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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 14-09-2009, n. 19775
Cass. civ. Sez. II, 14-09-2009, n. 19775
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
Comune di Casavatore impugna la sentenza n. 471 del 2006 del Giudice di
Pace di Casoria che ha accolto l'opposizione proposta da C.E. avverso
il verbale di accertamento N. (OMISSIS) dell'(OMISSIS) del comando di
Polizia municipale del Comune per la violazione dell'art. 146 C.d.S.,
comma 3, (passaggio con il semaforo indicante luce rossa) accertamento
effettuato con il dispositivo PHOTORED F17/A. Il Giudice di Pace
accoglieva l'opposizione, ritenendo l'inidoneità tecnica
dell'apparecchiatura utilizzata perchè non conforme alla normativa
vigente.
In particolare, il Comune opposto non
aveva fornito alcuna prova del rispetto delle condizioni alle quali il
decreto di omologazione dell'apparecchiatura in questione aveva
subordinato il funzionamento del dispositivo di rilevamento in
automatico e senza la presenza dell'organo di Polizia. Impugna il Comune
articolando un motivo di ricorso.
Parte
intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede, pur essendo
stato notificato il ricorso all'intimato, C.E., presso il domicilio
eletto presso il suo difensore avv. Gennaro Lallo, Napoli C.so
Secondigliano 118. Al riguardo, va precisato che agli atti risulta un
atto dell'avv. Gennaro Lallo, notificato al ricorrente, che va riferito
ad altro giudizio, relativo alla indicata sentenza n. 4778 del 2005 del
giudice di pace di Casoria, atto che non rileva, quindi, nel presente
giudizio.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale,
concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude
con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta
fondatezza.
Il Comune formula un articolato motivo di ricorso col quale deduce "error in procedendo ed error in iudicando. Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 e dell'art. 113 c.p.c..
Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 29 ottobre 1987, art. 4, e D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 45 e 46.
Violazione
e falsa applicazione dell'art. 3 del D.D. 18 marzo 2004, n. 1130 nonchè
della circolare del ministero dell'interno n. 300/A/1/43252/144/5/20/3
del 30 giugno 2005.
Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e dell'art. 291 c.p.c.".
Sostiene il ricorrente che la taratura periodica non è necessaria per l'apparecchiatura in questione posto che la L. n. 273 del 1991,
non è applicabile in mancanza di alcun riferimento a dispositivi di
misurazione della velocità. Lo stesso D.D. n. 1130 del 2004, art. 3
prevede che siano eseguite verifiche annuali ed eventuali tarature
dell'apparecchiatura, non imponendo dunque alcun obbligo riguardo.
Quindi,
in assenza di norme nazionali o comunitarie vincolanti in materia di
misuratori di velocità restano applicabili le norme nazionali di
omologazione dell'apparecchiatura in oggetto tra cui l'art. 45 C.d.s. e
gli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S., il D.P.R. n. 495 del 1992
e il D.M. del 1997. Di qui l'erroneità dell'impugnata sentenza in
quanto "l'assenza della taratura dell'apparecchio in oggetto non può
costituire alcuna prova del difetto di funzionamento, al riguardo
essendo piuttosto a carico dell'opponente dimostrare che il dispositivo
avrebbe realmente effettuato una misurazione errata". Lamenta poi
l'odierna Amministrazione ricorrente la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23
per aver il Giudice di Pace dichiarato la sua contumacia, pure avendo
depositato in giudizio controdeduzioni e documenti tramite il comandante
della Polizia municipale.
Il ricorso è fondato per quanto di seguito si chiarisce.
Il
rilievo relativo alla erronea dichiarata contumacia
dell'Amministrazione è privo di fondamento, posto che in atti sono stati
versati soltanto i documenti relativi alla opposizione, ma manca un
atto di costituzione da parte del sindaco o di soggetto delegato.
