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Cass. civ. Sez. III, 22-09-2009, n. 20415
Svolgimento del processo
S.I.
conveniva in giudizio nel (OMISSIS) il Comune di Casamarciano deducendo
che mentre aiutava il figlio a scendere dallo scivolo nella villa
comunale a causa della mancanza di una vite di fissaggio il quarto dito
della mano sinistra era rimasto impigliato nella lamiera, ed in
conseguenza delle gravi lesioni le era stato amputato.
Il Tribunale di Nola accoglieva la domanda e condannava il Comune a pagarle Euro 13.944,29, da rivalutare.
Con
sentenza del 27 giugno 2007 la Corte di appello di Napoli accoglieva il
gravame del Comune sulle seguenti considerazioni: 1) dalle prove
assunte era risultato che la S., dopo aver preso il figlio minore
salendo in senso inverso sullo scivolo ed averlo riconsegnato al padre,
nello scendere, seduta, il dito anulare sinistro, impigliatosi in una
parte meccanica, si era amputato; 2) non vi era prova alcuna della
mancanza della vite di fissaggio, mentre la sporgenza di una di esse,
non interamente avvitata, emergente dalle foto scattate dall'attrice -
senza provare che la riproduzione fotografica fosse avvenuta subito dopo
il sinistro - non prova il nesso causale con l'accaduto, non avendo la
vite la possibilità di trattenere il dito, nè risultando alcuna
fessurazione sullo scivolo, in lamiera su tubolari, dotato di maniglie
sulla parte superiore e di sponde laterali; 3) era pertanto da ritenere,
sulla base degli elementi raccolti, che la mano della S. sia rimasta
incastrata tra il piano di discesa ed il sottostante tubolare afferrato
nel risalire lo scivolo dal basso; 4) sussisteva la custodia dello
scivolo da parte del Comune e poichè era situato in un giardino comunale
le famiglie ed i minori che lo usano devono poter fare affidamento
sulla sicurezza dell' impianto;
5) tuttavia la
S. non aveva provato il nesso causale tra l'accaduto e lo scivolo come
conseguenza normale della sua particolare condizione, potenzialmente
dannosa, essendovi al contrario la prova di un uso anomalo dello stesso,
poichè la S. era salita in senso inverso e tale fatto - c.d. fortuito
attribuibile al terzo o al danneggiato - era idoneo da solo a cagionare
l'evento, escludendo perciò la responsabilità del Comune per mancanza di
nesso eziologico diretto tra lo scivolo ed il danno.
Ricorre
per cassazione S.I. cui resiste il Comune di Casamarciano. Le parti
hanno depositato memoria per la decisione in camera di consiglio ai
sensi dell'art. 380 bis c.p.c., rinviata alla pubblica udienza ai sensi
dell' ultimo comma della predetta norma.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c., artt. 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3).
Premesso
che la potenzialità dannosa dello scivolo discende dalle sue
caratteristiche intrinseche mancando indicazioni del Comune sulle regole
per il corretto uso dello scivolo, la Corte di merito, pur riconoscendo
che l'incidente fu determinato dalla condizione dello scivolo, ha poi
ritenuto fattore esterno da solo sufficiente a determinare l'evento la
discesa della S., normalmente seduta sullo scivolo, su cui era salita
per far scendere il figlio, ma senza esaminare se l'uso del bene fosse
così singolare da non essere prevedibile, nè se quanto meno il
comportamento della S. fosse da considerare concorrente nella
determinazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma
1 e senza considerare che l'incidente non si sarebbe verificato se
l'impianto fosse stato costruito e mantenuto in modo adeguato e
regolare. Conclude quindi con il seguente quesito di diritto: "La
responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva ed è
connessa unicamente alla potenzialità dannosa della cosa in custodia;
per escluderla non vale riferirsi al comportamento del danneggiato, che
nel nostro caso era discesa da uno scivolo per giochi dei bambini, dato
che ciò non può esser considerato idoneo ad interrompere il nesso tra la
pericolosità della cosa e danno, ma se mai idoneo ad integrare un
concorso di colpe". 2.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa,
contraddittoria insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)".
Anche
se la ricostruzione dell'accaduto - incastro del dito mentre la S.
risaliva lo scivolo - fosse esatta, comunque la causa dell'incidente non
è la salita in senso inverso, ma l'incastro del dito tra il tubolare ed
il piano di discesa, elementi - condizione dell'impianto potenzialmente
dannosi per tutti e quindi il nesso eziologico non è escluso, ma se mai
attenuato.
Il fatto controverso è la mancanza
di una precisa individuazione dell' atto o del comportamento
interruttivi del nesso di causalità;
si indica
la ragione dell'insufficienza della motivazione nella mancanza di una
specifica argomentazione in ordine all'estremo del comportamento della
ricorrente che avrebbe interrotto il nesso di causalità.
I motivi, connessi, sono fondati.
Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell'art. 2051 c.c.,
il custode ha l'onere di provare che l'evento è stato cagionato da
fatto estraneo ad essa - che può dipendere anche dalla condotta
colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale)
- del tutto eccezionale, secondo il principio della regolarità e
probabilità causale in quelle circostanze di tempo e di luogo, si da
essere imprevedibile, e perciò inevitabile.
Pertanto,
non qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa in custodia rispetto
alla sua destinazione funzionale configura il caso fortuito, perchè se
invece la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento
non è assolutamente imprevedibile ex ante, persiste il nesso di
causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 2563/2007), salva la
limitazione del risarcimento del danno per gli effetti dell'art. 1227 c.c., da valutare dal giudice di merito (Cass. 11227/2008). Quindi, poichè funzione dell'art. 2051 c.c.
di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di
controllare i rischi ad essa inerenti (Cass. 4279/2008 e 20317/2005) - e
questa è la ragione per cui, ai fini della responsabilità del custode
per l'evento dannoso, è sufficiente che il danneggiato provi il nesso
causale con la cosa custodita, indipendentemente dalla pericolosità
attuale o potenziale della stessa - il dovere del custode di segnalare
il pericolo connesso all'uso improprio - da parte del terzo o del
danneggiato - della cosa si arresta soltanto al caso in cui la
pericolosità dell'anomala utilizzazione di essa, intesa come fattore
causale esterno (Cass. 15429/2004), sia talmente evidente ed
immediatamente apprezzabile da chiunque, da renderla del tutto
imprevedibile e perciò inevitabile (Cass. 20334/2004, 25029/2008) .
Pertanto,
incontroverso che l'evento dannoso occorso alla S. è stato cagionato
dallo scivolo situato nella villa comunale, per escludere la
responsabilità del Comune, custode di esso, non è sufficiente che il
Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e
l'uso improprio del predetto gioco da parte della S., salita
aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto
per la discesa anzichè dalle apposite scalette, dovendo altresì il
Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia
da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile,
si che la condotta della S. ha interrotto il nesso causale tra lo
scivolo e l'amputazione del dito che la parte sottostante della lamiera
di esso ha provocato, e che di conseguenza l'evento non era evitabile
mediante l'adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di
tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la
lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente.
Pertanto
il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa va
rinviata per nuovo esame alla luce delle norme - tra cui l'art. 1227 c.c., e dei principi innanzi richiamati.
Il giudice del rinvio provvedere altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie
il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di
Cassazione, alla Corte di appello di Napoli, altra Sezione.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009
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