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domenica 7 maggio 2023

CGUE 2023-«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Diniego – Cittadina di uno Stato membro stabilitasi con la figlia in un altro Stato membro, mentre il padre della stessa lavora sul territorio del primo Stato»

 


Corte di giustizia Comunità Europee Sez. II, Sent., 26/11/2009, n. 363/08


Fatto - Diritto P.Q.M.


SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)


26 novembre 2009


«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Diniego – Cittadina di uno Stato membro stabilitasi con la figlia in un altro Stato membro, mentre il padre della stessa lavora sul territorio del primo Stato»


Nel procedimento C-363/08,


avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione 25 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2008, nella causa


Romana Slanina


contro


Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien,


LA CORTE (Seconda Sezione),


composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann (relatore) e P. Kûris, giudici,


avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro


cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore


vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2009,


considerate le osservazioni presentate:


– per la sig.ra Slanina, dall’avv. M. Tröthandl, Rechtsanwalt:


– per l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien, dal sig. W. Pavlik, in qualità di agente;


– per il governo austriaco, dalle sig.re C. Pesendorfer e M. Winkler, in qualità di agenti;


– per il governo greco, dalle sig.re S. Vodina e O. Patsopoulou, in qualità di agenti;


– per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;


– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente,


vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,


ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Sentenza


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).


2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Slanina, cittadina austriaca divorziata che ha trasferito il proprio domicilio in Grecia, e l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien, (Tribunale tributario indipendente di Vienna) in ordine al recupero di prestazioni familiari e di crediti d’imposta percepiti dall’interessata in Austria per sua figlia.


Contesto normativo


La normativa comunitaria


3 L’art. 1, lett. f), i), del regolamento n. 1408/71 definisce il termine «familiare» come:


«(...) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate (…); tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest’ultimo si considererà soddisfatta tale condizione (…)».


4 Conformemente all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, esso si applica:


«(…) ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (…) nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».


5 L’art. 13 del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:


«1. Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l’articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.


2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:


a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (...);


(…)».


6 L’art. 73 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente», così recita:


«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».


7 L’art. 76, n. 1, del regolamento n. 1408/71, intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari», dispone quanto segue:


«Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro».


8 Benché siano state apportate talune modifiche al regolamento n. 1408/71 nel corso del periodo cui fa riferimento la causa principale, esse sono ininfluenti ai fini della soluzione della controversia.


La normativa nazionale


9 In forza dell’art. 2, n. 1, della legge sulla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi (Familienlastenausgleichsgesetz) del 1967 (in prosieguo: il «FLAG») ha diritto alle prestazioni familiari per i figli chi ha la propria residenza o dimora abituale nel territorio federale.


10 L’art. 2, n. 2, del FLAG dispone che ha diritto a percepire prestazioni familiari la persona il cui nucleo familiare comprenda il figlio. Una persona il cui nucleo familiare non comprenda il figlio, ma sulla quale gravino in maniera preponderante le spese per il suo mantenimento, ha diritto a prestazioni familiari qualora nessun altro ne abbia diritto in forza della prima frase di tale numero.


11 L’art. 2, n. 8, del FLAG dispone che le persone aventi il loro domicilio sia nel territorio federale sia all’estero hanno diritto a prestazioni familiari soltanto qualora la sede principale dei loro interessi si trovi nel territorio federale e se i figli dimorino abitualmente nel territorio federale. Ai sensi della medesima disposizione, una persona ha la sede principale dei propri interessi nello Stato dove ha i rapporti personali ed economici più stretti.


12 L’art. 26, n. 1, del FLAG dispone quanto segue:


«Chi ha percepito prestazioni familiari senza averne diritto, è tenuto alla restituzione degli importi corrispondenti (…)».


Causa principale e questioni pregiudiziali


13 Dalla decisione di rinvio emerge che la sig.ra Slanina ha una figlia, Nina, nata nel 1991. Quando le prestazioni familiari sono state inizialmente versate alla sig.ra Slanina, ricorrevano tutte le condizioni per la loro concessione.


14 A partire dall’estate dell’anno 1997, la sig.ra Slanina si è stabilita in Grecia, ove Nina frequenta la scuola dall’autunno dello stesso anno. Il padre di questa, ex marito della sig.ra Slanina e cittadino austriaco, risiede in Austria, ove esercita un’attività professionale. La ricorrente nella causa principale esercita da sola la potestà genitoriale sulla figlia. Il padre, pur essendo tenuto al versamento degli alimenti, non adempie tale obbligo.