E
invece fondata la censura relativa alla ratio decidendi adottata dal
giudice per l'accoglimento dell'opposizione, posto che egli ha ritenuto
che l'apparecchiatura utilizzata non risultava affidabile, e quindi
idonea a fornire la relativa prova, sotto vari profili (tecnici e
normativi), riconducibili alla affermazione secondo la quale
l'apparecchiatura in questione, regolarmente omologata, debba essere
sottoposta a revisione periodica, svolta da istituti accreditati dal SIT
(Sistema Italiano di Taaratura), previsto dalla L. n. 273 del 1991.
Al
riguardo questa Corte con la sentenza 2008 n. 29333 ha affrontato la
complessa problematica relativa anche alla necessità o meno (ed in quali
limiti) della periodica taratura con particolare riferimento alle
apparecchiature destinate alla rilevazione della velocità.
Si
riportano sinteticamente i punti significativi di tale decisione, i cui
principi risultano applicabili anche all'odierno ricorso.
La disciplina legale delle misurazioni - a partire dal T.U. delle leggi sui pesi e le misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, cui fece seguito il regolamento sul servizio metrico approvato con R.D. 31 gennaio 1909, n. 242, entrambi successivamente più volte aggiornati ed integrati, in particolare dalla L. 13 dicembre 1928, n. 2886
sulla definizione delle unità legali di peso e di misura - ha sempre
avuto quale specifica finalità quella di regolare rapporti di carattere
essenzialmente privatistico inerenti l'industria, l'agricoltura, il
commercio ed, indirettamente, il pubblico interesse alla certezza nelle
transazioni commerciali in genere e già allora, laddove si rese
necessaria la regolamentazione di materie particolari implicanti
interessi od esigenze difformi o non suscettibili d'essere ricondotti
alla disciplina generale, il legislatore intervenne con normative ad hoc
in deroga, od in aggiunta, a quella generale (cfr. ad ex L. 7 giugno
1910, n. 480 sul carato metrico, la L. 5 febbraio 1934, n. 305 sul titolo dei metalli preziosi, il D.Lgs. 21 marzo 1948, n. 370 sulle unità fotometriche ed elettriche).
Le medesime finalità risultano perseguite dalla normativa comunitaria di base (cfr. il preambolo alla Direttiva 80/181/CEE
del Consiglio in data 20.12.1979 per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri, relative alle unità di misura laddove,
tra l'altro, si considera "... che le legislazioni degli Stati Membri
che prescrivono l'impiego di unità di misura differiscono da uno Stato
Membro all'altro e pertanto ostacolano le transazioni commerciali;
che,
di conseguenza, per eliminare detti ostacoli è necessario armonizzare
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; ... che in
data 18 ottobre 1971 il Consiglio ha adottato la Direttiva 71/354/CEE
intesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati Membri al fine di
eliminare gli ostacoli negli scambi mediante approvazione a livello
comunitario del sistema internazionale delle unità; ... che, durante il
periodo transitorio, è indispensabile mantenere una situazione chiara in
materia di impiego di unità di misura negli scambi tra gli Stati
Membri, in particolare allo scopo di proteggere il consumatore ..."; ed
ancora il preambolo della Direttiva 1999/103/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio in data 24.1.2000, laddove, tra l'altro, si
considera "... che taluni paesi terzi non accettano nei propri mercati i
prodotti le cui indicazioni sono apposte unicamente nelle unità legali
stabilite dalla Direttiva 80/181/CEE; le imprese che esportano i
loro prodotti in tali paesi si troverebbero in una situazione di
svantaggio qualora si vietasse l'apposizione di indicazioni
supplementari..."); alla quale sono seguiti adattamenti, anche in
funzione di singole materie e dell'entrata in vigore, pur sempre
rimanendo nel medesimo ambito d'interessi, ma sono state anche aggiunte,
disposizioni intese a disciplinare settori in origine non presi in
considerazione ed implicanti interessi diversi e specifici (quale quello
sanitario di cui alla Direttiva 85/1/CEE del Consiglio in data 18.12.1984).
