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giovedì 5 febbraio 2015

Cassazione: A chi invade la corsia preferenziale multa senza contestazione per non intralciare i bus Legittima la scelta dell'agente accertatore che rinuncia a fermare il veicolo del trasgressore, e dunque alla verbalizzazione immediata, per non ostacolare il normale transito dei mezzi pubblici nell'area a loro riservata



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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2009, n. 13131
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 16 febbraio 2006 respingeva l'opposizione proposta da M.G. avverso il comune di Roma, per l'annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) con cui era stata contestata la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1 per aver circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici. Rilevava che l'opponente aveva dedotto soltanto la omessa contestazione immediata della infrazione, atto necessario per consentire al trasgressore di rendersi conto dell'esistenza della violazione; che tuttavia il M. non aveva negato di aver commesso la violazione, ditalchè non aveva rilevanza l'omissione della contestazione immediata.
M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 8 luglio 2006.
Il Comune di Roma è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la rimessione a pubblica udienza.
I cinque motivi di ricorso denunciano: A) violazione degli artt 200 e 201 C.d.S., che esigono la contestazione immediata delle infrazioni al codice stradale, la cui omissione comporta la illegittimità della procedura di accertamento. B) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice omesso di pronunciarsi, ritenendo che l'opponente non avesse negato la violazione, mentre a pag. 4 dell'atto introduttivo era stato espressamente detto il contrario. C) violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 200 e 201 C.d.S., e dell'art. 384 reg. C.d.S., perchè omettendo la contestazione immediata era stato leso il diritto di difesa del cittadino, che ricevendo la notifica del verbale di accertamento a distanza di tempo dalla verificazione dei fatti non potrebbe ricordare se la violazione vi sia stata. D) Omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo, già lumeggiato, dell'omessa contestazione immediata; E) Vizio di motivazione sulla sussistenza della violazione, erroneamente considerata riconosciuta dal giudice di pace ed invece negata dall'opponente con la frase, equivocata dal giudicante, "ammesso e non concesso che vi sia stata un'infrazione".
Osserva il Collegio, con riguardo al quinto e ultimo motivo, che il giudice di pace ha ritenuto con motivazione insufficiente, in relazione al testo dell'atto di opposizione riportato in ricorso, che il M. non avesse negato di aver commesso l'infrazione. La frase riportata in ricorso ("ammesso e non concesso") non implicava infatti l'ammissione attribuita al ricorrente dalla sentenza impugnata, dalla quale è discesa la decisione di rigetto, ma voleva solo individuare argomenti rafforzativi per negare esistenza e rilevanza dell'infrazione accertata nell'avviso. Ciononostante il ricorso è comunque da respingere, ancorchè correggendo su questo punto la motivazione data dal primo giudice, sulla base di altro assorbente rilievo desumibile dallo stesso odierno ricorso e che inficia le altre censure.
Si evince dalla pagina 8 della narrativa dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio che la contestazione immediata fu omessa per un motivo specificamente riportato nel verbale e che parte ricorrente, pur essendosi per molte pagine soffermata sull'omessa contestazione, lamenta (o comunque può lamentare soltanto) la legittimità della omissione come motivata nell'atto.
Scrive infatti parte ricorrente che: "ben sarebbe stato possibile all'ausiliario procedere a contestazione immediata ex art. 200 C.d.S.", ma che ciò non sarebbe avvenuto "perchè per una discrezionale ... valutazione dell'ausiliario stesso la contestazione, pur possibile, ove compiuta avrebbe creato intralcio al servizio pubblico. Dunque la contestazione immediata sarebbe stata materialmente possibile, ma l'agente accertatore ha preferito non compierla perchè ciò avrebbe determinato a suo parere un ostacolo alla circolazione ed al servizio in genere".
Orbene, da questa parte del ricorso emerge che non si deve qui discutere del caso di omessa contestazione immediata non motivata nel verbale di accertamento, ma di contestazione omessa per evitare intralcio al servizio pubblico di trasporto, riscontrata, a quanto si comprende, da annotazione nel verbale notificato. La legittimità di tale omissione è infondatamente negata da parte ricorrente. L'art 200 C.d.S. prescrive infatti la contestazione immediata solo quando essa sia "possibile", altrimenti rendendo legittima la notifica del verbale di contestazione nei 150 giorni successivi (art. 201 C.d.S.).
Per stabilire i casi di impossibilità materiale della contestazione immediata, dichiarata nel verbale di accertamento della violazione, l'art. 384 del Regolamento si fa carico, peraltro in maniera solo esemplificativa, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita. In tal caso, purchè se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione (Cass. 20114/06).
In sostanza l'indicazione nel verbale di una ragione non manifestamente illogica che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta di per sè la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio (Cass. 19032/08).
Nel caso di specie, poichè veniva rilevata l'indebita invasione di corsia riservata ai mezzi pubblici, la motivazione indicata - l'intralcio al pubblico trasporto che sarebbe derivato dal bloccare il veicolo privato per verbalizzare la contestazione - era congrua e razionale e come tale incensurabile. Rientrava infatti nella discrezionalità dell'agente del traffico valutare se vi fosse o meno la possibilità materiale di procedere all'immediata contestazione o se, come accaduto nel caso in esame, si dovesse privilegiare il normale flusso dei mezzi pubblici di trasporto (bus e taxi) rispetto all'esigenza del trasgressore di ricevere immediatamente la contestazione.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimato Comune.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2009

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