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REPUBBLICA ITALIANA |
Nr.
7301
Reg. Sent. 2006
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
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Nr. 7428
Reg. Ric. 2005
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SEDE DI NAPOLI - SEZIONE SESTA |
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 7428 del 2005, proposto da-
C O N T R O
- COMUNE DI (Lpd) in persona del legale rappresentante p.t.
-
e nei confronti di
...OMISSIS......OMISSIS...
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
- dell'ordinanza di demolizione prot. n. 015686 del 20.07.05, emessa dal Comune
di (Lpd) in persona del Coordinatore dei Settori Tecnici e del Responsabile
Settore XI, con la quale si ingiunge al sig. ...OMISSIS...Luciano la demolizione
di opere realizzate in (Lpd);
- dell'ordinanza n. 518 dell'11.12.2001, con la quale sarebbe
stata ingiunta al sig. ...OMISSIS...Luciano la demolizione entro gg. 90 di una
serie di opere edilizie eseguite in (Lpd) alla Via Castello;
- del rapporto del Comando di P:M. n. 6881/ED del 15.06.05, che
avrebbe accertato la mancata esecuzione dell'ingiunzione di demolizione nel
termine concesso; del verbale del Comando di P.M. n. 6882/ED
del 15.06.2005 recante individuazione catastale delle opere oggetto della
asserita edificazione abusiva;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l'Ordinanza n. 3252 del 2005;
Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 5 giugno 2006 relatore il Cons. Maria ABBRUZZESE;
RITENUTO e CONSIDERATO quanto segue in fatto e diritto:
FATTO
Con atto notificato in data 19 e 20 ottobre 2005 e depositato in data 2 novembre
2005, la (Lpd) SOC. DI NAVIGAZIONE A R. L. ricorreva innanzi a questo Tribunale
Amministrativo contro il Comune di (Lpd) avverso il provvedimento in epigrafe
indicato, chiedendone - previa sospensione - l'annullamento.
La ricorrente premetteva le seguenti circostanze di fatto:- di essere proprietaria di un appezzamento di terreno, ubicato in Baia di (Lpd), distinto in catasto al f. 12 del Comune di (Lpd) alle p.lle 610, 613, 614;
- di aver concesso in fitto il detto fondo al sig. ...OMISSIS... ...OMISSIS...fin dal 1994 in virtù di contratti sempre prorogati, tra i quali da ultimo un contratto sottoscritto in data 8 gennaio 1997, con obbligo per il sig. ...OMISSIS...di destinare i fondi ad uso esclusivo di deposito;
- di aver appreso, in maniera informale, dell'emissione dell'ordinanza di demolizione impugnata, che dà atto dell'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dei fondi di proprietà per mancata esecuzione di una precedente ordinanza di demolizione, anch'essa ignota alla ricorrente, notificata al sig. ...OMISSIS...e relativa ad abusi dallo stesso commessi;
- di aver immediatamente diffidato il sig. ...OMISSIS...appena conosciuta l'ordinanza impugnata a rimuovere le opere abusive realizzate sui fondi della stessa ricorrente;
Tanto premesso, la ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento
impugnato con un unico motivo di diritto, lamentando: violazione
dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e dei principi di responsabilità conseguente
alla realizzazione di illeciti edilizi. Difetto di istruttoria. Ingiustizia
manifesta. Carenza di istruttoria e dei presupposti. Contraddittorietà
intrinseca.
Gli atti posti in essere, a giudizio della ricorrente, violano i principi di cui
all'art. 31 del D.P.R. 380/2001, che regolano l'acquisizione delle opere abusive
al patrimonio comunale quale conseguenza all'inottemperanza all'ordine di
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emesso dal dirigente
dell'ufficio tecnico comunale.
La norma, ravvisa la ricorrente, prescrive che l'ingiunzione debba indirizzarsi
al proprietario del fondo e al responsabile dell'abuso, cosa che nel caso di
specie non è avvenuta, poiché solo casualmente la ricorrente ha appreso
dall'esistenza di tale provvedimento. L'operato della P.A. palesa la violazione
dei principi che disciplinano il procedimento di acquisizione, che nel caso di
specie condurrebbe, ove non censurato, ad una illegittima privazione del diritto
di proprietà della ricorrente, che, a sostegno delle proprie ragioni, sottopone
all'attenzione del Collegio una puntuale ricognizione della giurisprudenza sul
tema, che sostanzialmente mira a tenere indenne dalla acquisizione il
proprietario del fondo estraneo alla realizzazione dell'abuso e all'oscuro della
procedura.
Si costituiva il Comune di (Lpd) chiedendo la reiezione del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2005 l'istanza cautelare era accolta.
All'esito della pubblica udienza del 5 giugno 2006 il Collegio tratteneva il
ricorso per la decisione.
