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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 24-04-2009, n. 9822
Cass. civ. Sez. II, 24-04-2009, n. 9822
Svolgimento del processo
che la sig.ra M.M. propose opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22,
avverso verbale di contestazione elevato nei suoi confronti il 22
giugno 2004 dalla Polizia Municipale di Roma per aver sostato nello
spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici, in violazione
dell'art. 158 C.d.S.;
che l'adito Giudice di
pace della capitale, nel contraddittorio con il Comune, ha respinto
l'opposizione sul rilievo che la qualità di portatrice di handicap -
dedotta dall'opponente - non valeva a consentire la sosta;
che
la soccombente ha quindi proposto ricorso per cinque motivi, illustrati
anche da memoria, cui resiste il Comune con controricorso.
Motivi della decisione
che
con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di
diritto, si sostiene essere la sosta in questione consentita ai
portatori di handicap a norma del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11,
("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"), nonchè
dell'ordinanza del Sindaco di Roma n. 482 del 1995, secondo cui il
contrassegno speciale di circolazione rilasciato ai portatori di
handicap consente a questo ultimi la sosta ove vige il divieto a
condizione che non sia di intralcio al traffico;
che il richiamato D.P.R. n. 503, art. 11, comma 1,
recita: "Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12,
viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta
del veicolo al loro specifico servizio, purchè ciò non costituisca grave
intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della
circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o
per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti
obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando
sia stata vietata o limitata la sosta";
che è
evidente, già in base alla semplice esegesi della norma, che questa si
riferisce (come è fatto palese dalla locuzione "sia stata vietata o
limitata la sosta") esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con
apposito provvedimento dell'autorità competente (ai sensi dell'art. 6
C.d.S., comma 4, lett. d), e art. 7 C.d.S., comma 1, lett. a)), e dunque
non ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quello -
rilevante nella specie - di cui all'art. 158 C.d.S., comma 2, lett. d);
nè un provvedimento amministrativo, quale l'ordinanza sindacale cui fa
cenno la ricorrente, potrebbe comunque disporre diversamente, pena la
sua illegittimità e dunque disapplicabilità da parte del giudice
ordinario; che il primo motivo di ricorso è pertanto infondato; che con
il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto
e nullità della sentenza e del procedimento ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23,
si lamenta che l'amministrazione, sulla quale gravava il relativo
onere, non avesse dimostrato la fondatezza della pretesa sanzionatoria e
avesse contravvenuto all'ordine del giudice di depositare in
cancelleria gli atti relativi all'accertamento; che anche tale motivo è
infondato, giacchè la prova dell'infrazione può essere ricavata, in
difetto di prova contraria, anche dal solo verbale di accertamento
opposto, mentre l'inottemperanza all'ordine di deposito della
documentazione, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, non comporta alcuna nullità;
che
con il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 3,
della legge appena richiamata, nonchè vizio di motivazione, si fa
presente che la ricorrente aveva esposto, nell'atto di opposizione, di
essere stata autorizzata alla sosta da un vigile urbano ed aveva,
quindi, incolpevolmente fatto affidamente su tale autorizzazione, onde
il Giudice di pace avrebbe dovuto escludere l'elemento soggettivo
dell'illecito; che con il quarto motivo, denunciando violazione di norme
di diritto e nullità della sentenza e del procedimento ai sensi
dell'art. 23, della medesima legge, si lamenta che il Giudice di pace
non abbia assunto d'ufficio la testimonianza del predetto vigile urbano;
che
il quarto motivo, da esaminare prioritariamente in quanto pregiudiziale
al precedente, contiene in effetti nella manifesta genericità della
denuncia di violazione di legge e nullità del procedimento - una censura
di vizio di motivazione (sotto il profilo della omessa assunzione di
una testimonianza decisiva) ed è inammissibile per genericità e difetto
di decisività, non avendo la ricorrente indicato nell'atto di
opposizione (e comunque non avendo dedotto in ricorso di avere fornito
al giudice di merito tale indicazione) le generalità del vigile urbano
onde consentirne la eventuale assunzione quale teste;
che il terzo, dipendente motivo di ricorso segue la sorte del quarto;
che
con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 204 bis C.d.S., e
nullità della sentenza e del procedimento, si lamenta che il Giudice di
pace abbia omesso di pronunciarsi sull'entità sia della sanzione
pecuniaria principale sia della sanzione accessoria della decurtazione
dei punti di patente;
che il motivo è
inammissibile, perchè nella sentenza impugnata si legge che il Giudice
di pace ha "confermato la validità ed efficacia della sanzione irrogata
dalla Pubblica Amministrazione", e dunque non può sostenersi senz'altro
che vi sia stata omissione di pronuncia sulla determinazione della
sanzione, la quale appare, invece, determinata per relationem; onde era,
semmai, a questa impostazione data dal giudice alla questione che la
ricorrente avrebbe dovuto, nel ricorso, muovere puntuali censure; che il
ricorso va pertanto rigettato; che non vi è luogo a provvedere sulle
spese processuali, atteso che il controricorso dell'intimato è
inammissibile in quanto tardivo, essendo stato notificato il 2 gennaio
2006, oltre il termine di complessivi quaranta giorni dalla notifica del
ricorso (art. 369 c.p.c., comma 1, e art. 370 c.p.c., comma 1) avvenuta l'11 novembre 2005.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2009
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