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giovedì 5 febbraio 2015

Cassazione: Se l'ingiuria del capo nasconde un comportamento vessatorio, al dipendente va riconosciuto il danno da mobbing Confermata la condanna di un dirigente di un ufficio giudiziario a risarcire gli stati ansiosi e depressivi provocati dalla sua condotta aggressiva nei confronti di una cancelliera. I reati di cui era accusato, invece, si sono prescritti



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(Sezione quarta, sentenza n. 23923/09; depositata il 10 giugno)
IMPIEGO PUBBLICO   -   REATO IN GENERE
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 09-04-2009) 10-06-2009, n. 23923
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1.0. Il 30 novembre 2005 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza in data 15 dicembre 2003 del Tribunale di Imperia, con la quale D.M.L., riconosciutegli le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (condizionalmente sospesa nella sua esecuzione) di giorni venti di reclusione, nonchè al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per imputazioni, unificate per concorso formale, di cui agli artt. 594 e 612 c.p., art. 81 cpv., e art. 590 c.p..
Si contestava all'imputato, funzionario dirigente della Pretura di (OMISSIS), di avere minacciato C.R., operatrice amministrativa presso lo stesso ufficio, e di averne offeso l'onore ed il decoro profferendo al suo indirizzo le espressioni "lei è una falsa, non finisce qui, gliela farò pagare..., è una irresponsabile, non si vergogna, gliela farò pagare"; e di avere cagionato, per colpa, alla stessa C., per i fatti sopra indicati e "con atteggiamento quotidiano violento, aggressivo, alimentato da intemperanze, gesti di violenza e di prevaricazione", uno "stato ansioso depressivo, con tachicardia in stress emotivo, malattia che imponeva ai medici di prescrivere prima, il (OMISSIS), 7 giorni di riposo e cura e poi, il (OMISSIS), altri 15 giorni di riposo e cure". 1.1. I fatti in questione si erano verificati nel contesto del comune rapporto di lavoro che legava l'imputato e la persona offesa a quell'ufficio, con le rispettive diverse qualifiche sopra indicate: l'imputato era ivi stato distaccato dal Tribunale di (OMISSIS) verso la fine del (OMISSIS), con funzioni di dirigente in sostituzione della Dott.ssa S., in congedo per maternità, e la sua applicazione era durata sino al (OMISSIS); la C. svolgeva mansioni di operatore amministrativo presso l'ufficio G.I.P. dell'allora Pretura di (OMISSIS) ed assolveva, di fatto, "mansioni di livello superiore, ottemperando all'intera assistenza al magistrato anche in udienza". Nella sporta querela, la persona offesa, poi costituitasi parte civile, aveva rappresentato una serie di atti vessatori posti in essere dall'imputato nei suoi confronti, che le avevano anche provocato le lesioni indicate nel capo di imputazione, "un continuo e pressante stillicidio finalizzato a sminuirne le capacità professionali, percepito come pubblico ludibrio" (cosi annota la sentenza di prime cure).
1.2. Il giudice di primo grado premetteva, innanzitutto, che "la legittimità e la liceità delle disposizioni del funzionario dirigente mai sono state messe in dubbio...", ma che non era questo l'oggetto della imputazione e del procedimento, che "deve più propriamente inquadrarsi nell'ambito di quel fenomeno che la scienza medica prima e la giurisprudenza poi - in aderenza a quella - hanno indicato con la locuzione inglese mobbing", fenomeno, questo, che "non solo prescinde dall'assunzione di atti (quantomeno) illegittimi, ma - anzi - spesso diparte da atteggiamenti orali e scritti assolutamente leciti se non anche dovuti".
Si soffermava, poi, innanzitutto, sull'episodio "del fax del (OMISSIS)", che riteneva "acquisire una fondamentale importanza nell'economia del processo non tanto per il contenuto in sè dell'episodio, quanto per la globale valutazione dell'attendibilità non solo della persona offesa, ma anche degli altri ulteriori testimoni, poichè il dr. D.M.... ha negato la propria presenza in ufficio quel giorno... ovvero la effettiva esistenza del fax in questione". Aveva affermato la persona offesa che ella, su disposizione dell'imputato, aveva inviato un fax all'ufficio matricola del locale istituto penitenziario; sull'atto "la C. aveva apposto l'indicazione di un'ora (10,45)" e l'atto medesimo "riporta annotazione di pugno del dr. D.M. nonchè la firma per ricevuta della Procura". Essendosi accertato che il fax, in realtà, era stato inviato, e non ricevuto, dall'istituto penitenziario, annotava il primo giudice che "poco importa se fu la Pretura a inviare il fax o se lo ricevette dal carcere... In ogni caso, ciò che rileva è che, in effetti, il (OMISSIS) vi fu un carteggio relativo ad un fax proveniente dalla Casa circondariale di (OMISSIS)..., il che è prova indiscutibile del presupposto di fatto indicato dalla C...."; questa aveva denunciato che infondatamente l'imputato le aveva contestato di aver apposto una falsa indicazione oraria e le aveva rivolto quelle espressioni ingiuriose e minacciose riportate nel capo di imputazione (sub a) della rubrica).
