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giovedì 5 febbraio 2015

Cassazione: automobilista commette infrazioni gravi? Rischia sospensione patente pluriennale






Cass. pen. Sez. IV, (ud. 06-05-2009) 19-06-2009, n. 25933
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo


Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di E.K.D. avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento che, tra l'altro, applicava al medesimo E.K., con attenuanti generiche, la pena condizionalmente sospesa di mesi uno e giorni dodici di reclusione e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 81 c.p., comma 1, in ordine al reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7 (contenuto in fatto nel capo sub 1, assieme a quello esplicitato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6) e quella di giorni 15 di arresto Euro 400,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di giorni 30 in relazione al reato di cui al capo 2 (art. 186 C.d.S., comma 2), di anni uno per il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, e di anni uno e mesi sei per il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7 (fatti del (OMISSIS)).
Deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per la mancata applicazione della disciplina del concorso formale (la cui operatività è stata espressamente esclusa dal giudice a quo in relazione alle pene o sanzioni amministrative accessorie) anche alle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 8.

Motivi della decisione


Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata. Correttamente il Giudice a quo, ha escluso l'applicabilità dell'art. 81 c.p., applicando distinte sanzioni per ogni violazione, in quanto la L. n. 689 del 1981, art. 8, richiamato dal ricorrente, testualmente prevede la possibilità di irrogare un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale) ma non consente affatto l'applicazione dell'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p.. In altri termini, la L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 8, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni - senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perchè la L. n. 689 del 1981, art. 8 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perchè la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. civ., Sez. 1^, 25.3.2005, n. 6519).
Nel caso di specie, è palese come le violazioni contestate corrispondano a distinte condotte (inottemperanza al dovere di fermarsi, mancata assistenza alla persona ferita e guida in stato di ebbrezza), onde ad ognuna di esse deve necessariamente corrispondere un autonomo periodo di sospensione della patente di guida che il Giudice del merito ha ritenuto di contenere nel minimo edittale o in misura ad esso prossima.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009

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