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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2009, n. 13131
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2009, n. 13131
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
giudice di pace di Roma con sentenza del 16 febbraio 2006 respingeva
l'opposizione proposta da M.G. avverso il comune di Roma, per
l'annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) con cui era
stata contestata la violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1 per aver
circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici.
Rilevava che l'opponente aveva dedotto soltanto la omessa contestazione
immediata della infrazione, atto necessario per consentire al
trasgressore di rendersi conto dell'esistenza della violazione; che
tuttavia il M. non aveva negato di aver commesso la violazione, ditalchè
non aveva rilevanza l'omissione della contestazione immediata.
M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 8 luglio 2006.
Il Comune di Roma è rimasto intimato.
Avviata
la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di
consiglio, il procuratore generale ha chiesto la rimessione a pubblica
udienza.
I cinque motivi di ricorso
denunciano: A) violazione degli artt 200 e 201 C.d.S., che esigono la
contestazione immediata delle infrazioni al codice stradale, la cui
omissione comporta la illegittimità della procedura di accertamento. B)
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
per avere il giudice omesso di pronunciarsi, ritenendo che l'opponente
non avesse negato la violazione, mentre a pag. 4 dell'atto introduttivo
era stato espressamente detto il contrario. C) violazione dell'art. 24 Cost.,
degli artt. 200 e 201 C.d.S., e dell'art. 384 reg. C.d.S., perchè
omettendo la contestazione immediata era stato leso il diritto di difesa
del cittadino, che ricevendo la notifica del verbale di accertamento a
distanza di tempo dalla verificazione dei fatti non potrebbe ricordare
se la violazione vi sia stata. D) Omessa o insufficiente motivazione sul
punto decisivo, già lumeggiato, dell'omessa contestazione immediata; E)
Vizio di motivazione sulla sussistenza della violazione, erroneamente
considerata riconosciuta dal giudice di pace ed invece negata
dall'opponente con la frase, equivocata dal giudicante, "ammesso e non
concesso che vi sia stata un'infrazione".
Osserva
il Collegio, con riguardo al quinto e ultimo motivo, che il giudice di
pace ha ritenuto con motivazione insufficiente, in relazione al testo
dell'atto di opposizione riportato in ricorso, che il M. non avesse
negato di aver commesso l'infrazione. La frase riportata in ricorso
("ammesso e non concesso") non implicava infatti l'ammissione attribuita
al ricorrente dalla sentenza impugnata, dalla quale è discesa la
decisione di rigetto, ma voleva solo individuare argomenti rafforzativi
per negare esistenza e rilevanza dell'infrazione accertata nell'avviso.
Ciononostante il ricorso è comunque da respingere, ancorchè correggendo
su questo punto la motivazione data dal primo giudice, sulla base di
altro assorbente rilievo desumibile dallo stesso odierno ricorso e che
inficia le altre censure.
Si evince dalla
pagina 8 della narrativa dell'atto introduttivo del presente grado di
giudizio che la contestazione immediata fu omessa per un motivo
specificamente riportato nel verbale e che parte ricorrente, pur
essendosi per molte pagine soffermata sull'omessa contestazione, lamenta
(o comunque può lamentare soltanto) la legittimità della omissione come
motivata nell'atto.
Scrive infatti parte
ricorrente che: "ben sarebbe stato possibile all'ausiliario procedere a
contestazione immediata ex art. 200 C.d.S.", ma che ciò non sarebbe
avvenuto "perchè per una discrezionale ... valutazione dell'ausiliario
stesso la contestazione, pur possibile, ove compiuta avrebbe creato
intralcio al servizio pubblico. Dunque la contestazione immediata
sarebbe stata materialmente possibile, ma l'agente accertatore ha
preferito non compierla perchè ciò avrebbe determinato a suo parere un
ostacolo alla circolazione ed al servizio in genere".
Orbene,
da questa parte del ricorso emerge che non si deve qui discutere del
caso di omessa contestazione immediata non motivata nel verbale di
accertamento, ma di contestazione omessa per evitare intralcio al
servizio pubblico di trasporto, riscontrata, a quanto si comprende, da
annotazione nel verbale notificato. La legittimità di tale omissione è
infondatamente negata da parte ricorrente. L'art 200 C.d.S. prescrive
infatti la contestazione immediata solo quando essa sia "possibile",
altrimenti rendendo legittima la notifica del verbale di contestazione
nei 150 giorni successivi (art. 201 C.d.S.).
Per
stabilire i casi di impossibilità materiale della contestazione
immediata, dichiarata nel verbale di accertamento della violazione,
l'art. 384 del Regolamento si fa carico, peraltro in maniera solo
esemplificativa, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la
contestazione differita. In tal caso, purchè se ne espongano a verbale
le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza
alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito,
dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative
dell'Amministrazione (Cass. 20114/06).
In
sostanza l'indicazione nel verbale di una ragione non manifestamente
illogica che renda ammissibile la contestazione differita
dell'infrazione, comporta di per sè la legittimità del verbale medesimo e
della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun
margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte
organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento
del servizio (Cass. 19032/08).
Nel caso di
specie, poichè veniva rilevata l'indebita invasione di corsia riservata
ai mezzi pubblici, la motivazione indicata - l'intralcio al pubblico
trasporto che sarebbe derivato dal bloccare il veicolo privato per
verbalizzare la contestazione - era congrua e razionale e come tale
incensurabile. Rientrava infatti nella discrezionalità dell'agente del
traffico valutare se vi fosse o meno la possibilità materiale di
procedere all'immediata contestazione o se, come accaduto nel caso in
esame, si dovesse privilegiare il normale flusso dei mezzi pubblici di
trasporto (bus e taxi) rispetto all'esigenza del trasgressore di
ricevere immediatamente la contestazione.
Discende
da quanto esposto il rigetto del ricorso, cui non segue la pronuncia
sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva
dell'intimato Comune.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2009
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