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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
4490/06Reg.Dec.
N. 9837 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9837/2002 proposto dai Ministeri dell’interno e di
Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliato presso gli uffici
di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
...OMISSIS..., rappresentato e difeso dall’avv.
-
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania – Napoli, se. I, 5 aprile 2002, n.
1898, resa tra le parti.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
vista
l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2003, n. 658, con cui è
stata disposta la sospensione della sentenza appellata;
viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti
tutti gli atti della causa;
relatore
alla pubblica udienza del 28 aprile 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e
udito l'avvocato dello Stato Letizia Guida per l’appellante;
ritenuto
e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. L’odierno appellato, sovrintendente capo della polizia
di Stato, già assegnato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con provvedimento del
Capo della Polizia 28 dicembre 1999, n. 333 – A/9805.B.3 veniva trasferito
d’ufficio dalla predetta sezione alla Questura di Napoli.
Con ricorso al T.a.r. della Campania – Napoli, impugnava sia il decreto di
trasferimento, sia le presupposte note del Procuratore della Repubblica preso il
Tribunale di Napoli del 29 ottobre 1999 e del Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 2 novembre 1999.
Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso.
1.1. Ha proposto appello il Ministero dell’interno.
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza 16 gennaio 2003, n. 658, ha
sospeso l’esecuzione della sentenza appellata.
1.2. Il T.a.r. ha ritenuto il provvedimento di trasferimento
viziato da difetto di motivazione e carenza di presupposto.
Il provvedimento si basa infatti sulle note del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli e del Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Napoli, in cui si esprime l’avviso che l’odierno appellato non
sarebbe idoneo alle attività e ai compiti di ufficio.
Il sovr. ...OMISSIS... si sarebbe rifiutato di svolgere un’attività di
inserimento dati nell’archivio del Registro Generale.
Ad avviso del T.a.r. legittimo sarebbe stato tale rifiuto, in quanto l’attività
di inserimento dati in un archivio informatico sarebbe estranea alle mansioni
proprie degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle sezioni presso le
Procure della Repubblica, mansioni attinenti esclusivamente all’attività
investigativa penale.
Pertanto, erronea sarebbe l’affermazione circa la non idoneità del sovr.
...OMISSIS... alle mansioni proprie della sezione di p.g.
Il rapporto che si instaura tra Procuratore della Repubblica e addetti alle
sezioni di p.g. sarebbe eminentemente fiduciario e ben potrebbe cessare al venir
meno del rapporto di fiducia, il che sembra accaduto nel caso di specie, ma non
sarebbe corretto far riferimento ad una inidoneità alle mansioni, in quanto il
giudizio di inidoneità, oltre che privo di riscontro, potrebbe pregiudicare la
futura progressione di carriera del soggetto.
2. Ha interposto appello l’amministrazione osservando che:
- non vi sarebbe stato un trasferimento in senso tecnico, bensì uno spostamento
da un ufficio ad un altro della medesima città, per cui non sarebbe stata
necessaria una analitica motivazione;
- il trasferimento sarebbe motivato esclusivamente dal venir meno del rapporto
di fiducia tra Procuratore della Repubblica e addetto alla sezione di p.g., a
causa del rifiuto di quest’ultimo di prestare collaborazione in una situazione
contingente;
- il provvedimento impugnato, laddove parla di inidoneità, non intenderebbe
esprimere un giudizio negativo sul dipendente, volendo solo riferirsi
specificamente alle mansioni assegnate nell’ambito della sezione di p.g.
3. L’appello è fondato.
L’assegnazione di appartenenti alle forze di polizia alle sezioni di polizia
giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica, comportando una
stretta collaborazione tra i pubblici ministeri e gli addetti alle sezioni nello
svolgimento dell’attività di indagine, presuppone un rapporto eminentemente
fiduciario tra Procuratore della Repubblica e addetti alle sezioni di p.g.
Ove detto rapporto fiduciario si alteri, rendendo impossibile o estremamente
difficile una proficua collaborazione, è in potere del Procuratore della
Repubblica chiedere la sostituzione del soggetto.
Sicché, non occorre una motivazione analitica e puntuale.
Nel caso specifico, il provvedimento impugnato, decreto del capo della polizia
del 28 dicembre 1999, senza alcuna particolare motivazione, che non era dovuta,
si limita a prendere atto della richiesta della Procura della Repubblica di
Napoli, e, per l’effetto, trasferisce il sovr. ...OMISSIS... dalla sezione di
p.g. presso il Tribunale di Napoli alla Questura della medesima città.
Il provvedimento impugnato non esprime alcuna valutazione negativa sulle
capacità del dipendente, ma si limita a prendere atto di una richiesta del
Procuratore della Repubblica.
Né può ritenersi che la nota del Procuratore della Repubblica di Napoli, laddove
afferma che il dipendente non è più idoneo rispetto all’attività e ai compiti
dell’ufficio, esprime un giudizio negativo sulla capacità professionale del
medesimo. La formulazione utilizzata è infatti generica e non circostanziata, e
intende riferirsi al venir meno del necessario rapporto di fiducia.
Per completezza il Collegio osserva che, comunque, al dipendente era stato
chiesto l’espletamento di un’attività che non appare del tutto extravagante
rispetto alle ordinarie mansioni di p.g., sicché il rifiuto, opposto dal
dipendente, denota mancanza di collaborazione e altera significativamente il
rapporto di fiducia.
Invero, l’inserimento di dati nell’archivio informatico del registro generale,
comporta la presa di conoscenza delle notizie di reato, e dunque implica
un’attività conoscitiva che non è estranea alle funzioni di polizia giudiziaria,
in quanto ne costituisce presupposto essenziale.
Inoltre l’espletamento di tale attività era stato richiesto per un periodo
circoscritto e con un impegno limitato (un’ora al giorno per far fronte a
contingente carenza di organico).
4. Per quanto esposto, l’appello merita accoglimento.
Appare tuttavia equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Spese
del doppio grado compensate.
Ordina
che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2006 con la
partecipazione di:
Giorgio Giovannini - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere Segretario
f.to Rosanna De Nictolis f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................13/07/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 9837/2002
FF
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