Translate

giovedì 5 febbraio 2015

Cassazione: Il cassonetto dei rifiuti? Era in mezzo alla strada: paga il Comune per l'incidente al motociclista Risarcire i danni tocca all'ente proprietario dell'asse viario: il contenitore dell'immondizia abbandonato al centro della carreggiata dopo una curva costituisce un'insidia e fa scattare la responsabilità ex articolo 2043 Cc, non quella da custodia



Nuova pagina 1
(Sezione terza, sentenza n. 16374/09; depositata il 14 luglio)
CIRCOLAZIONE STRADALE   -   RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 14-07-2009, n. 16374
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 29.11.94, D.C.C. affermava che in data (OMISSIS), percorrendo alla guida di un ciclomotore la via (OMISSIS), si trovava improvvisamente la strada sbarrata da un contenitore di rifiuti posto al centro della carreggiata. L'attore non riusciva ad evitare la collisione, cadeva e si procurava gravi danni alla persona. Per tale ragione conveniva in giudizio il Comune di Pozzuoli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito.
Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccepiva, fra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la strada di pertinenza della Provincia di Napoli.
Con sentenza del 12.8.2001 - 15.1.2002, il Comune di Pozzuoli era condannato al pagamento della somma di L. 31.840.000, oltre accessori.
Con citazione del 27 - 28 febbraio 2003 proponeva appello il Comune di Pozzuoli. L'appellato si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 2171/2005 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello e condannava il Comune appellante al pagamento anche delle spese processuali del grado.
Proponeva ricorso per Cassazione il Comune di Pozzuoli, mentre D. C.C. non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Pozzuoli denuncia "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5)".
Sostiene parte ricorrente:
1) che la Via Napoli, ove si verificò il sinistro, era annoverata fra le strade di pertinenza della Provincia di Napoli;
2) che detta strada rivestiva le caratteristiche proprie delle strade provinciali, in quanto arteria di collegamento tra il capoluogo di provincia (OMISSIS) ed un comune della provincia stessa (OMISSIS), giusta il disposto del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 6;
3) che l'ente provinciale, in quanto proprietario e possessore della strada, ne curava la manutenzione ordinaria e straordinaria;
4) che solo su detto ente potevano gravare eventuali obblighi di controllo e manutenzione;
5) che all'epoca del presunto sinistro, la strada in questione era di pertinenza e nel possesso della Provincia di Napoli, in quanto annoverata e classificata tra le strade provinciali, e solo successivamente (ovvero molti anni dopo il verificarsi dei fatti di causa) fu declassificata ed inserita nell'elenco delle strade comunali e, quindi, trasferita dalla Provincia di Napoli al Comune di Pozzuoli, giusta verbali di consegna datati (OMISSIS). Di conseguenza, alla luce della disciplina dettata dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4 non essendosi ancora verificati, alla data del sinistro per cui è causa, nè la delimitazione del centro abitato del Comune di Pozzuoli, nè la consegna della strada al Comune medesimo andava statuito il difetto di legittimazione passiva dello stesso.
Il motivo è infondato.
Alla data del sinistro, la via (OMISSIS) era ex lege di proprietà di quest'ultimo comune. Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 7 stabilisce infatti che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E, F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
All'epoca dell'entrata in vigore del codice della strada, in data ampiamente antecedente al sinistro de quo, Pozzuoli superava i diecimila abitanti e la via Napoli rientrava nelle previsioni del suddetto comma 7, quindi nella titolarità del comune.
Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 4, comma 5 contenente il regolamento di attuazione del codice della strada, intitolato "Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade (art. 2 C.d.S.)" stabilisce le modalità esecutive del passaggio di proprietà delle strade, individuando gli adempimenti amministrativi da assumersi all'uopo (delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 C.d.S., decreti di passaggio della proprietà, consegna delle strade fra enti proprietari). Alla data del sinistro infatti era già entrato in vigore il nuovo codice della strada che attribuiva ai comuni la titolarità delle strade situate all'interno dei centri stradali, ma non era stata effettuata nè la delimitazione del centro abitato (spettante al Comune di Pozzuoli ai sensi dell'art. 4 C.d.S., ed effettuata in data (OMISSIS), con Delib. di Giunta n. 801) nè la consegna delle strade al Comune, che verrà effettuata, cumulativamente con altri tratti viari, di concerto con la Provincia, solo alle date del (OMISSIS).
