LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 18-05-2009, n. 11417
Cass. civ. Sez. lavoro, 18-05-2009, n. 11417
Svolgimento del processo
Con
sentenza in data 8.4/6.5.2005 la Corte di appello di Firenze confermava
la sentenza del Tribunale di Lucca del 15.10.2002 che aveva rigettato
la domanda proposta da P.G. ai fini del riconoscimento
dell'indennizabilità dell'infortunio sul lavoro occorsogli il (OMISSIS) e
dell'adozione di ogni pronuncia accessoria e conseguente.
Osservava
in sintesi la corte territoriale che la situazione di grave rischio in
cui si era venuto a trovare il P. e che aveva causato l'infortunio era
stata determinata da una sua scelta volontaria e per nulla necessitata,
non avendo lo stesso alcun ragionevole motivo per seguire il tragitto
prescelto (che in altre occasioni il lavoratore aveva cercato di
imboccare, venendo "fermato in tempo" da altro dipendente, che lo aveva
dissuaso dal percorrerlo, in quanto scosceso e con una curva in forte
pendenza), anzichè la via ordinaria, seguita in occasione di precedenti
trasporti. Sicchè nella il fattispecie ricorreva l'ipotesi del rischio
elettivo, escludente, come noto, l'indennizzabilità dell'infortunio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.G. con due motivi. Resiste con controricorso l'INAIL.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,
n. 5, il ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno erroneamente
ritenuto di ravvisare nei fatti per cui è processo la fattispecie del
rischio elettivo, essendosi l'infortunio verificato lungo l'unica strada
nell'occasione percorribile, in quanto il percorso normalmente seguito
era ostruito da diversi veicoli parcheggiati nel piazzale antistante la
cantina mentre il viottolo imboccato era libero e, comunque, costituiva
uno dei percorsi alternativi per uscire dall'azienda.
Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c.,
n. 3, il ricorrente prospetta che la corte toscana non ha tenuto conto
dei precedenti giurisprudenziali specifici sulla questione di diritto
prospettata e che la sentenza di prime cure, comunque, non aveva fatto
alcuna menzione del rischio elettivo, avendo rigettato la domanda per
asserito svolgimento di un'attività funzionale ad un suo esclusivo
interesse.
Il primo motivo è fondato.
Costituisce
orientamento interpretativo acquisito di questa Suprema Corte che il
rischio elettivo, quale limite all'indennizzabilità degli infortuni sul
lavoro, è ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica
ricorrente, solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed
arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi
da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente
intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra
lavoro, rischio ed evento secondo l'apprezzamento di fatto riservato al
giudice di merito (cfr. ad es. Cass. n. 15047/2007; Cass. n. 15312/2001;
Cass. n. 8269/1997; Cass. n. 6088/1995).
Più
in particolare, per configurare il rischio elettivo secondo la
definizione descritta, viene richiesto: a) che il lavoratore ponga in
essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di
arbitrario ed estraneo alle finalità produttive; b) che il comportamento
del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non
possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie
alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;
c) che l'evento conseguente all'azione del lavoratore non abbia alcun
nesso di derivazione con l'attività lavorativa.
Nel
concorso di tali situazioni, che qualificano in termini di abnormità la
causa iniziale della serie produttiva dell'evento infortunistico, il
rischio elettivo si distingue, quindi, dall'atto colpevole del
lavoratore, e cioè dall'atto volontario posto in essere con imprudenza,
negligenza o imperizia, ma che, motivato, comunque, da finalità
produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l'infortunio e
l'attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, la indennizzabilità.
A
tale indirizzo interpretativo non si è attenuta la decisione impugnata,
la quale ha omesso di considerare che l'infortunio si è realizzato a
fronte di un comportamento del lavoratore che, sebbene imprudente, era ,
comunque, ricollegabile alle finalità aziendali, essendo l'infortunio
avvenuto nell'espletamento dell'attività lavorativa ed in conseguenza di
una scelta (quale quella di percorrere, fra i due sentieri di accesso
all'azienda, quello più scosceso), che, sebbene non necessitata, ed anzi
evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità lavorative e
non corrispondeva solo ad esigenze meramente personali.
In
accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata - assorbito il secondo
motivo - va cassata e rinviata a contiguo giudice territoriale, il
quale, nel decidere la domanda proposta, si atterrà al principio di
diritto indicato e provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009
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