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giovedì 5 febbraio 2015

Cassazione: Sulle violazioni delle norme del codice della strada decide il Giudice di pace se è prevista una multa La competenza del Tribunale in sede penale resta circoscritta solo all'ipotesi di reato. Quando il superamento dei limiti di velocità è accertato dai Carabinieri l'opposizione al verbale di contestazione va proposta ai ministri della Difesa o dell'Interno



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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 20-07-2009, n. 16836
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 22.12.04 B.S. proponeva opposizione al verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale di Milano il 24.10.04 per violazione dell'art. 182 C.d.S., comma 2, ed a quello n. (OMISSIS) per violazione dell'art. 141 C.d.S..
Il Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 82032, depositata il 13.1.2005, dato atto che le violazioni erano tra loro connesse e che la violazione art. 186 C.d.S., era di competenza del Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso.
Per la cassazione della decisione ricorre il B. esponendo due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S., in relazione alla L. n. 689 del 1981;
2) omessa o insufficiente motivazione circa un punto della controversia.
Nessuna difesa è stata svolta dall'intimato Comune di Milano. Il ricorso attiene alla materia trattata nel Codice della Strada dagli artt. 220 a 224 C.d.S., ivi inclusi.
L'art. 220 C.d.S., demanda al giudice penale l'accertamento e la cognizione dei reati previsti nello stesso codice, afferente l'obbligo dell'agente o dell'organo accertatore di informare immediatamente della notizia di reato il pubblico ministero trasmettendogli per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti, indicandone le fonti di prova e le attività compiute e allegandone la relativa documentazione, così come previsto dal codice di procedura penale (art. 347 e ss.) per qualsiasi altra notizia di reato per cui si procede di ufficio.
In via generale, qualora dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale derivino danni alla personali giudice, sia esso il Tribunale in sede penale sia esso il giudice di pace, quale organo deputato a decidere sull'opposizione alla sanzione amministrativa di pagamento somma, è abilitato ad applicare anche la sanzione accessoria prevista per la violazione contestata ed accertata.
La competenza del giudice penale resta però circoscritta all'ipotesi di reato, mentre ogni altra violazione delle norme del C.d.S. per la quale sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria è devoluta al Giudice di Pace a norma del combinato disposto degli artt. 205 C.d.S., e L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.
Va tuttavia rilevato che per essere stata la violazione dell'art. 141 C.d.S., rilevata dai Carabinieri di Cento la legittimazione passiva in merito all'opposizione del relativo verbale di contestazione andava proposta nei confronti del Ministro della Difesa o del Ministro dell'Interno.
Tale considerazione è, di per se, sufficiente per la cassazione della decisione impugnata in ordine alla contestazione dell'infrazione dell'art. 141 C.d.S., e rinvio ad altro Giudice di Pace di Milano, anche per le spese del presente giudizio, perchè proceda all'esame e alla decisione del ricorso di opposizione avverso la contestazione in parola (art. 141 C.d.S.).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altro Giudice di Pace di Milano.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2009

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