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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.3651/2006
Reg. Dec.
N. 2079 Reg. Ric.
Anno 1997
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 2079 dell'anno 1997, proposto da
Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
ope legis domicilia, alla via dei Portoghesi n. 12, Roma;
contro
-
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I^, n.
1867 del 4 luglio 1996;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. ...OMISSIS... (Lpd);
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2006 il Cons. Sandro Aureli;
Uditi, altresì, l’Avv. dello Stato Sclafani;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza segnata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto, Sez. I, ha annullato il provvedimento con il quale il Procuratore
Generale di Venezia ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale
del sig. ...OMISSIS... ...OMISSIS..., dipendente addetto ai servizi ausiliari e
di anticamera, dalla Procura della Repubblica di Rovigo alla Pretura
circondariale di Rovigo.
Ad avviso dei primi giudici, infatti mancava la necessaria ed adeguata
motivazione dei fatti che avevano determinato la situazione di disagio e
compromissione del prestigio e della funzionalità del servizio, tale da
giustificare il predetto trasferimento.
L’Amministrazione della giustizia ha proposto appello, rivendicando, per contro,
la prima legittimità del provvedimento impugnato, inopinatamente annullato.
L’appellato si è costituito, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza
dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
All’udienza odierna il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il sig. ...OMISSIS... (Lpd), dipendente con mansioni di addetto
ai servizi ausiliari e di anticamera presso gli uffici della Procura della
Repubblica di Rovigo, è stato trasferito presso la Pretura di Padova per
incompatibilità ambientale.
La sentenza gravata, sulla base degli atti di causa, ha rilevato che il predetto
trasferimento non risultava adeguatamente motivato in ordine ai fatti posti a
suo fondamento, anche in ragione del fatto che dissapori o rapporti tesi fra un
commesso ed un sostituto procuratore non potevano in assoluto essere causa di
compromissione del prestigio e della funzionalità del servizio.
Per contro nell’appello si sottolinea, a fondamento della legittimità del
trasferimento e del nocumento agli uffici derivato dai fatti posti a fondamento
del provvedimento controverso:
a) l'avallo, da parte dì ...OMISSIS... ...OMISSIS..., ad una denuncia presentata
dal collega Merlo Mauro nei confronti del magistrato dott. Curtarello; denuncia
che ha comportato il promovimento di un'azione penale nei confronti del
magistrato, conclusa con un decreto di archiviazione per insussistenza del reato
di abuso di ufficio contestato (nel decreto di archiviazione il ...OMISSIS...
risulta teste a carico del predetto dott. Curtatello);
b) la richiesta di trasmissione di carte da parte della Procura circondariale in
relazione alle assenze íngiustificate dal servizio del sig. ...OMISSIS... (su
segnalazione della dott.ssa Fasolato e dello stesso dott. Curtarello), per
l'accertamento di eventuali fatti penali;
c) la denuncia, da parte del ...OMISSIS... a carico di una sua collega,
collaboratrice di cancelleria;
d) il fatto che il ...OMISSIS... intratteneva rapporti con la datt. Barca Elena,
funzionario di cancelleria, trasferito di recente per incompatibilità
ambientale.
Il giudice di primo cure - come già ricordato - ha osservato, sulla premessa che
“le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione al trasferimento vanno ricercate
nei non buoni rapporti intercorrenti fra alcuni sostituti procuratori in
servizio alla Procura della Repubblica di Rovigo e l’usciere ...OMISSIS...”, che
“nei fatti denunciati non si rinvengono quegli elementi obiettivamente idonei a
nuocere al prestigio dell’ufficio e ciò in considerazione della indubbia
diversità di funzioni e di ruoli”.
Ad avviso della Sezione, le pur puntuali considerazioni svolte
dall’amministrazione appellante non sono idonee a scalfire le ragionevoli
conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, in quanto i fatti rilevanti
posti a base del trasferimento contestato non sono sufficienti a giustificare un
trasferimento per incompatibilità ambientale.
Invero, anche la suggestiva considerazione secondo cui tra i magistrati della
Procura della Repubblica di Rovigo ed il ...OMISSIS... “si è definitivamente
interrotto quel rapporto di fiducia che deve, invece, sussistere in un ufficio
pubblico”, specie se trattansi di un ufficio giudiziario vi si svolgono delicate
funzioni, non risulta essere così decisivo, come è incline a ritenere
l’appellante.
Deve la Sezione, a tal proposito chiarire, alla stregua di un orientamento assai
risalente e del tutto pacifico, che il venir meno del rapporto di fiducia tra
impiegati di un ufficio pubblico, anche se tra di loro in rapporto gerarchico,
ed ancorché connesso a fatti collegati con il servizio, non può essere ritenuta
ragione sufficiente a supportare un trasferimento per incompatibilità ambientale
di cui all’art.32, 4 co, del T.U. n. 3 del 1957 (C.d.S. sez. VI, 21 settembre
1987 n.743).
A tal fine, infatti, occorre una situazione connotata da ben maggiore
complessità da cui possa emergere, con riferimento a circostanze e fatti
concreti valutati nel loro insieme, il verificarsi (o la forte possibilità che
si verifichino), disfunzioni nell’espletamento del servizio, con riflessi
sull’utenza e/o sul prestigio dell’ufficio.
Non a caso l’incompatibilità, che può senz’altro essere determinata dal venir
meno del rapporto di fiducia, nei termini della norma citata, da sola non basta,
come palesa l’essere stata affiancato a tale locuzione anche il sostantivo, in
funzione aggettivante, di “ambientale”, proprio per sottolineare che la
situazione da considerare deve delinearsi ben al di là di un contrasto, ancorché
grave, tra impiegati, e tradursi in pregiudizio per l’ambiente di lavoro,
compromettendone il funzionamento, senza che a ciò possa esservi altrimenti
rimedio, ovvero determinandone il discredito all’esterno.
Ed invero, un contrasto in sè può non essere di ostacolo a che gli impiegati ed
i funzionari implicati attendano compiutamente ai rispettivi compiti, ovvero può
non determinare automaticamente pregiudizio al prestigio dell’ufficio.
Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato risulta effettivamente carente di
motivazione, posto che dall’esposto contrasto non emergono affatto profili di
(pericolo di) disfunzioni nell’andamento dell’ufficio, né lesioni al prestigio
dell’Amministrazione.
L’appello in conclusione deve essere respinto.
Può tuttavia disporsi la compensazione delle spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello proposto dal Ministero di grazia e giustizia avverso
la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I^, n.1867
del 4 luglio 1996, lo respinge.
Dichiara
compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 27 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei
signori:
Carlo
SALTELLI Presidente f.f.
Carlo
DEODATO Consigliere
Salvatore
CACACE Consigliere
Sergio
DE FELICE Consigliere
Sandro
AURELI Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.
Sandro Aureli Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
19 giugno 2006(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio
Serrao
- - N.R.G. 2079/1997
TRG
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