Come per qualsiasi altro bene immobile la data della consegna della strada è irrilevante ai fini della titolarità delle strada stessa.
Effetti dichiarativi e non costitutivi ha il provvedimento comunale, delimitante il centro abitato, mentre effetto traslativo, consegue all'entrata in vigore del codice della strada.
Si deve ancora rilevare a) il chiaro tenore letterale dell'art. 2 C.d.S.che attribuisce immediatamente la titolarità delle strade agli enti pubblici territoriali dallo stesso individuati;
b) il carattere oggettivo dei criteri di attribuzione;
c) l'art. 4 C.d.S. che limita gli effetti del provvedimento comunale agli ambiti di attuazione della disciplina della circolazione stradale e non della proprietà e della responsabilità verso terzi danneggiati;
d) la previsione intesa ad anticipare gli effetti amministrativi del trasferimento (180 gg entro i quali il Comune era obbligato ex art. 4 C.d.S. a delimitare il centro abitato, un termine la cui scadenza era anteriore al sinistro de quo);
e) le previsioni codicistiche in tema di demanio comunale e provinciale di cui all'art. 824 c.c. che rinvia agli artt. 822 e 823 c.c. relativi al demanio statale statuenti un vincolo di inalienabilità dello stesso (ostativo quindi anche a trasferimenti fra l'uno e l'altro ente) che può pertanto essere escluso unicamente da fonti di rango legislativi;
f) la costante giurisprudenza della S.C. volta ad attribuire valenza meramente dichiarativa agli atti amministrativi in materia, quale ad esempio l'iscrizione della strada nell'elenco dell'uno o dell'altro ente pubblico territoriale (Cass., 17 marzo 1995, n. 3117).
Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5)".
Il motivo propone questioni di merito sull'andamento della strada e sulla possibilità di un suo controllo, sulla forma della curva, sulla prevedibilità o meno dell'insidia, sulle risultanze delle prove testimoniali, sul momento in cui si verificò il sinistro, tutti elementi in merito ai quali la Corte d'appello ha esaurientemente e non illogicamente motivato.
La Corte d'Appello ha infatti rilevato l'anomala, imprevedibile, collocazione del contenitore in prossimità del centro della sede stradale; l'inevitabilità dell'ostacolo determinata dalla collocazione immediatamente dopo un'accentuatissima deviazione della sede viaria dall'asse rettilineo tale da incidere sulla possibilità di immediata percezione dell'ostacolo. Ha quindi colto l'esistenza dei requisiti dell'insidia che, per costante giurisprudenza di questa Corte, integrano gli estremi di responsabilità, ex art. 2043 c.c. dell'ente titolare della strada, prescindendo del tutto dalle previsioni dell'art. 2051 c.c., relative alla responsabilità del custode.
Ha altresì rilevato la Corte d'Appello come gli obblighi di vigilanza previsti dal codice della strada a carico dell'ente titolare della stessa siano particolarmente cogenti, tali da imporre un continuo controllo e d in specie: la sussistenza di un pregnante obbligo di controllo delle sedi viarie, e l'estensione dell'attività di vigilanza e controllo fino alle pertinenze della sede stradale e delle connesse attrezzature, impianti e servizi.
Di conseguenza, prosegue la Corte d'Appello, la manutenzione viaria impone l'obbligo di immediato intervento con riferimento a presenze - di oggetti pericolosi ma facilmente ed immediatamente eliminabili, come quella di un contenitore di rifiuti, garantendo forme efficaci di vigilanza ed una adeguata e continua prestazione svolta ai fini della sicurezza stradale.
Il Comune di Pozzuoli non ha neppure allegato di aver svolto tali attività.
Nè si può ritenere che i giudici di secondo grado abbiano formulato un giudizio di responsabilità di detto Comune in applicazione del principio di cui all'art. 2051 c.c. avendo invece applicato l'art. 2043 c.c. alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale di tale disposizione.
Per le ragioni che precedono il motivo deve essere rigettato e il ricorso respinto mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla si dispone per le spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2009

Nessun commento: