Translate

giovedì 5 febbraio 2015

Cassazione: Multe: il disabile può parcheggiare l'auto in divieto di sosta, ma non alla fermata del bus Il contrassegno rilasciato ai portatori di handicap consente di sostare solo negli spazi gravati da un "off limits" stabilito dal Comune e non dove il "disco rosso" deriva direttamente dalla legge. Né l'ordinanza del sindaco può disporre diversamente



Nuova pagina 1

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 24-04-2009, n. 9822
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

che la sig.ra M.M. propose opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, avverso verbale di contestazione elevato nei suoi confronti il 22 giugno 2004 dalla Polizia Municipale di Roma per aver sostato nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici, in violazione dell'art. 158 C.d.S.;
che l'adito Giudice di pace della capitale, nel contraddittorio con il Comune, ha respinto l'opposizione sul rilievo che la qualità di portatrice di handicap - dedotta dall'opponente - non valeva a consentire la sosta;
che la soccombente ha quindi proposto ricorso per cinque motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste il Comune con controricorso.

Motivi della decisione

che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene essere la sosta in questione consentita ai portatori di handicap a norma del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11, ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"), nonchè dell'ordinanza del Sindaco di Roma n. 482 del 1995, secondo cui il contrassegno speciale di circolazione rilasciato ai portatori di handicap consente a questo ultimi la sosta ove vige il divieto a condizione che non sia di intralcio al traffico;
che il richiamato D.P.R. n. 503, art. 11, comma 1, recita: "Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12, viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta";
che è evidente, già in base alla semplice esegesi della norma, che questa si riferisce (come è fatto palese dalla locuzione "sia stata vietata o limitata la sosta") esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (ai sensi dell'art. 6 C.d.S., comma 4, lett. d), e art. 7 C.d.S., comma 1, lett. a)), e dunque non ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quello - rilevante nella specie - di cui all'art. 158 C.d.S., comma 2, lett. d); nè un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale cui fa cenno la ricorrente, potrebbe comunque disporre diversamente, pena la sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice ordinario; che il primo motivo di ricorso è pertanto infondato; che con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, si lamenta che l'amministrazione, sulla quale gravava il relativo onere, non avesse dimostrato la fondatezza della pretesa sanzionatoria e avesse contravvenuto all'ordine del giudice di depositare in cancelleria gli atti relativi all'accertamento; che anche tale motivo è infondato, giacchè la prova dell'infrazione può essere ricavata, in difetto di prova contraria, anche dal solo verbale di accertamento opposto, mentre l'inottemperanza all'ordine di deposito della documentazione, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, non comporta alcuna nullità;
che con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 3, della legge appena richiamata, nonchè vizio di motivazione, si fa presente che la ricorrente aveva esposto, nell'atto di opposizione, di essere stata autorizzata alla sosta da un vigile urbano ed aveva, quindi, incolpevolmente fatto affidamente su tale autorizzazione, onde il Giudice di pace avrebbe dovuto escludere l'elemento soggettivo dell'illecito; che con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto e nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 23, della medesima legge, si lamenta che il Giudice di pace non abbia assunto d'ufficio la testimonianza del predetto vigile urbano;
che il quarto motivo, da esaminare prioritariamente in quanto pregiudiziale al precedente, contiene in effetti nella manifesta genericità della denuncia di violazione di legge e nullità del procedimento - una censura di vizio di motivazione (sotto il profilo della omessa assunzione di una testimonianza decisiva) ed è inammissibile per genericità e difetto di decisività, non avendo la ricorrente indicato nell'atto di opposizione (e comunque non avendo dedotto in ricorso di avere fornito al giudice di merito tale indicazione) le generalità del vigile urbano onde consentirne la eventuale assunzione quale teste;
che il terzo, dipendente motivo di ricorso segue la sorte del quarto;
che con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 204 bis C.d.S., e nullità della sentenza e del procedimento, si lamenta che il Giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi sull'entità sia della sanzione pecuniaria principale sia della sanzione accessoria della decurtazione dei punti di patente;
che il motivo è inammissibile, perchè nella sentenza impugnata si legge che il Giudice di pace ha "confermato la validità ed efficacia della sanzione irrogata dalla Pubblica Amministrazione", e dunque non può sostenersi senz'altro che vi sia stata omissione di pronuncia sulla determinazione della sanzione, la quale appare, invece, determinata per relationem; onde era, semmai, a questa impostazione data dal giudice alla questione che la ricorrente avrebbe dovuto, nel ricorso, muovere puntuali censure; che il ricorso va pertanto rigettato; che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, atteso che il controricorso dell'intimato è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato notificato il 2 gennaio 2006, oltre il termine di complessivi quaranta giorni dalla notifica del ricorso (art. 369 c.p.c., comma 1, e art. 370 c.p.c., comma 1) avvenuta l'11 novembre 2005.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2009

Nessun commento: