Chi cade per strada perché spaventato da un cane deve essere risarcito dal padrone |
In tale ipotesi non si configura il caso fortuito, cioè imprevedibile, inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la responsabilità per colpa del proprietario dell'animale ex articolo 2052 Cc ("Danno cagionato da animali") |
RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 19-05-2009, n. 11570
Cass. civ. Sez. III, 19-05-2009, n. 11570
Svolgimento del processo
1.-
Con sentenza del 10 maggio 2005 la Corte di appello di Milano rigettava
l'appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente da
T.F. e G.A..
In punto di fatto, la T., mentre
si accingeva ad imboccare le scale della Metropolitana Milanese - linea
rossa -, appoggiandosi al corrimano installato su di lato dell'ingresso,
veniva attaccata da un cane di piccola taglia - che il proprietario
aveva legato alla barriera di ingresso della metropolitana stessa
mediante il guinzaglio, allontanandosi - per cui cadeva a terra e
riportava lesioni.
Per il risarcimento dei danni la T. conveniva ex art. 2052 c.c. il G. avanti al Tribunale di Milano, che rigettava la domanda ritenendo la T. esclusiva responsabile dell'accaduto.
A seguito degli appelli di entrambe le parti la Corte di appello confermava la decisione del giudice di primo grado.
Avverso questa decisione insorge la T. con ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il G..
Resiste al ricorso incidentale la T..
Le parti hanno pure presentate memorie.
Motivi della decisione
1. I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..
I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta interconnessione.
In sostanza, la ricorrente si duole che il giudice di appello abbia fatto malgoverno dell'art. 2052 c.c. anche in relazione al rapporto di causalità materiale e giuridico così come configurato dagli artt. 40 e 41 c.p., nonchè sotto il profilo della motivazione.
2.- Il ricorso va accolto.
2.1.- E' indubbio che la responsabilità ex art. 2052 c.c.
è una responsabilità per colpa presunta juris et de jure a carico del
proprietario o del possessore dell'animale che arrechi danni a terzi ed
è, altresì, indubbio che, nel caso in esame, il giudice del merito ha
escluso ogni responsabilità del G., rinvenendo nell'accaduto il caso
fortuito.
La responsabilità esclusiva della T.
è stata ritenuta perchè (e sul punto la sentenza impugnata trascrive la
motivazione del primo giudice, che condivide) ella non poteva non
avvedersi del cane legato alla barriera di ingresso della metropolitane
ed aveva agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità
di accadimenti dannosi (p. 9 sentenza impugnata), ossia lasciare il
corrimano su cui si era poggiata , stante "la larghezza della scala di
accesso, che notoriamente è sufficiente a consentire la contemporanea
discesa e salita degli utenti", per cui "la T. del tutto agevolmente
poteva compiere la discesa alla stazione della metropolitana evitando
qualsiasi possibilità di contatto con l'animale di proprietà del
convenuto, mantenendosi ad una distanza "di sicurezza" dall'animale" (p.
8 sentenza impugnata).
Ed, inoltre, il
giudice di appello sottolinea che il cane era legato alla balaustra
d'ingresso della metropolitana dal lato esterno sul marciapiede e non
dal lato interno sulla scala (p. 10 sentenza impugnata) e che solo la
disattenzione della ricorrente o la volontà di non lasciare il corrimano
abbia provocato la caduta, per cui il balzo del cane verso la donna,
balzo che non provocò alcuna lesione, ma sfiorò solo la donna stessa,
non sarebbe stata se non l'occasione, ma non la causa dell'infortunio.
Così
ricostruita la vicenda, la stessa è stata ritenuta integrare il caso
fortuito, con effetti liberatori dalla responsabilità ex art. 2052 c.c. (Cass. n. 1400/83).
Il
comportamento della T., ritenuto quanto meno imprudente, avrebbe
assorbito l'intero rapporto causale:ella si sarebbe esposta al rischio,
non lasciando il corrimano, di essere sfiorata dal cane, pur avendo
l'attuale ricorrente valide alternative.
L'accertamento
in fatto compiuto dal giudice del merito ha consentito allo stesso di
attribuire la esclusiva responsabilità dell'occorso alla danneggiata ed
escludere così del tutto la colpa del proprietario, in questo caso, del
cane, che era di piccola taglia e legato al guinzaglio di circa 90 cm.
2.2.- Questa motivazione non risulta - ritiene il Collegio - appagante nè sotto il profilo logico nè sotto il profilo giuridico.
Essa,
infatti, non regge sotto il profilo logico perchè attribuire ad una
persona, per giunta anziana - all'epoca del fatto aveva 81 anni - di non
essersela sentita di lasciare il corrimano per accedere alla stazione
della metropolitana, per cui avrebbe provocato la reazione del cane e di
aver ritenuto di passare vicino ad un cagnolino, senza mettere nel
conto una possibile reazione dello stesso non costituisce affatto una
eccezionalità rispetto a quello che è la normalità ed, anzi, proprio la
circostanza che il cane fosse di piccola taglia giova a favore
dell'affidamento posto in esso dalla ricorrente nel passargli vicino e
non lasciare il corrimano, particolarmente utile per ognuno, ma
soprattutto per una donna avanzata negli anni come già all'epoca ella
era.
Nè la motivazione regge sotto il profilo
giuridico perchè imputare la responsabilità esclusiva dell'evento
dannoso a queste "omissioni (ma che omissioni non sono, quanto atto di
prudenza per evitare cadute l'appoggiarsi sul corrimano, idoneo
strumento per evitare cadute dovute a qualsiasi causa o atto di sana
indifferenza di fronte ad un cagnolino il passargli vicino) al punto di
ritenerlo caso fortuito escludente ogni responsabilità del proprietario
del cane significa disconoscere gli estremi del fortuito, che sono
opposti a quelli configurati nella sentenza impugnata.
E',
infatti, indubbio che per la rottura del nesso causale tra quella
situazione creatasi e l'evento pregiudizievole che ebbe a verificarsi
occorre che la condotta del danneggiato si qualifichi per uno dei
connotati idonei ad integrare il caso fortuito, ossia l'inevitabilità,
l'imprevedibilità o l'assoluta eccezionalità (Cass.n.12307/98) e tali
connotati, per come ricostruita la vicenda dalla stessa Corte
territoriale, non si possono ritenere sussistenti nella condotta della
T..
Il ricorso, dunque, va accolto e il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
"Non
è configurabile il caso fortuito, cioè il caso imprevedibile,
inevitabile o assolutamente eccezionale, idoneo ad escludere la
responsabilità del proprietario (o dell'utilizzatore) dell'animale nella
ipotesi in cui il danneggiato, specie di età avanzata,per scendere gli
scalini, onde accedere alla stazione della metropolitana, non lasci il
corrimano di appoggio e passi vicino ad un cane, che lo attacchi e lo
faccia cadere, anche se il cane sia legato alla barriera di ingresso
della metropolitana stessa mediante guinzaglio e il proprietario si sia
allontanato".
All'accoglimento del ricorso
consegue l'assorbimento del ricorso incidentale del G. sulla
compensazione delle spese, che il giudice del rinvio liquiderà anche per
la presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La
Corte riunisce i ricorsi;accoglie il ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale;cassa e rinvia alla Corte di appello di Milano in
diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009
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