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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2824/2009Reg.Dec.
N. 177 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;
contro
@@@@@@@ @@@@@@@, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti -
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sez. I^, n. 1092/2003 del 20.08.2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di @@@@@@@ @@@@@@@;
Viste le memorie prodotte dalla parte convenuta a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 febbraio 2009 il Consigliere -
Udito l’avv. dello Stato -
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con
decreto del 03.04.1998, a firma del Capo della Polizia, Direttore
generale della pubblica sicurezza, era disposto, ai sensi dell’ art. 55,
commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 335/1982, il trasferimento del
vice ispettore della Polizia di Stato @@@@@@@ @@@@@@@ dall’ Ufficio
polizia di frontiera marittima ed aerea di Rimini alla Questura di
Ravenna per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale.
A
motivazione del trasferimento era fatto rinvio a nota del Servizio
aereo e marittimo della Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale del 25.02.1998 che, con richiamo ad
un utilizzo improprio da parte del @@@@@@@ della pistola di ordinanza
durante il servizio in mare su motovedetta a tre miglia dalla costa
(esplosione di due colpi al fine di verificare la funzionalità dell’
arma, senza preavviso e generando panico fra i componenti dell’
equipaggio), rilevava l’ inaffidabilità del @@@@@@@ per lo svolgimento
dei compiti di istituto che, per la loro delicatezza e peculiarità,
richiedono senso di responsabilità nell’ esercizio del comando di unità
navale, unitamente ad un indiscusso rapporto di fiducia con il personale
addetto.
Con
successiva determinazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del
21.05.1998 era disposta la revoca della qualifica operativa
professionale di “comandante di unità navale per la navigazione costiera”.
Avverso
detti provvedimenti il @@@@@@@ proponeva distinti ricorsi avanti al
T.A.R. per l’ Emilia Romagna denunciando motivi di violazione di legge
ed eccesso di potere in diversi profili.
Il T.A.R. adito, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, accoglieva entrambi i ricorsi rilevando in particolare:
-
quanto al provvedimento di trasferimento del 03.04.1998 l’ inidoneità
dei fatti ascritti - ancorché suscettibili di sanzione disciplinare, poi
in concreto inflitta con la misura pecuniaria della riduzione dello
stipendio - ad integrare i presupposti del mutamento della sede di
servizio per incompatibilità ambientale, in ogni caso non esternati nel
decreto impugnato;
- quanto alla revoca della qualifica operativa professionale di “comandante di unità navale per la navigazione costiera” l’ assenza di ogni motivazione giustificativa della “deminutio” della posizione di “status” del dipendente.
Avverso
detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ interno ed ha
confutato le conclusioni del T.A.R. sottolineando la legittimità dei
provvedimenti adottati.
Il
vice ispettore @@@@@@@ si è costituito in giudizio ed ha contrastato i
motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza gravata.
All’ udienza del 10 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2). L’ appello è da respingere.
La
giurisprudenza amministrativa in ripetuti arresti – premessa la non
riconducibilità del trasferimento per incompatibilità ambientale all’
esercizio della potestà disciplinare - ha individuato le condizioni e
presupposti in cui esso può intervenire e che si identificano:
-
in fatti e/o comportamenti anche nella vita privata che violino i
principi dell’ onore e del decoro e che per la loro risonanza ledano il
prestigio e l’ immagine esterna dell’ ufficio;
-
in una condotta all’ interno dell’ ufficio che nella sua sistematicità e
reiterazione pregiudichi ogni ulteriore proficua permanenza nella sede;
-
in situazioni di conflittualità palesi e/o latenti con l’ ambiente di
lavoro, che pregiudichino ogni ulteriore proficua utilizzazione del
dipendente nella sede di assegnazione, anche per il pregiudizio che ciò
arreca alla funzionalità dell’ ufficio.
In
siffatte ipotesi la natura ampiamente discrezionale dell’ atto cui si
collega l’ allontanamento dall’ ufficio impone all’ Amministrazione
un’adeguata e congrua motivazione sull’ esistenza oggettiva dei fatti
impeditivi della permanenza nella sede, sul nocumento che si riflette
sulla funzionalità e prestigio dell’ ufficio, sul nesso di correlazione
fra la situazione di grave conflittualità e la condotta tenuta dal
dipendente (cfr. “ex multis” Cons. St, Sez. IV^, n. 3026 del 31.05.2003;
n. 4256 del 02.08.2000; Sez. VI^, n. 865 del 22.05.1998).
Il
T.A.R., nel disporre l’ annullamento del trasferimento, ha
correttamente posto in rilievo che, con riguardo a siffatte evenienze,
nulla si rinviene nelle motivazione del provvedimento impugnato, che fa
richiamo ad un singolo comportamento in servizio dell’ odierno appellato
(negligenza nell’ uso dell’ arma di ordinanza) - poi sanzionato con la
misura disciplinare della riduzione dello stipendio di 5/30 per una
mensilità - per di più circoscritto nei suoi effetti all’ interno della
struttura di applicazione (motovedetta in navigazione in mare aperto),
senza riflessi sull’ immagine esterna dell’ ufficio e tantomeno
introduttivo di una stabile compromissione dei rapporti con gli altri
dipendenti addetti al servizio.
In
tale contesto non ricorrono le condizioni che possano giustificare l’
allontanamento della sede per incompatibilità ambientale, istituto che,
come in precedenza posto in rilievo, rinviene la sua “ratio” in
esigenze di garanzia del buon andamento e della stessa immagine esterna
dell’ ufficio complessivamente considerato, che verrebbero ad essere
compromessi dalla presenza nella sede del destinatario del
trasferimento, restando precluso ogni suo proficuo utilizzo nell’ ambito
dell’ assetto organizzativo dell’ ufficio stesso. Soccorre, invece, in
presenza di una singola violazione degli obblighi di servizio, l’
esercizio della potestà disciplinare che, in funzione afflittiva e di
emenda, è garante e ripristinatoria del corretto adempimento dei compiti
di istituto.
2.1). Quanto alla revoca della qualifica di “comandante di unità navale per la navigazione costiera”
rivestita dal @@@@@@@ il Ministero istante sottolinea il rapporto di
consequenzialità di detta determinazione in relazione al trasferimento
ad incarico diverso da quello tipico dell’ attività di navigazione. Una
volta, pertanto, riconosciuta l’ illegittimità dell’ atto presupposto
essa si riflette in via su quello che in esso trova il suo unico
antecedente logico e procedimentale e correttamente il T.A.R. anche di
detto atto ha disposto l’ annullamento.
L’ appello va, quindi, respinto.
Spese ed onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3000,00 (tremila/00) in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna
il Ministero intimato al pagamento delle spese del giudizio liquidate
come in motivazione in euro 3000,00 (tremila/00) in favore del signor
@@@@@@@ @@@@@@@.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.
VI - nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2009, con l'intervento
dei Signori:
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il. 07/05/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 177/2004
FF
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