DIRITTO
I) Il ricorso attiene alla procedura di acquisizione di beni al patrimonio della
P.A. a seguito dell'inottemperanza degli ordini di demolizione imposti dalla
stessa, tema che è stato oggetto di particolare attenzione sia in dottrina che
in giurisprudenza.
II) La disamina delle diverse posizioni appare utile alla migliore comprensione
del fenomeno.
Giurisprudenza attenta ed avveduta ha affermato che l'acquisizione al patrimonio
comunale costituisce la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in
essere da chi, dapprima esegue un'opera abusiva e poi non adempie all'obbligo di
demolirla, in conformità della regola secondo cui “l'ordinamento reagisce,
oltre che sulle cose costituenti il prodotto dell'illecito, anche su quelle
strumentalmente utilizzate per commetterlo” (cfr. Corte Costituzionale
Sent. 345/91). L'acquisizione gratuita dell'area, piuttosto che essere una
misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, oppure
una sanzione accessoria di questa, rappresenta, in tutto e per tutto, secondo
tale indirizzo giurisprudenziale, una sanzione autonoma che consegue
all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando poi il sindaco ad una scelta fra
la demolizione di ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già
acquisito, in presenza di “prevalenti interessi pubblici”, il che
significa per la destinazione a fini pubblici, sempre che l'opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali (Corte Costituzionale sent.
345/91).
L'acquisizione gratuita è, pertanto, una sanzione prevista per il caso
dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolire; da questa sua natura discendono
importanti implicazioni pratiche: in primo luogo essa si riferisce
esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare nella
sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario
dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, come nel caso di specie, la
sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli
venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli
dall'ordinamento.
La sanzione si palesa, inoltre, ispirata dall'intento di costringere il
responsabile dell'abuso ad eseguire egli stesso la demolizione nel termine
stabilito dall'ingiunzione, elemento che esclude, anche sotto altro profilo, che
essa possa colpire il proprietario estraneo all'esecuzione dell'opera, perché se
così fosse, si tratterebbe di una sanzione inidonea ad assolvere alla funzione
di prevenzione speciale in vista della quale è comminata, in quanto tale
comminatoria non potrebbe esercitare alcuna coazione sul responsabile dell'abuso
per costringerlo ad eseguire la demolizione.
Il proprietario estraneo all'abuso non può subire la perdita della proprietà
dell'area, circostanza che poco incide sulla possibilità del ripristino.
Il Collegio ritiene, infatti, di non poter condividere l'orientamento di quella
giurisprudenza che attribuisce all'acquisizione gratuita del bene natura di
misura strumentale e connette l'operatività dell'ingiunzione di ripristino
esclusivamente al meccanismo previsto dalla norma, che come si arguisce da
quanto si e detto in precedenza, tende ad ottenere la collaborazione del
responsabile dell'abuso, onde eliminarne gli effetti, con il comminare
l'ulteriore sanzione della perdita dell'area in caso di inottemperanza.
Tale interpretazione, a ben vedere, omette di considerare che l'operatività
dell'ingiunzione a demolire non presuppone sempre necessariamente la preventiva
acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale; è da osservare, infatti, che
l'ingiunzione è un procedimento amministrativo di natura autoritativa che, in
quanto tale, è assistito, in base ai principi generali che regolano l'azione
amministrativa, dal carattere della esecutorietà insito nel potere di autotutela
che, come è noto, consiste nel potere-dovere degli organi amministrativi di dare
esecuzione ai provvedimenti da essi stessi emanati. Conseguentemente, è evidente
che, qualora non ricorrano i presupposti per l'acquisizione gratuita del bene,
come nel caso in cui l'area sia di proprietà del terzo, la funzione
ripristinatoria dell'interesse pubblico violato dall'abuso, sia pur ristretta
alla sola possibilità della demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli
organi comunali di darvi esecuzione d'ufficio. E ciò senza che a tal fine
necessiti la preventiva acquisizione dell'area che, se di proprietà del terzo
estraneo all'abuso, deve rimanere nella titolarità di questi, anche dopo
eseguita d'ufficio la demolizione.
La responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato
l'immobile abusivo, o del manufatto nel quale l'abuso è stato effettuato può
dedursi da indizi precisi e concordanti quali, ad esempio, la qualità di coniuge
del committente, la presentazione di istanze per la realizzazione di opere
edilizie di portata di gran lunga minori di quelle realizzate, la presenza in
loco all'atto dell'accertamento (Corte di Cassazione Penale Sent. n. 32856 Sez.
III del 02/09/2005), elementi che difettano nel caso di specie e che non compete
a questo Collegio accertare.