15 La sig.ra Slanina ha beneficiato in Austria, nel periodo che va dal 1° gennaio 1998 al 31 ottobre 2003, di prestazioni familiari e di crediti d’imposta per la figlia Nina, per un importo totale di EUR 10 884,95, vale a dire EUR 7 824,79 a titolo di prestazioni familiari ed EUR 3 060,16 a titolo di credito d’imposta. Con decisione del Finanzamt (centro tributario) di Mödling (Austria) del 22 ottobre 2003, le è stata chiesta la restituzione di dette somme in quanto, dal 1997, essa risiedeva stabilmente con la figlia in Grecia. Il Finanzamt ha infatti ritenuto che una delle condizioni per la concessione delle prestazioni familiari ai sensi dell’art. 2, n. 8, del FLAG, vale a dire quella riguardante la fissazione della sede principale degli interessi e della residenza permanente del figlio in Austria, non fosse soddisfatta.


16 Fino al 2001 la sig.ra Slanina non svolgeva alcuna attività professionale né era iscritta alle liste di collocamento in Grecia, e provvedeva alle proprie necessità grazie a elargizioni dei suoi parenti e a risparmi propri. Dal 2001 essa esercita ogni anno da maggio a inizio ottobre un’attività stagionale in qualità di guida turistica per un’impresa greca.


17 Il ricorso proposto dalla sig.ra Slanina avverso la decisione del Finanzamt Mödling del 22 ottobre 2003 è stato respinto in primis con decisione preliminare del detto Finanzamt del 9 dicembre 2004, poi con una decisione dell’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien, del 30 giugno 2005. La ricorrente nella causa principale ha pertanto adito il giudice del rinvio. Essa ha sostanzialmente fatto valere che se, ai sensi della legislazione austriaca, essa non aveva diritto a prestazioni familiari, era necessario applicare il regolamento n. 1408/71. Dal momento che il padre di Nina, suo ex marito, risiedeva e lavorava in Austria, la sig.ra Slanina avrebbe avuto diritto, ai sensi dell’art. 73 di tale regolamento, a percepire prestazioni familiari nonostante il fatto che essa risiedesse in Grecia.


18 Il Verwaltungsgerichtshof ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:


«1) Se dal regolamento n. 1408/71 (…) emerga che la moglie divorziata priva di occupazione di un uomo residente in Austria e impiegato come lavoratore subordinato mantenga, nei confronti dell’Austria, il suo diritto a percepire prestazioni familiari (per un figlio), qualora ella stabilisca la propria residenza in un altro Stato membro, e vi trasferisca la sede principale dei propri interessi, continuando a non esercitarvi un’attività lavorativa.


2) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante la circostanza che l’Austria, Stato in cui il marito divorziato è rimasto e in cui risiede ed esercita un’attività lavorativa, riconosca a quest’ultimo, a determinate condizioni, il diritto a percepire prestazioni familiari (per il figlio), quando il diritto della moglie divorziata è ormai decaduto.


3) Se dal regolamento n. 1408/71 derivi il diritto della moglie divorziata a percepire prestazioni familiari (per il figlio) nei confronti dell’Austria, Stato in cui il marito divorziato e padre del figlio risiede ed esercita un’attività lavorativa, qualora le condizioni descritte nella prima questione subiscano variazioni in conseguenza del fatto che la moglie abbia iniziato ad esercitare un’attività lavorativa nel nuovo Stato membro».


Sulle questioni pregiudiziali


Sulla prima e sulla seconda questione


19 Con la sua prima e seconda questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 73 del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che una persona divorziata, cui sono state versate prestazioni familiari dall’ente competente dello Stato membro in cui risiedeva e in cui il suo ex coniuge continua a vivere e a lavorare, conservi il beneficio di dette prestazioni anche qualora essa lasci tale Stato per stabilirsi con il figlio in un altro Stato membro, ove essa non lavora, e anche qualora l’ex coniuge, padre del figlio stesso, potrebbe percepire tali prestazioni nel suo Stato di residenza.


20 Dagli atti di causa emerge che la sig. Slanina è l’ex coniuge di un lavoratore subordinato il quale, durante il periodo su cui verte la causa principale, era soggetto, in forza dell’art. 13, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71, alla normativa della Repubblica d’Austria, Stato membro sul cui territorio svolgeva un’attività lavorativa.


21 A norma dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, un lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo.


