Nuova pagina 1
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 20-07-2009, n. 16836
Cass. civ. Sez. II, 20-07-2009, n. 16836
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con
ricorso depositato il 22.12.04 B.S. proponeva opposizione al verbale di
contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale di Milano
il 24.10.04 per violazione dell'art. 182 C.d.S., comma 2, ed a quello n.
(OMISSIS) per violazione dell'art. 141 C.d.S..
Il
Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 82032, depositata il
13.1.2005, dato atto che le violazioni erano tra loro connesse e che la
violazione art. 186 C.d.S., era di competenza del Tribunale di Milano
dichiarava inammissibile il ricorso.
Per la
cassazione della decisione ricorre il B. esponendo due motivi: 1)
violazione e falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S., in relazione alla L. n. 689 del 1981;
2) omessa o insufficiente motivazione circa un punto della controversia.
Nessuna
difesa è stata svolta dall'intimato Comune di Milano. Il ricorso
attiene alla materia trattata nel Codice della Strada dagli artt. 220 a
224 C.d.S., ivi inclusi.
L'art. 220 C.d.S.,
demanda al giudice penale l'accertamento e la cognizione dei reati
previsti nello stesso codice, afferente l'obbligo dell'agente o
dell'organo accertatore di informare immediatamente della notizia di
reato il pubblico ministero trasmettendogli per iscritto gli elementi
essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, indicandone le fonti
di prova e le attività compiute e allegandone la relativa
documentazione, così come previsto dal codice di procedura penale (art.
347 e ss.) per qualsiasi altra notizia di reato per cui si procede di
ufficio.
In via generale, qualora dalla
violazione delle norme sulla circolazione stradale derivino danni alla
personali giudice, sia esso il Tribunale in sede penale sia esso il
giudice di pace, quale organo deputato a decidere sull'opposizione alla
sanzione amministrativa di pagamento somma, è abilitato ad applicare
anche la sanzione accessoria prevista per la violazione contestata ed
accertata.
La competenza del giudice penale
resta però circoscritta all'ipotesi di reato, mentre ogni altra
violazione delle norme del C.d.S. per la quale sia prevista una sanzione
amministrativa pecuniaria è devoluta al Giudice di Pace a norma del
combinato disposto degli artt. 205 C.d.S., e L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.
Va
tuttavia rilevato che per essere stata la violazione dell'art. 141
C.d.S., rilevata dai Carabinieri di Cento la legittimazione passiva in
merito all'opposizione del relativo verbale di contestazione andava
proposta nei confronti del Ministro della Difesa o del Ministro
dell'Interno.
Tale considerazione è, di per
se, sufficiente per la cassazione della decisione impugnata in ordine
alla contestazione dell'infrazione dell'art. 141 C.d.S., e rinvio ad
altro Giudice di Pace di Milano, anche per le spese del presente
giudizio, perchè proceda all'esame e alla decisione del ricorso di
opposizione avverso la contestazione in parola (art. 141 C.d.S.).
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso nel senso di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e
rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altro Giudice
di Pace di Milano.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2009
Nessun commento:
Posta un commento