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(Sezione terza, sentenza n. 16374/09; depositata il 14 luglio) |
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 14-07-2009, n. 16374
Cass. civ. Sez. III, 14-07-2009, n. 16374
Svolgimento del processo
Con
atto di citazione notificato il 29.11.94, D.C.C. affermava che in data
(OMISSIS), percorrendo alla guida di un ciclomotore la via (OMISSIS), si
trovava improvvisamente la strada sbarrata da un contenitore di rifiuti
posto al centro della carreggiata. L'attore non riusciva ad evitare la
collisione, cadeva e si procurava gravi danni alla persona. Per tale
ragione conveniva in giudizio il Comune di Pozzuoli, chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito.
Il
Comune si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccepiva,
fra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la
strada di pertinenza della Provincia di Napoli.
Con
sentenza del 12.8.2001 - 15.1.2002, il Comune di Pozzuoli era
condannato al pagamento della somma di L. 31.840.000, oltre accessori.
Con
citazione del 27 - 28 febbraio 2003 proponeva appello il Comune di
Pozzuoli. L'appellato si costituiva in giudizio chiedendo la conferma
della sentenza impugnata.
Con sentenza n.
2171/2005 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello e condannava
il Comune appellante al pagamento anche delle spese processuali del
grado.
Proponeva ricorso per Cassazione il Comune di Pozzuoli, mentre D. C.C. non svolgeva attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Pozzuoli denuncia "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5)".
Sostiene parte ricorrente:
1) che la Via Napoli, ove si verificò il sinistro, era annoverata fra le strade di pertinenza della Provincia di Napoli;
2)
che detta strada rivestiva le caratteristiche proprie delle strade
provinciali, in quanto arteria di collegamento tra il capoluogo di
provincia (OMISSIS) ed un comune della provincia stessa (OMISSIS),
giusta il disposto del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 6;
3)
che l'ente provinciale, in quanto proprietario e possessore della
strada, ne curava la manutenzione ordinaria e straordinaria;
4) che solo su detto ente potevano gravare eventuali obblighi di controllo e manutenzione;
5)
che all'epoca del presunto sinistro, la strada in questione era di
pertinenza e nel possesso della Provincia di Napoli, in quanto
annoverata e classificata tra le strade provinciali, e solo
successivamente (ovvero molti anni dopo il verificarsi dei fatti di
causa) fu declassificata ed inserita nell'elenco delle strade comunali
e, quindi, trasferita dalla Provincia di Napoli al Comune di Pozzuoli,
giusta verbali di consegna datati (OMISSIS). Di conseguenza, alla luce
della disciplina dettata dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 2, 3 e 4
non essendosi ancora verificati, alla data del sinistro per cui è
causa, nè la delimitazione del centro abitato del Comune di Pozzuoli, nè
la consegna della strada al Comune medesimo andava statuito il difetto
di legittimazione passiva dello stesso.
Il motivo è infondato.
Alla data del sinistro, la via (OMISSIS) era ex lege di proprietà di quest'ultimo comune. Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 7
stabilisce infatti che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D,
E, F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri
abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o
provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti.
All'epoca
dell'entrata in vigore del codice della strada, in data ampiamente
antecedente al sinistro de quo, Pozzuoli superava i diecimila abitanti e
la via Napoli rientrava nelle previsioni del suddetto comma 7, quindi
nella titolarità del comune.
Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 4, comma 5
contenente il regolamento di attuazione del codice della strada,
intitolato "Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade
(art. 2 C.d.S.)" stabilisce le modalità esecutive del passaggio di
proprietà delle strade, individuando gli adempimenti amministrativi da
assumersi all'uopo (delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4
C.d.S., decreti di passaggio della proprietà, consegna delle strade fra
enti proprietari). Alla data del sinistro infatti era già entrato in
vigore il nuovo codice della strada che attribuiva ai comuni la
titolarità delle strade situate all'interno dei centri stradali, ma non
era stata effettuata nè la delimitazione del centro abitato (spettante
al Comune di Pozzuoli ai sensi dell'art. 4 C.d.S., ed effettuata in data
(OMISSIS), con Delib. di Giunta n. 801) nè la consegna delle strade al
Comune, che verrà effettuata, cumulativamente con altri tratti viari, di
concerto con la Provincia, solo alle date del (OMISSIS).