Ritenuta, quindi, la "attendibilità intrinseca della p.o.", il giudice richiamava gli esiti delle acquisite dichiarazioni dei numerosi testi escussi ( M., A., Ce.Ni., D.S., F., S., T., P., D.V., O., Su., Q., I.) e riteneva che "è indubbio come la condotta tenuta dal dr. D.M. nei confronti di C.R. assuma i connotati di quello che ormai comunemente viene definito mobbing..."; evocava le risultanze della "pregevole perizia" del dr. B., alla stregua della quale evidenziava la effettiva sussistenza delle lesioni lamentate dalla persona offesa; riteneva, in conclusione, comprovatamente realizzate le due ipotesi di reato contestate, quanto a quella di lesioni colpose (sub b) della rubrica ritenendo la prevedibilità del "risultato del proprio operato", secondo il modello di agente dell'homo eiusdem professionis et condicionis; liquidava il danno ritenuto dovuto, argomentando sulle singole voci al riguardo.
1.3. I giudici di secondo grado, dal canto loro, condividevano "l'esaustività della sentenza del primo giudice, che ha argomentato su ogni piano logico e giuridico a sostegno della sua decisione"; davano contezza della ritenuta insussistenza di condizioni di legge per la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; ritenevano che "la qualità e la durata della malattia siano state accertate con sufficiente grado di certezza" e che "l'entità del risarcimento è del tutto condivisibile...": donde la conferma della sentenza impugnata.
2.0. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato con due atti, uno a sua firma, l'altro a firma del proprio difensore.
2.1. Con l'atto sottoscritto dal difensore si denuncia:
a) "mancanza di motivazione sull'esistenza della colpa". Premesso che con l'atto di appello ci si era doluti "che il primo giudice avesse fondato la responsabilità del D.M. in relazione al reato di lesioni colpose contestato sub b) assumendo una prevedibilità dell'evento che invece nel caso concreto - secondo l'imputato - non era riscontrabile", assume che "la motivazione non è affatto coerente con le censure mosse". Specifica che "il problema prospettato dall'appellante consisteva nel rilievo che un funzionario di cancelleria, per quanto esperto, non fosse in grado di interpretare quei segni manifestati dalla C. come sintomi di una malattia, anzichè come reazione umana ad un atto reputato ingiusto, mentre... la Corte di Appello risponde in termini di possibilità di percezione di reazioni patologiche senza motivare sul punto se il soggetto fosse o meno capace d'intendere le reazioni come sintomi di una malattia...". Soggiunge che "la Corte di Genova... ha frainteso la critica dell'imputato ritenendo che questi intendesse negare un collegamento causale tra condotta ed evento, mentre invece si faceva questione di colpa...";
b) il vizio di violazione di legge "in relazione alla mancata ammissione delle prove richieste (acquisizione dell'originale del fax ed esperimento giudiziale)". Poichè vi erano state contrastanti allegazioni di parte sul punto, "diventava indispensabile acquisire l'originale dell'atto per capire se l'annotazione della C. - che secondo la persona offesa rappresentava il motivo del dissidio tra lei e l'imputato... - fosse stata posta o meno; e ciò anche per consentire un'effettiva difesa dell'imputato...". La Corte di Appello aveva rigettato tale richiesta affermando che "i numerosi testi escussi sono stati concordi e non contraddittori nel ricostruire le modalità dell'ingiuria", mentre "in realtà una sola teste, oltre alla parte civile e cioè M.F., si sofferma sull'episodio, e sulla stessa grava un sospetto di nessuna credibilità...". Conclude rilevando che le "stesse considerazioni valgono per quanto concerne la deposizione dell' A...."; si era rappresentata la necessità di "provare che dal luogo ove l' A. aveva detto di trovarsi... non poteva assolutamente vedere il corridoio dove aveva dichiarato di aver visto transitare il Dott. D.M.: da qui la richiesta di un esperimento giudiziale per valutare la possibilità della visione da parte dell' A.", disattesa dai giudici del merito.
