Nuova pagina 1
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 27-04-2009, n. 9888
Cass. civ. Sez. II, 27-04-2009, n. 9888
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
Comune di Castellammare di Stabia impugna la sentenza del Giudice di
Pace di Castellammare di Stabia n. 2922 del 2005, che accoglieva
l'opposizione proposta dall'odierno intimato, P.F., avverso il verbale
redatto dalla Polizia municipale di quel Comune n. (OMISSIS), relativa
alla contestata violazione dell'art. 146 C.d.S. (prosecuzione della
marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o
gialla).
Il Giudice di Pace accoglieva il
ricorso, rilevando che il verbale conteneva una contestazione
contraddittoria, poichè veniva contestato il transito con luce gialla o
rossa.
L'odierno ricorrente articola quattro motivi di ricorso con i quali deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 e artt. 41 e 46 C.d.S., nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, artt. 2699, 2700 e 2697
c.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e infine
la violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 201 C.d.S. e
dell'art. 192 reg. att. C.d.S..
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude
con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il ricorso è infondato va respinto.
Occorre,
infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato,
dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto al ogni
altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era
stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio
regolato da semaforo con la luce rossa o con quella gialla, essendo
evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il
passaggio con luce gialla, ai sensi dell'art. 41 C.d.S., comma 10,
risultare non sempre vietato.
Occorre,
altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest'ultima
disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri
casi l'arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava
comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle
quali l'una escludeva l'altra.
Si è di fronte
quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorchè
accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all'art. 146
C.d.S., comma 3.
Di conseguenza il primo
motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato, mentre i
rimanenti risultano inammissibili per difetto di concreta rilevanza.
Infatti, occorre rilevare che la "ratio decidendi" sopra esaminata e di
per sè sola sufficiente a sorreggere la decisione di accoglimento
dell'opposizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto. Nulla per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2009
Nessun commento:
Posta un commento