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giovedì 5 febbraio 2015

Cassazione: che per la multa a chi guida parlando al cellulare la parola del vigile vale fino a querela di falso Sbaglia chi esclude la fede privilegiata perché l'uso del telefonino al volante sarebbe rilevabile solo con una percezione sensoriale non controllabile con criteri oggettivi. Niente contestazione immediata? Non è detto che l'agente fosse lontano dall'auto



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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 08-06-2009, n. 13118
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

P.T. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18938 del 2005, che rigettava la sua opposizione al verbale di accertamento n. (OMISSIS) redatto dal corpo della Polizia municipale di Roma per la violazione di cui dell'art. 172 C.d.S., commi 2 e 3, per aver fatto uso del telefonino in violazione delle dette disposizioni.
L'opponente forniva una ricostruzione del fatto, prospettando l'errore di percezione del verbalizzante.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo che le informazioni contenute nel verbale potessero essere contestate soltanto con la querela di falso.
L'odierna ricorrente articola due motivi di ricorso. Coi primo deduce vizi di motivazione area l'attribuibilità, nel caso di specie, della fede privilegiata alle dichiarazioni del pubblico ufficiale.
Col secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., non potendosi estendere la fede privilegiata di quella norma anche agli apprezzamenti personali, direttamente collegati alla percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
Sostiene la ricorrente che non poteva essere attribuita fede privilegiata alle dichiarazioni relative all'uso del telefonino, costituendo queste un apprezzamento personale, perchè mediato attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente non da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.
Rilevava, infatti, che l'agente operante non aveva neanche proceduto alla immediata contestazione, concludendo che doveva essere, quindi, una certa distanza tra punto d'osservazione e il punto di ritenuta violazione, tale da consentire il dedotto errore di percezione. Su tali aspetti non vi era stata alcuna motivazione, poichè il giudice si era limitato a ritenere che il verbale poteva essere impugnato soltanto con la querela di falso.
Occorre osservare in primo luogo che, in effetti, il Giudice di Pace ha motivato il rigetto dell'opposizione facendo sinteticamente riferimento alla necessità di impugnare con querela di falso l'accertamento contenuto del verbale con riferimento all'uso del telefono cellulare. Di qui il ricorso, che evidenzia come l'accertamento in questione per la sua modalità (distanza dal veicolo e posizione dell'agente) poteva determinare anche la possibilità di erronea percezione da parte dell'agente, così non consentendo l'inclusione nell'ipotesi di accertamenti di fatto per i quali questa Corte ha ritenuto necessaria la querela di falso.
Occorre, però, osservare che correttamente il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, perchè lo stesso si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella che risultava dal verbale senza offrire alcuna prova di quanto affermato. Infatti, l'affermazione circa il possibile errore di percezione da parte dell'agente non può essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla sua distanza rispetto al luogo in cui si sarebbe verificata la violazione, posto che si sarebbe dovuto provare la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo, così da poter in concreto valutare se a tale distanza si potesse incorrere in tale errore. Inoltre, non è neppure sufficiente dedurre la lontananza dell'agente dal luogo della violazione soltanto sulla base dell'omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento può essere effettuato anche a distanza che non permette, per svariati motivi, il fermo del veicolo. Nè è stato chiesto di fornire la prova che si stava in quel momento, come viene affermato nel ricorso, utilizzando il telefono cellulare con un sistema consentito da legge.
Dal verbale, fino a prova contraria (nemmeno richiesta), risultava che l'agente aveva accertato l'uso irregolare del telefono cellulare da una posizione tale da non consentire anche l'immediata contestazione.
Il ricorso va, quindi, respinto così integrata la motivazione per quanto su indicato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2009

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