Reg. (CE) 4 maggio 2023, n. 2023/918/UE (1).
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 5 maggio 2023, n. L 119.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (3) sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono elencate nella parte B di tale allegato.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva flurocloridone fino al 31 maggio 2023. Tale regolamento ha inoltre prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva metam fino al 30 giugno 2023 e delle sostanze attive aclonifen, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formentanato, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole e s-metolachlor fino al 31 luglio 2023.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione (6) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, fenazaquin, imexazol, acido indolilbutirrico, metaldeide e paclobutrazol fino al 31 maggio 2023.
(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fluopicolide fino al 31 maggio 2023.
(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione (8) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva metalaxil fino al 30 giugno 2023 e della sostanza attiva penoxsulam fino al 31 luglio 2023.
(6) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ametoctradin è fissata al 31 luglio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione (9).
(7) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cyflumetofen è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione (10).
(8) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione (11).
(9) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mandipropamide è fissata al 31 luglio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione (12).
(10) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione (13).
(11) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione (14).
(12) La scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo I-1237 è fissata al 31 maggio 2023, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione (15).
(13) Le domande e i fascicoli supplementari per il rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive sono stati presentati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (16), che continua ad applicarsi a tali sostanze attive a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (17). Tali domande e fascicoli supplementari sono stati dichiarati ammissibili dai rispettivi Stati membri relatori.
(14) Per le sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, paclobutrazol, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237, la valutazione dei rischi a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 da parte dei rispettivi Stati membri relatori non è stata ancora completata.
(15) Per le sostanze attive boscalid, flurocloridone, acido indolilbutirrico, penoxsulam e proquinazid, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») avrà bisogno di un periodo di tempo supplementare per adottare una conclusione e, se del caso, organizzare una consultazione di esperti, in conformità all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Sarà inoltre necessario un periodo di tempo supplementare per la conseguente decisione di gestione dei rischi in conformità all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
(16) Per la sostanza attiva prothioconazole, l'Autorità, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha richiesto che vengano presentate informazioni supplementari entro il 15 aprile 2023, ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per le sostanze attive dimetomorf, fluoxastrobin, folpet, formentanato, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile e propamocarb, ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha richiesto informazioni supplementari a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che sono state presentate dai richiedenti entro i termini fissati. E' tuttavia necessario un periodo di tempo supplementare per la valutazione delle informazioni e per le relative conclusioni, e affinché venga adottata la conseguente decisione di gestione dei rischi conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
(17) Per le sostanze attive benthiavalicarb e captan l'Autorità ha presentato le sue conclusioni in conformità all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La Commissione ha avviato discussioni su tali sostanze attive in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e, per quanto riguarda il captan, ha presentato la relazione sul rinnovo e il progetto di regolamento che rinnova l'approvazione di tale sostanza. In attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi sul progetto di regolamento, sarà inoltre necessario un periodo di tempo supplementare per la conseguente decisione di gestione dei rischi in conformità all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
(18) Il 3 febbraio 2023 l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri le sue conclusioni relative alla sostanza attiva s-metolachlor in conformità all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ad eccezione della valutazione delle proprietà di interferente endocrino. E' tuttavia necessario un periodo di tempo supplementare per l'adozione di una decisione di gestione dei rischi in conformità all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
(19) E' pertanto probabile che non sia possibile adottare alcuna decisione in merito al rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, ossia il 31 maggio 2023, il 30 giugno 2023 e il 31 luglio 2023. I motivi del ritardo nelle procedure di rinnovo non sono imputabili ai rispettivi richiedenti.
(20) Dato che è probabile che non sia possibile adottare alcuna decisione sul rinnovo dell'approvazione di tali sostanze attive prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione e che i motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo non sono imputabili ai rispettivi richiedenti, i periodi di approvazione delle sostanze attive dovrebbero essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere i processi decisionali regolamentari relativi alle rispettive domande di rinnovo dell'approvazione. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(21) Nel caso in cui debba adottare un regolamento che prevede che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non sia rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione è tenuta a fissare la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui debba adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopererà per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
(22) Tenuto conto del fatto che l'attuale approvazione di cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, flurocloridone, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, metaldeide, paclobutrazol, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 scade il 31 maggio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima.
(23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 81).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 51).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione, dell'8 marzo 2013, che approva la sostanza attiva ametoctradin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 67 del 9.3.2013, pag. 1).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva cyflumetofen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 8).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 36).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante approvazione della sostanza attiva mandipropamide in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 13).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013, che approva la sostanza attiva Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 33).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che approva la sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 59).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione, del 14 gennaio 2013, che approva la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo I-1237, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 9 del 15.1.2013, pag. 5).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(17) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).
Articolo 1
In vigore dal 8 maggio 2023
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
In vigore dal 8 maggio 2023
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Allegato
In vigore dal 8 maggio 2023
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1. la parte A è così modificata:
1) alla riga 88 (Phenmedipham), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;
2) alla riga 97 (S-metolachlor), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2024»;
3) alla riga 110 (Milbemectin), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;
4) alla riga 142 (Etefon), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2024»;
5) alla riga 145 (Captan), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2024»;
6) alla riga 146 (Folpet), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;
7) alla riga 147 (Formentanato), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;
8) alla riga 150 (Dimetomorf), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;
9) alla riga 152 (Metribuzin), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»;
10) alla riga 154 (Propamocarb), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2025»;
11) alla riga 156 (Pirimifosmetile), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2025»;
12) alla riga 158 (Beflubutamid), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;
13) alla riga 163 (Benthiavalicarb), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2024»;
14) alla riga 164 (Boscalid), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 aprile 2026»;
15) alla riga 166 (Fluoxastrobin), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2025»;
16) alla riga 168 (Prothioconazole), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 agosto 2025»;
17) alla riga 215 (Aclonifen), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;
18) alla riga 217 (Metazaclor), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2026»;
19) alla riga 297 (Fluopicolide), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;
20) alla riga 301 (Penoxsulam), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 maggio 2026»;
21) alla riga 302 (Proquinazid), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 maggio 2026»;
22) alla riga 304 (Metalaxil), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 settembre 2026»;
23) alla riga 316 (Ciclossidim), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;
24) alla riga 322 (Imexazol), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;
25) alla riga 326 (Acido indolilbutirrico), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 marzo 2026»;
26) alla riga 329 (Cletodim), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;
27) alla riga 339 (Dazomet), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;
28) alla riga 340 (Metaldeide), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;
29) alla riga 342 (Fenazaquin), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;
30) alla riga 344 (Diclofop), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;
31) alla riga 348 (Paclobutrazol), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2026»;
32) alla riga 354 (Flurocloridone), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 marzo 2026».
2. la parte B è così modificata:
1) alla riga 22 (Metam), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2025»;
2) alla riga 29 (Trichoderma asperellum ceppo T34), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025»;
3) alla riga 31 (Cyflumetofen), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025»;
4) alla riga 32 (Trichoderma atroviride ceppo I-1237), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025»;
5) alla riga 33 (Ametoctradin), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;
6) alla riga 34 (Mandipropamide), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;
7) alla riga 38 (Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025»;
8) alla riga 42 (Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus), sesta colonna (scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2025».
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