Come
per qualsiasi altro bene immobile la data della consegna della strada è
irrilevante ai fini della titolarità delle strada stessa.
Effetti
dichiarativi e non costitutivi ha il provvedimento comunale,
delimitante il centro abitato, mentre effetto traslativo, consegue
all'entrata in vigore del codice della strada.
Si
deve ancora rilevare a) il chiaro tenore letterale dell'art. 2
C.d.S.che attribuisce immediatamente la titolarità delle strade agli
enti pubblici territoriali dallo stesso individuati;
b) il carattere oggettivo dei criteri di attribuzione;
c)
l'art. 4 C.d.S. che limita gli effetti del provvedimento comunale agli
ambiti di attuazione della disciplina della circolazione stradale e non
della proprietà e della responsabilità verso terzi danneggiati;
d)
la previsione intesa ad anticipare gli effetti amministrativi del
trasferimento (180 gg entro i quali il Comune era obbligato ex art. 4
C.d.S. a delimitare il centro abitato, un termine la cui scadenza era
anteriore al sinistro de quo);
e) le previsioni codicistiche in tema di demanio comunale e provinciale di cui all'art. 824 c.c. che rinvia agli artt. 822 e 823 c.c.
relativi al demanio statale statuenti un vincolo di inalienabilità
dello stesso (ostativo quindi anche a trasferimenti fra l'uno e l'altro
ente) che può pertanto essere escluso unicamente da fonti di rango
legislativi;
f) la costante giurisprudenza
della S.C. volta ad attribuire valenza meramente dichiarativa agli atti
amministrativi in materia, quale ad esempio l'iscrizione della strada
nell'elenco dell'uno o dell'altro ente pubblico territoriale (Cass., 17
marzo 1995, n. 3117).
Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5)".
Il
motivo propone questioni di merito sull'andamento della strada e sulla
possibilità di un suo controllo, sulla forma della curva, sulla
prevedibilità o meno dell'insidia, sulle risultanze delle prove
testimoniali, sul momento in cui si verificò il sinistro, tutti elementi
in merito ai quali la Corte d'appello ha esaurientemente e non
illogicamente motivato.
La Corte d'Appello ha
infatti rilevato l'anomala, imprevedibile, collocazione del contenitore
in prossimità del centro della sede stradale; l'inevitabilità
dell'ostacolo determinata dalla collocazione immediatamente dopo
un'accentuatissima deviazione della sede viaria dall'asse rettilineo
tale da incidere sulla possibilità di immediata percezione
dell'ostacolo. Ha quindi colto l'esistenza dei requisiti dell'insidia
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, integrano gli estremi
di responsabilità, ex art. 2043 c.c. dell'ente titolare della strada, prescindendo del tutto dalle previsioni dell'art. 2051 c.c., relative alla responsabilità del custode.
Ha
altresì rilevato la Corte d'Appello come gli obblighi di vigilanza
previsti dal codice della strada a carico dell'ente titolare della
stessa siano particolarmente cogenti, tali da imporre un continuo
controllo e d in specie: la sussistenza di un pregnante obbligo di
controllo delle sedi viarie, e l'estensione dell'attività di vigilanza e
controllo fino alle pertinenze della sede stradale e delle connesse
attrezzature, impianti e servizi.
Di
conseguenza, prosegue la Corte d'Appello, la manutenzione viaria impone
l'obbligo di immediato intervento con riferimento a presenze - di
oggetti pericolosi ma facilmente ed immediatamente eliminabili, come
quella di un contenitore di rifiuti, garantendo forme efficaci di
vigilanza ed una adeguata e continua prestazione svolta ai fini della
sicurezza stradale.
Il Comune di Pozzuoli non ha neppure allegato di aver svolto tali attività.
Nè
si può ritenere che i giudici di secondo grado abbiano formulato un
giudizio di responsabilità di detto Comune in applicazione del principio
di cui all'art. 2051 c.c. avendo invece applicato l'art. 2043 c.c. alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale di tale disposizione.
Per
le ragioni che precedono il motivo deve essere rigettato e il ricorso
respinto mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla
si dispone per le spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2009
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