Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
1 - I difensori di M.V. e di
S.E., marescialli già in servizio presso la Stazione Carabinieri di (Lpd),
ricorrono contro ordinanza del Tribunale di Torino che, accogliendo
l'appello del P.M., dispone la misura cautelare della sospensione di
ciascuno dal pubblico ufficio. I ricorrenti sono indagati per calunnia
reale (A), e relativi falsi verbali di perquisizione e sequestro, nonchè
di arresto arbitrario (B), commessi il (OMISSIS) nei confronti di R.A.,
con l'inserimento nella sua autovettura di una mazzetta di banconote
false, che facevano reperire all'ignaro collega D..
L'ordinanza motiva
dettagliatamente che indizi gravi emergono da acquisizioni, secondo le
quali le banconote, in effetti provengono dal nomade K. che, confidente
del m.llo M., ha dichiarato di averne consegnate a lui. M. le ha usate
per far incriminare R., che aveva reso gravida la figlia della sig.ra
Ma. che, sentimentalmente legata a lui, gli aveva chiesto aiuto per far
cessare la relazione della figlia.
M. aveva disposto
perquisizione per la ricerca di armi, coinvolgendo S.. L'operazione si
svolgeva in due tempi. Nel primo, la perquisizione eseguita da S., D. e
T. sulla vettura di R., pregiudicato anche per falsità nummaria, non
offriva risultati. Portatisi S. ed i due subordinati in casa di R., M.
che era rimasto all'esterno chiedeva per telefonino ad uno dei
subordinati di avvisare S. della necessità di perquisire di nuovo
l'autovettura. E, nel corso della rinnovata perquisizione, D. rinveniva
sotto il sedile anteriore destro un pacchetto di scottex ripiegato,
contenente 15 banconote contraffatte da 100,00 Euro.
Quanto al coinvolgimento di
S. il Tribunale ha ritenuto di superare l'allegazione di preesistenti
dissapori con il più anziano collega M., ed il suo coinvolgimento ultimo
nell'operazione, per indisponibilità di altro collega, I.. Alla luce di
indici della sua professionalità (descriveva con precisione altro nastro
adesivo nell'abitazione), inspiegata l'incompiuta ricerca iniziale (un
foglio, prima notato sotto il sedile, avrebbe dovuto spingerlo a
controllo), lui stesso, se non M., ha riposto le banconote
nell'autovettura.
2 - Il ricorso per M.
denuncia: 1 - inosservanza dell'art.
199 c.p.p., comma 2 e art.
362 c.p.p. (per
l'escussione di Ro.
S., convivente di R.); 2 -
vizio di motivazione, anche in rapporto ad atti specificamente indicati;
3 - idem, circa le esigenze cautelari.
Ed è infondato. L'eccezione
della nullità relativa non risulta proposta al Giudice di riesame. Ma
soprattutto non s'intende la conferenza della sua deduzione ai fini dell'art.
273 c.p.p., a fronte di numerosi diversi elementi decisivi secondo
la motivazione.
Il 2 motivo travisa in parte
la censura di legittimità per una replica in fatto alle argomentazioni
del Giudice di appello (art. 606 c.p.p., comma 3), senza tener
conto che non rileva in genere in sede di diritto la maggior probabilità
della tesi difensiva, bensì solo l'errore evidente di ragionamento nel
provvedimento impugnato. Nella specie l'ordinanza non ritiene esistenti
elementi non acquisiti, o inesistenti elementi decisivi che sono in
atti.
Anzi risulta dettagliata e
logica. Opera una combinazione logica di dati inconfutati che dimostra
decisivi: l'esito negativo della prima perquisizione sul veicolo,
disposta si badi per la ricerca di armi su iniziativa di M., la
sollecitazione dello stesso M. estraneo all'esecuzione alla ripetizione
dell'operazione, il rinvenimento consecutivo, non di armi, ma di
banconote del tipo che K. ha dichiarato di avere a lui stesso
consegnato, ed il movente per la relazione con la madre della compagna
di R..
E' bensì necessaria
acquisizione di prova compiuta per conseguire certezza. Ma, in materia
cautelare si tratta solo di rilevante probabilità di colpevolezza.
Pertanto la motivazione dell'ordinanza ai sensi dell'art.
273 c.p.p., si dimostra esente da censura.
L'ultimo motivo è generico,
a fronte delle ragioni offerte nella stessa ordinanza. Il ricorso per S.
deduce vizio di motivazione. Ed è invece fondato.
Il ragionamento operato dal
Tribunale nei suoi confronti è del tutto Suppositivo.
Nessun dato storico rapporta
a S. il corpo di reato, nè lascia indurre che l'indagito sapesse della
disponibilità delle banconote false da parte di M.. Finalmente al
ricorrente non si attribuisce iniziativa o interesse allo svolgimento
della perquisizione.
In questa luce, l'eccezione
fornita di allegazione relativa a suoi precedenti rapporti di dissapore
con M., ed il suo inserimento ultimo e quasi occasionale
nell'operazione, all'evidenza contrasta la supposizione di suo accordo
con M. per un movente personale dello stesso M., a dir poco in contrasto
con i doveri d'ufficio.
Nè s'intende quale incidenza
risolutiva possa avere la ritenuta capacità professionale dell'indagato,
che non è un fatto, ma un criterio di valutazione che, peraltro fa
grazia, della professionalità di chi ha poi rinvenuto materialmente le
banconote, cioè D..
In proposito il Tribunale si
professa incerto sull'autore dell'inserimento delle banconote già non
rinvenute nel veicolo, travisando che all'uopo il non averle subito
trovate è in effetti la stessa ragione che fonda l'accusa di R.. Si
rappresenta infatti che S. ha operato sempre presente lo stesso offeso,
e si ritiene l'inganno degli altri due Carabinieri ed in particolare di
D. che ha materialmente prelevato le banconote, dando valore
all'incompletezza della prima operazione.
Ma all'evidenza tanto
implica o che le banconote già fossero sul veicolo, o che la operazione
come descritta abbia valenza sintomatica precisa di strumentante. Ma non
s'intende minimamente all'uopo la valenza economica degli atti materiali
visti di S.. Ne segue che il Tribunale opera un'illazione non solo senza
riscontro, ma all'evidenza esclusa dalla stessa economia di quanto già
rappresentato, che suppone un'operazione simulata di S., ancorata alla
mancata rimozione di un foglio durante la prima perquisizione.
In questa luce non s'intende
affatto dall'insieme la valutazione di gravità indiziaria anche a carico
di S..
P.Q.M.
annulla l'ordinanza
impugnata limitatamente alta posizione di S.E., con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Torino. Rigetta il ricorso di M.V., che condanna
al pagamento elle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7
maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il
25 maggio 2009
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