22 Scopo del citato art. 73 è di garantire ai componenti del nucleo familiare di un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro che risiedano in un altro Stato membro la concessione delle prestazioni familiari previste dalla legislazione applicabile del primo Stato (v. sentenze 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachow, Racc. pag. I-4895, punto 32, nonché 5 febbraio 2002, causa C-255/99, Humer, Racc. pag. I-1205, punto 39).


23 Benché il giudice del rinvio non abbia interrogato la Corte in proposito, si deve rilevare che il diritto a prestazioni familiari per la figlia sulla base dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, versate o alla sig.ra Slanina o al suo ex coniuge, era effettivamente subordinato alla condizione che la figlia potesse rientrare nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71. Quest’ultimo è definito all’art. 2 di tale regolamento. Infatti, ai sensi del citato art. 2, n. 1, il regolamento si applica, in particolare, «ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (…) nonché ai loro familiari (…)».


24 Per quanto attiene a tale nozione di «familiare», la definizione è contenuta nell’art. 1, lett. f), i), del regolamento n. 1408/71, in forza del quale essa designa «qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate (…); tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest’ultimo si considererà soddisfatta tale condizione (…)».


25 Pertanto, in un primo tempo tale disposizione rinvia espressamente alla normativa nazionale designando come «familiare» «qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate (…)», cioè, nella causa principale, le norme della FLAG.


26 In un secondo momento, l’art. 1, lett. f), i), del regolamento n. 1408/71 introduce il correttivo secondo cui, «tuttavia, se tali legislazioni [nazionali] considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest’ultimo si considererà soddisfatta tale condizione (…)».


27 Spetta pertanto al giudice a quo accertare se la condizione di cui all’art. 1, lett. f), i), del regolamento n. 1408/71 sia soddisfatta nel caso di specie, vale a dire se la figlia, pur non avendo vissuto con il padre nel periodo di cui trattasi nella causa principale, potesse essere considerata, nel senso e ai fini dell’applicazione della legge nazionale, come «familiare» del padre e, in caso negativo, se essa potesse essere considerata come «prevalentemente a carico» dello stesso.


28 Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che l’ex coniuge della sig.ra Slanina era effettivamente tenuto al versamento degli alimenti in favore della figlia Nina, e il fatto che egli non li abbia versati è irrilevante rispetto alla questione se la figlia sia o meno componente del suo nucleo familiare.


29 Qualora le constatazioni effettuate dal giudice del rinvio dovessero portarlo a concludere che la situazione di cui alla causa principale rientrava nell’ambito di applicazione personale del regolamento n. 1408/71, si pone la questione se un soggetto che si trovi nella situazione della sig.ra Slanina possa basarsi sull’art. 73 del citato regolamento. Il giudice nazionale chiede inoltre se il fatto che il coniuge divorziato sia residente in Austria, ove egli lavora e avrebbe diritto alle prestazioni di cui trattasi nella causa principale con riferimento alla legge nazionale, possa incidere sul diritto di una persona che si trovi nella situazione della sig.ra Slanina di conservare tali prestazioni.


30 Deve osservarsi in proposito, anzitutto, che è ininfluente il fatto che la sig.ra Slanina e il suo ex coniuge siano divorziati. Infatti la Corte ha già ammesso che, sebbene il regolamento n. 1408/71 non consideri espressamente le situazioni familiari conseguenti a un divorzio, nulla giustifica la loro esclusione dall’ambito di applicazione di detto regolamento. Una delle conseguenze abituali del divorzio è infatti che l’affidamento dei figli è attribuito ad uno dei genitori, presso il quale il figlio avrà la residenza. Orbene, può darsi che, per vari motivi, nella fattispecie a seguito di un divorzio, il genitore cui è affidato il figlio lasci lo Stato membro d’origine e si stabilisca in un altro Stato membro al fine, come nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Humer, di svolgervi un’attività lavorativa ovvero, come nella presente causa principale, per svolgervi un’attività lavorativa subordinata solo qualche anno dopo avervi stabilito la propria residenza. In un caso del genere la residenza del figlio minorenne si sposterà anch’essa in tale altro Stato membro (v. sentenza Humer, cit., punti 42 e 43).


31 Va rilevato che le prestazioni familiari non possono, per loro stessa natura, essere considerate come dovute ad un individuo a prescindere dalla sua situazione familiare. Di conseguenza, è irrilevante che il destinatario delle prestazioni familiari sia la sig.ra Slanina anziché il lavoratore stesso, vale a dire l’ex coniuge di quest’ultima (v. sentenza Humer, cit., punto 50).