2.2. Con l'atto personalmente sottoscritto, il ricorrente assume:
v) che "il giudice di Genova ha esaminato soltanto l'impugnazione presentata dal proprio difensore e non anche gli otto motivi di appello presentati dal sottoscritto con atto separato, determinando un saltum in Cassazione di fatto";
d) che, quanto al teste A., "la mancanza di prova riferita dal giudice dell'appello è invece contenuta in un documento ufficiale sottoscritto dal medesimo teste, dal quale risulta che era impegnato in udienza tutti i martedì fino a tardi, e il (OMISSIS) era un martedì...";
e) che, quanto "all'asserita concordanza dei testi", quelli "citati dalla parte civile hanno negato di avere assistito all'episodio riferito dalla medesima...";
f) che egli "ha adempiuto ad obblighi discendenti da disposizioni di legge dello Stato, regolando i suoi rapporti giuridici con il personale attraverso ordini scritti...";
g) che "la documentazione prodotta e ignorata testimonia che quella Pretura era stata caratterizzata, dal (OMISSIS), in epoca antecedente all'arrivo del sottoscritto, da un clima di dissidi, di stress lavorativo, di denunce di privati, di esposti degli avvocati...";
h) che, quanto "all'asserita malattia della parte civile, il giudice dell'appello ha ignorato totalmente un documento fondamentale datato (OMISSIS), con il quale il sottoscritto... tentò di assegnare compiti diversi alla parte civile per evitare che la stessa manipolasse fascicoli processuali penali e sentenze penali attestandone l'irrevocabilità...; la C. si ritirò in malattia perchè non intendeva accettare altre mansioni..." ed egli "non poteva assolutamente tollerare l'attività di cancelliere di fatto svolta dalla parte civile, che riveste la qualifica di operatore (OMISSIS), assolutamente incompetente, ed in una materia delicatissima come il penale";
i) che, "relativamente all'episodio del fax..., la parte civile non ha prodotto alcun fax riportante un'asserita annotazione di orario";
l) che, infine, "supponendo una situazione quale asserita dalla parte civile, l'ingiuria e la minaccia sarebbero state giuste, perchè il procedimento era stato attivato dal G.I.P. di Genova e non da quello di Imperia e "sempre in ipotesi, se fosse stato vero il linguaggio colorito del sottoscritto..., sarebbe stato ampiamente giustificato in presenza di una situazione quale quella citata - impugnazione da parte di un detenuto - che richiede la massima e celere urgenza della procedura...". 2.3. Il 12 marzo scorso il ricorrente ha prodotto una memoria a sua firma, con la quale reitera l'affermazione della sua innocenza, assumendo che "sono stato condannato, ingiustamente, per reati che risultano palesemente inventati...". 2.4. Lo stesso ricorrente ha prodotto altra memoria a sua firma, datata 18 marzo 2009, rappresentando che "nell'ottica di ausilio, che ha sempre caratterizzato le mie funzioni..., mi sono permesso di stralciare dagli atti processuali alcuni documenti inseriti nelle seguenti cartelle, a supporto della memoria precedentemente depositata...", ed allega copia di documenti vari.

Motivi della decisione

3.0. Per quel che concerne gli aspetti penali della vicenda che occupa, deve rilevarsi che, contestandosi i reati come commessi sino al (OMISSIS), si è allo stato perento il termine prescrizionale massimo di legge, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, e art. 160 c.p., comma 3, nella lettura antecedente alla modifica normativa di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, quella nella specie applicabile per l'art. 10, di tal ultimo disposto normativo, pur considerandosi i periodi di sospensione di tale termine intervenuti nel primo grado di merito.
Non si ravvisano ipotesi di inammissibilità del gravame, nè altre sussumibili nella previsione di cui all'art. 129 c.p., comma 2, per tutto quanto evidenziato nelle conformi statuizioni di merito e per quant'altro si dirà a proposito delle statuizioni civilistiche.
