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giovedì 5 febbraio 2015

Cassazione: No alla sospensione dal servizio per il carabiniere ignaro della perquisizione "truccata" dal collega Annullata l'ordinanza che aveva disposto la misura cautelare anche nei confronti di un maresciallo, perché il suo compagno di lavoro aveva inserito soldi falsi nell'auto di un uomo che voleva incriminare: la motivazione è suppositiva e priva di riscontri



No alla sospensione dal servizio per il carabiniere ignaro della perquisizione "truccata" dal collega
Annullata l'ordinanza che aveva disposto la misura cautelare anche nei confronti di un maresciallo, perché il suo compagno di lavoro aveva inserito soldi falsi nell'auto di un uomo che voleva incriminare: la motivazione è suppositiva e priva di riscontri
(Sezione quinta, sentenza n. 21582/09; depositata il 25 maggio)

 
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Cass. pen. Sez. V, (ud. 07-05-2009) 25-05-2009, n. 21582
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 - I difensori di M.V. e di S.E., marescialli già in servizio presso la Stazione Carabinieri di (Lpd), ricorrono contro ordinanza del Tribunale di Torino che, accogliendo l'appello del P.M., dispone la misura cautelare della sospensione di ciascuno dal pubblico ufficio. I ricorrenti sono indagati per calunnia reale (A), e relativi falsi verbali di perquisizione e sequestro, nonchè di arresto arbitrario (B), commessi il (OMISSIS) nei confronti di R.A., con l'inserimento nella sua autovettura di una mazzetta di banconote false, che facevano reperire all'ignaro collega D..
L'ordinanza motiva dettagliatamente che indizi gravi emergono da acquisizioni, secondo le quali le banconote, in effetti provengono dal nomade K. che, confidente del m.llo M., ha dichiarato di averne consegnate a lui. M. le ha usate per far incriminare R., che aveva reso gravida la figlia della sig.ra Ma. che, sentimentalmente legata a lui, gli aveva chiesto aiuto per far cessare la relazione della figlia.
M. aveva disposto perquisizione per la ricerca di armi, coinvolgendo S.. L'operazione si svolgeva in due tempi. Nel primo, la perquisizione eseguita da S., D. e T. sulla vettura di R., pregiudicato anche per falsità nummaria, non offriva risultati. Portatisi S. ed i due subordinati in casa di R., M. che era rimasto all'esterno chiedeva per telefonino ad uno dei subordinati di avvisare S. della necessità di perquisire di nuovo l'autovettura. E, nel corso della rinnovata perquisizione, D. rinveniva sotto il sedile anteriore destro un pacchetto di scottex ripiegato, contenente 15 banconote contraffatte da 100,00 Euro.
Quanto al coinvolgimento di S. il Tribunale ha ritenuto di superare l'allegazione di preesistenti dissapori con il più anziano collega M., ed il suo coinvolgimento ultimo nell'operazione, per indisponibilità di altro collega, I.. Alla luce di indici della sua professionalità (descriveva con precisione altro nastro adesivo nell'abitazione), inspiegata l'incompiuta ricerca iniziale (un foglio, prima notato sotto il sedile, avrebbe dovuto spingerlo a controllo), lui stesso, se non M., ha riposto le banconote nell'autovettura.
2 - Il ricorso per M. denuncia: 1 - inosservanza dell'art. 199 c.p.p., comma 2 e art. 362 c.p.p. (per l'escussione di Ro.
S., convivente di R.); 2 - vizio di motivazione, anche in rapporto ad atti specificamente indicati; 3 - idem, circa le esigenze cautelari.
Ed è infondato. L'eccezione della nullità relativa non risulta proposta al Giudice di riesame. Ma soprattutto non s'intende la conferenza della sua deduzione ai fini dell'art. 273 c.p.p., a fronte di numerosi diversi elementi decisivi secondo la motivazione.
Il 2 motivo travisa in parte la censura di legittimità per una replica in fatto alle argomentazioni del Giudice di appello (art. 606 c.p.p., comma 3), senza tener conto che non rileva in genere in sede di diritto la maggior probabilità della tesi difensiva, bensì solo l'errore evidente di ragionamento nel provvedimento impugnato. Nella specie l'ordinanza non ritiene esistenti elementi non acquisiti, o inesistenti elementi decisivi che sono in atti.
Anzi risulta dettagliata e logica. Opera una combinazione logica di dati inconfutati che dimostra decisivi: l'esito negativo della prima perquisizione sul veicolo, disposta si badi per la ricerca di armi su iniziativa di M., la sollecitazione dello stesso M. estraneo all'esecuzione alla ripetizione dell'operazione, il rinvenimento consecutivo, non di armi, ma di banconote del tipo che K. ha dichiarato di avere a lui stesso consegnato, ed il movente per la relazione con la madre della compagna di R..
E' bensì necessaria acquisizione di prova compiuta per conseguire certezza. Ma, in materia cautelare si tratta solo di rilevante probabilità di colpevolezza. Pertanto la motivazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., si dimostra esente da censura.
L'ultimo motivo è generico, a fronte delle ragioni offerte nella stessa ordinanza. Il ricorso per S. deduce vizio di motivazione. Ed è invece fondato.
Il ragionamento operato dal Tribunale nei suoi confronti è del tutto Suppositivo.
Nessun dato storico rapporta a S. il corpo di reato, nè lascia indurre che l'indagito sapesse della disponibilità delle banconote false da parte di M.. Finalmente al ricorrente non si attribuisce iniziativa o interesse allo svolgimento della perquisizione.
In questa luce, l'eccezione fornita di allegazione relativa a suoi precedenti rapporti di dissapore con M., ed il suo inserimento ultimo e quasi occasionale nell'operazione, all'evidenza contrasta la supposizione di suo accordo con M. per un movente personale dello stesso M., a dir poco in contrasto con i doveri d'ufficio.
Nè s'intende quale incidenza risolutiva possa avere la ritenuta capacità professionale dell'indagato, che non è un fatto, ma un criterio di valutazione che, peraltro fa grazia, della professionalità di chi ha poi rinvenuto materialmente le banconote, cioè D..
In proposito il Tribunale si professa incerto sull'autore dell'inserimento delle banconote già non rinvenute nel veicolo, travisando che all'uopo il non averle subito trovate è in effetti la stessa ragione che fonda l'accusa di R.. Si rappresenta infatti che S. ha operato sempre presente lo stesso offeso, e si ritiene l'inganno degli altri due Carabinieri ed in particolare di D. che ha materialmente prelevato le banconote, dando valore all'incompletezza della prima operazione.
Ma all'evidenza tanto implica o che le banconote già fossero sul veicolo, o che la operazione come descritta abbia valenza sintomatica precisa di strumentante. Ma non s'intende minimamente all'uopo la valenza economica degli atti materiali visti di S.. Ne segue che il Tribunale opera un'illazione non solo senza riscontro, ma all'evidenza esclusa dalla stessa economia di quanto già rappresentato, che suppone un'operazione simulata di S., ancorata alla mancata rimozione di un foglio durante la prima perquisizione.
In questa luce non s'intende affatto dall'insieme la valutazione di gravità indiziaria anche a carico di S..

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alta posizione di S.E., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino. Rigetta il ricorso di M.V., che condanna al pagamento elle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009

  

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