32 Alla luce di quanto precede, la prima e la seconda questione devono essere risolte affermando che l’art. 73 del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che una persona divorziata, cui sono state versate le prestazioni familiari dall’ente competente dello Stato membro in cui essa risiedeva e in cui il suo ex coniuge continua a vivere e lavorare conserva, per il proprio figlio, a condizione che quest’ultimo sia riconosciuto essere «componente il nucleo familiare» del detto ex coniuge, ai sensi dell’art. 1, lett. f), i), del citato regolamento, il beneficio di dette prestazioni anche qualora essa lasci tale Stato per stabilirsi con il figlio in un altro Stato membro ove essa non lavora e anche qualora tale ex coniuge possa percepire dette prestazioni nel suo Stato membro di residenza.


Sulla terza questione


33 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il fatto che la sig.ra Slanina abbia iniziato ad esercitare un’attività professionale in Grecia abbia influito sull’esistenza del suo diritto alle prestazioni familiari in Austria.


34 Se dovesse risultare dimostrato che l’esercizio di tale attività professionale ha effettivamente fatto sorgere, in Grecia, un diritto a prestazioni familiari equivalenti a quelle percepite in Austria, la risposta a tale questione sarebbe affermativa.


35 Dalle osservazioni del governo greco e da quelle della Commissione emerge che la legislazione greca prevede il versamento di prestazioni familiari solo in favore di taluni lavoratori dipendenti. Tale versamento è quindi sempre associato ad un rapporto di lavoro, non essendo di per sé sufficiente la residenza in Grecia. Spetta al giudice del rinvio stabilire se la circostanza che la sig.ra Slanina esercitasse un’attività professionale sul territorio della Repubblica ellenica le attribuisse il diritto di beneficiare di prestazioni familiari in tale Stato membro.


36 Se così fosse, si dovrebbe applicare la regola «anticumulo» prevista dall’art. 76 del regolamento n. 1408/71. Tale disposizione intende risolvere il cumulo di diritti a prestazioni familiari dovute, da un lato, a norma dell’art. 73 del medesimo regolamento e, dall’altro, a norma della legislazione nazionale dello Stato di residenza dei membri della famiglia che hanno diritto a prestazioni familiari per l’esercizio di un’attività professionale (v. sentenza 7 giugno 2005, causa C-543/03, Dodl e Oberhollenzer, Racc. pag. I-5049, punto 53).


37 Ai sensi dell’art. 76 del regolamento n. 1408/71, l’obbligo di versare prestazioni familiari sarebbe stato in tal caso prioritariamente a carico della Repubblica ellenica, quale Stato membro di residenza di Nina e della madre. Il diritto alle prestazioni familiari austriache, ai sensi dell’art. 73 di tale regolamento, sarebbe stato sospeso fino a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione greca.


38 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la terza questione affermando che l’esercizio, ad opera di una persona che si trovi in una situazione quale quella della ricorrente nella causa principale, di un’attività professionale nello Stato membro in cui risiede che faccia effettivamente sorgere un diritto a prestazioni familiari ha l’effetto di sospendere, in applicazione dell’art. 76 del regolamento n. 1408/71, il diritto alle prestazioni familiari dovute in forza della legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’ex coniuge di tale persona esercita un’attività professionale, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza di quest’ultima.


Sulle spese


39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.


Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:


1) L’art. 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, dev’essere interpretato nel senso che una persona divorziata cui sono state versate le prestazioni familiari dall’ente competente dello Stato membro in cui essa risiedeva e in cui il suo ex coniuge continua a vivere e a lavorare conserva, per il proprio figlio, a condizione che quest’ultimo sia riconosciuto essere «componente il nucleo familiare» di tale ex coniuge, ai sensi dell’art. 1, lett. f), i), del citato regolamento, il beneficio di dette prestazioni anche qualora essa lasci tale Stato per stabilirsi con il figlio in un altro Stato membro ove essa non lavora e anche qualora il detto ex coniuge possa percepire tali prestazioni nel suo Stato membro di residenza.


2) L’esercizio, ad opera di una persona che si trovi in una situazione quale quella della ricorrente nella causa principale, di un’attività professionale nello Stato membro in cui risiede che faccia effettivamente sorgere un diritto a prestazioni familiari ha l’effetto di sospendere, in applicazione dell’art. 76 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, il diritto alle prestazioni familiari dovute in forza della legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’ex coniuge di tale persona esercita un’attività professionale, fino a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza di quest’ultima. 

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