La Corte di Cassazione Penale, con altre recenti pronunce è intervenuta sul tema
ed ha contribuito a definire i caratteri dell'istituto, che tuttavia resta
sempre controverso; in particolare la Corte ha stabilito il principio che in
tema di inottemperanza all'ordinanza di demolizione di un immobile realizzato in
violazione delle norme edilizie, dallo stesso proprietario del fondo,
l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune nel cui territorio
l'opera è stata realizzata non si verifica per il solo fatto dell'omessa
demolizione entro il termine di novanta giorni, di cui all'art. 7 della legge 28
febbraio 1985 n. 47 -ora sostituito dall'art. 31 del T.U. in materia edilizia
(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), ma è necessario che il Comune: a) proceda al
formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire da parte del
responsabile; b) provveda alla notifica nei confronti dell'interessato
dell'eseguito accertamento all'inottemperanza; c) provveda alla trascrizione nei
registri immobiliari del titolo di acquisizione dell'immobile e degli estremi
sostanziali e catastali individuanti l'immobile (Corte di Cassazione Penale
Sent. n. 44406 Sez. III, del 20/11/2003).
La pronuncia della Corte, nella quale si pone in discussione l'automaticità del
meccanismo di acquisizione, impone alla P.A. di eseguire determinati adempimenti
prima di acquisire il bene, ma è poco condivisa dalla stessa Corte, tanto da
essere sconfessata da una successiva pronuncia nella quale, invece, si riafferma
la natura automatica di operatività dell'istituto (Corte di Cassazione Penale,
Sent. n. 35785 Sez. III, 2 settembre 2004).
La sentenza, nel richiamare quanto espressamente posto dall'art. 7 della legge
n. 47 del 1985 comma 3, norma peraltro trasfusa nella auuale normativa, ove si
afferma “se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall'ingiunzione, il bene
e l'area di sedime.... sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune”, evidenzia l'automatismo della fattispecie ablatoria, a formazione
progressiva, configurata dalla norma indicata.
Nella ricostruzione della Corte l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile
abusivo e dell'area di sedime avviene ipso iure, a seguito
dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione di cui al secondo comma,
allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato,
ove questi non vi abbia prestato ottemperanza.
L'interpretazione offerta è, a giudizio della stessa Corte, la più corretta non
solo per il limpido tenore del dettato normativo ma anche per il disposto di cui
comma quarto della stessa, a termini del quale “l'accertamento
dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente
comma, previa notifica all'interessato costituisce titolo per l'immissione in
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari”.
Emerge, dunque, dalla norma, a giudizio della Corte, che si tratta di
adempimenti estrinseci rispetto all'acquisizione in proprietà ed a questa
consequenziali ed accessori, quali la trascrizione (assolvente a fini di
pubblicità, essenzialmente in funzione dell'opponibilità ai terzi
dell'acquisito) e la immissione in possesso, diretta al conseguimento della
materiale apprensione del bene, già entrato nel patrimonio dell'ente pubblico
per effetto del titolo, costituito dalla causa di ablazione, di efficacia
costitutiva, prevista dal comma precedente.
Le disposizioni, chiarisce la Corte, sono state riprodotte nell'art. 31 dell'
attuale T.U. sull'edilizia (D.P.R. 6/6/2001 n. 380), segnatamente ai commi 3 e
4, di contenuto identico a quelli corrispondenti di cui alla previgente
normativa.
La segnalata giurisprudenza sul tema conduce a ritenere fondate le ragioni della
ricorrente, in quanto, seppure sia evidente un notevole contrasto
giurisprudenziale sulla questione della operatività automatica o meno
dell'acquisizione, è consolidato, d'altro canto, l'orientamento
giurisprudenziale che arresta l'acquisizione, a prescindere dagli aspetti
formali della stessa, di fronte al dato sostanziale di una lesione del diritto
di proprietà del soggetto estraneo all'abuso e non responsabile dello stesso,
proprietario dell'area di sedime.
La estraneità della ricorrente e la tempestività della sua azione, peraltro, non
contrastata in alcun modo da parte avversa, emerge, dirompentemente, dagli atti
di causa: la ricorrente non solo essa ha diffidato in data 27 ottobre 2005 il
sig. ...OMISSIS...a lasciare i fondi, sui quali egli aveva realizzato gli abusi,
ma ha anche agito per la risoluzione in sede giudiziale del contratto, come
risulta dalla copia della citazione, notificata all'...OMISSIS...in data 11
novembre 2005.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, le doglianze sviluppate sono fondate
ed il ricorso è da accogliere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, numero 7428 del 2005
proposto da (Lpd) SOCIETA' DI NAVIGAZIONE A R. L. lo accoglie.
Condanna il Comune di (Lpd) al pagamento delle spese di giudizio in che si
liquidano in complessivi euro 1800,00 (milleottocentoeuro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 Giugno 2006, con
l'intervento dei Magistrati:
dott. Michele Perrelli Presidentedott. Alessandro Pagano Consigliere
d.ssa Maria Abbruzzese Consigliere relatore
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