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giovedì 5 febbraio 2015

Giurisprudenza di legittimità Circolazione stradale Accertamento delle violazioni - Intersezione regolata da semaforo Passaggio con luce gialla o rossa Contestazione contraddittoria Conseguenze (Cass. Civ., sez. II, 27 aprile 2009, n. 9888)



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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 27-04-2009, n. 9888

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Il Comune di Castellammare di Stabia impugna la sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia n. 2922 del 2005, che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, P.F., avverso il verbale redatto dalla Polizia municipale di quel Comune n. (OMISSIS), relativa alla contestata violazione dell'art. 146 C.d.S. (prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla).
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, rilevando che il verbale conteneva una contestazione contraddittoria, poichè veniva contestato il transito con luce gialla o rossa.
L'odierno ricorrente articola quattro motivi di ricorso con i quali deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 e artt. 41 e 46 C.d.S., nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, artt. 2699, 2700 e 2697 c.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 201 C.d.S. e dell'art. 192 reg. att. C.d.S..
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il ricorso è infondato va respinto.
Occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto al ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato da semaforo con la luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell'art. 41 C.d.S., comma 10, risultare non sempre vietato.
Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest'ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l'arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l'una escludeva l'altra.
Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorchè accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all'art. 146 C.d.S., comma 3.
Di conseguenza il primo motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato, mentre i rimanenti risultano inammissibili per difetto di concreta rilevanza. Infatti, occorre rilevare che la "ratio decidendi" sopra esaminata e di per sè sola sufficiente a sorreggere la decisione di accoglimento dell'opposizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.


LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2009

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