E'
da notare che la più recente delle Direttive in materia, la 2004/22/CE
del 31 marzo 2004, elenca specificamente, all'art. 1, gli strumenti
nella stessa specificamente considerati, tra i quali non sono ricompresi
i misuratori di velocità, onde, ad oggi, non essendo state emanate
Direttive comunitarie in materia, il controllo CEE non può ancora essere
attuato su tali dispositivi che, in tutti i Paesi Membri, vengono allo
stato approvati e disciplinati secondo le rispettive normative nazionali
(unica eccezione è data dalla disciplina dei cronotachigrafi, soggetti
allo specifico regolamento CEE n. 3821/85 del 20.12.1985, come
modificato dal Regolamento CE n. 2135/98 del 24.11.1998 e dal
Regolamento CE n. 561/06 del 15.3.06, ai quali l'ordinamento italiano è
stato adeguato con D.M. 10 agosto 2007 del Ministero dello
Sviluppo Economico, normative che riflettono anch'esse,
significativamente, esigenze riferite più all'aspetto socio-commerciale
delle finalità perseguite nel settore dei trasporti su strada che non a
quello attinente alla viabilità ed ai connessi problemi di sicurezza).
In
buona sostanza, non esistono, allo stato, norme comunitarie vincolanti
in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti
apparecchiature.
Al qual riguardo si deve
considerare che, contrariamente a quanto a volte sostenuto dalle parti
interessate e da alcuni giudici del merito, non è vincolante la
normativa UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi
per Misurazioni) che, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento,
rappresenta unicamente un insieme di regole di buona tecnica,
impropriamente definite "norme", alle quali, in assenza di obblighi
giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi; così
come non è direttamente applicabile la raccomandazione OIML R91 del 1990
("Apparecchiature Radar per la Misura della Velocità dei Veicoli"),
peraltro non attinente al caso di specie in quanto relativa alle
apparecchiature radar.
Il legislatore
italiano, nell'adeguarsi alla surrichiamata normativa europea sul
riavvicinamento delle singole legislazioni in materia di unità di
misura, con la Legge Delega 9 febbraio 1982, n. 42, il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, la L. 11 agosto 1991.
n. 273, il D.PM. Attività Produttive 10 dicembre 2001 (nella cui
intestazione è significativamente indicato "materia: commercio"), ha
adeguato l'ordinamento interno a quello comunitario perseguendo le
medesime finalità. Le quali, all'evidenza, sono del tutto diverse da
quelle perseguite con il porre la disciplina dell'utilizzazione delle
vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto, le cui norme sono intese
alla tutela dei diversi interessi, pubblico e privato, alla sicurezza
della circolazione, in funzione dell'ordine pubblico, della
preservazione dell'integrità fisica degli individui, della conservazione
dei beni.
Occorre rilevare ancora che la
materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha
una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano
gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29 ottobre 1997,
relativo all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro
modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che "gli organi di polizia
stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento
dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a -rispettare le
modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso",
escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato
alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto
dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di
approvazione, ovvero nel decreto stesso di approvazione.
Si
noti, infine, che alcuni tipi d'apparecchi di più recente approvazione
in quanto da utilizzarsi in modalità automatica, cioè senza la presenza
ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale nelle ipotesi
espressamente previste e consentite, devono essere sottoposti ad una
verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei
meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato D.M. 29 ottobre 1997, art. 4,
deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di
un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale.
Ne
risulta, dunque, un complesso sistema di controlli - preventivi, in
corso d'utilizzazione e successivi - tale da garantire il cittadino
assoggettato all'accertamento sia in ordine alla legittimità dell'azione
amministrativa, sia in ordine a possibili disfunzioni delle
apparecchiature che possano incidere sul suo diritto di difesa.
Tali
argomentazioni sono applicabili in parte qua, con riferimento alla
censura formulata, anche ai cosiddetti Photored, per i quali va rilevato
che non esiste allo stato alcuna specifica normativa che ne imponga la
taratura periodica in relazione alla L. n. 273 del 1991.
Il
ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e, residuando
altri profili dell'opposizione non esaminati, la causa va rimessa ad
altro magistrato dello stesso ufficio, che deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Casoria), che
deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2009
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