3.1. Quanto a queste ultime il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda, invero, l'atto di gravame sottoscritto dal difensore, in riferimento a quanto ivi dedotto sub a) appare di intuitiva evidenza che, sotto il profilo della prevedibilità, quel comportamento addebitato potesse sfociare nelle conseguenze lesive lamentate, secondo il parametro di apprezzamento riferibile all'uomo medio, cioè ad un qualsiasi soggetto che, dotato di comuni poteri percettivi e valutativi, intenda doverosamente prefigurarsi la gamma delle possibili conseguenze del suo agire e sia, perciò, indotto ad attivare i suoi conseguenti poteri inibitori. E pertinentemente la integrativa sentenza di prime cure, dopo aver rilevato che "per la valutazione della colpa generica non può utilizzarsi un parametro esclusivamente personalistico" e "la prevedibilità va riferita al tipo di eventi che si tratta di prevenire mediante l'osservanza di date regole cautelari, valide per la generalità dei soggetti", aveva pure annotato che "è comune esperienza che una condotta imprudente... come quella tenuta dal D.M. provoca, nella normalità dei casi, effetti quali quelli sopportati dalla parte offesa: è il perito Dott. B. che lo conferma".
E per quanto riguarda quanto dedotto sub b), la sentenza impugnata ha dato atto che "i numerosi testi escussi sono stati concordi, e non contraddittori, nel ricostruire le modalità dell'ingiuria e la dinamica della stessa", ed ha anche sottolineato che non è stata fornita "alcuna prova di uno spaventevole complotto ordito ai danni dell'imputato, per cui tutti gli impiegati della Pretura avessero deciso di costruire sulla personalità fragile della C. un castello di menzogne...". La integrativa sentenza di primo grado, dal canto suo, aveva ricordato che "il dr. D.M. ha in un primo tempo negato l'esistenza stessa del fax (OMISSIS) (memoria del 10.10.01), per poi - una volta acquisito quel documento al dibattimento, recante scrittura di pugno dell'imputato - modificare la propria posizione, con memoria del 19.11.03..."; ed aveva giustamente rilevato che, a fronte del dato oggettivo così acquisito, "poco importa se fu la Pretura ad inviare il fax o se lo ricevette dal carcere...". E "per quanto concerne la deposizione dell' A.", i giudici del gravame hanno dato atto che "non è stato dimostrato che l' A. non si fosse mai allontanato dall'aula di udienza", soggiungendo che "il fatto comunque è stato riferito anche dagli altri testi escussi"; il che toglie ogni rilievo decisorio al lamentato mancato espletamento di un "esperimento giudiziale", sicchè a ragione i giudici dell'appello hanno disatteso la relativa richiesta, in riferimento al disposto di cui all'art. 603 c.p.p..
3.2. Quanto all'atto di gravame sottoscritto dall'imputato, il motivo dedotto sub c) è, assorbentemente, del tutto generico, giacchè, a fronte di un apparato argomentativo diffuso, articolato e puntuale su tutti i punti e le circostanze rilevanti ai fini della decisione, non si deduce quale ulteriore aspetto decisorio, contenuto negli "otto motivi di appello presentati dal sottoscritto", sarebbe stato disatteso.
Per ciò che attiene al motivo sub d), concernente il teste A., s'è già sopra detto.
Quanto al rilievo sub e), è appena il caso di ricordare che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame"; e che tale vizio non può certo consistere in un diverso apprezzamento fattuale di circostanze logicamente valutate dal giudice del merito.
Le circostanze rappresentate sub f) e g) sono del tutto neutre rispetto al contenuto fattuale dell'addebito contestato.
Quanto al motivo sub h), concernente la "asserita malattia della parte civile", il ricorrente inammissibilmente pretende di rimettere in discussione, in questa sede di legittimità, un accertamento di fatto logicamente compiuto dal giudice del merito. Quello di prime cure aveva, tra l'altro, richiamato "l'elaborato peritale depositato dal perito dr. B.", che "appare assolutamente scevro da contraddizioni, idoneamente argomentato e coerente nelle sue complessive considerazioni...". I giudici di secondo grado, dopo aver rilevato che "l'ampia istruttoria dibattimentale ha consentito di evidenziare come i sintomi della malattia, pur non ancora conclamata, erano palesi non solo all'imputato, ma ai colleghi della parte lesa...", hanno conclusivamente dato atto che "la qualità e la durata della malattia sono state accertate con sufficiente grado di certezza...".
Quanto, infine, ai motivi sub i) ed l), "relativamente all'episodio del fax", di tanto si è già detto sopra; e davvero non è dato scorgere come e perchè, "supponendo una situazione quale asserita dalla parte civile, l'ingiuria e la minaccia sarebbero state giuste", come vuole il ricorrente, certo tanto non potendo scaturire dalla irrilevante, e certamente non discriminante, circostanza "che il procedimento era stato attivato dal G.I.P. di Genova e non da quello di Imperia...". 4. Conclusivamente: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perchè estinti i reati per prescrizione; il ricorso va rigettato relativamente alle statuizioni civili.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso relativamente alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2009

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