensa le spese.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 13 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere Est.
Lanfranco Balucani Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
GIUSEPPE ROMEO GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.11/04/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 10960/2001
FF
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