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Autostrade, spetta al gestore la rimozione dei veicoli "pericolosi" | |
Incidentate o abbandonate, le vetture devono essere comunque
portate via tempestivamente per garantire la massima sicurezza.
Solo in seguito la società potrà rivalersi sui proprietari degli
automezzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente
Dott. VARRONE Michele -
Consigliere
Dott. PETTI Giovanni Battista -
rel. Consigliere
Dott. FILADORO Camillo -
Consigliere
Dott. MANZO Gianfranco -
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
AUTOSTRADE CONCESSIONI &
COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore Avv. F.P., elettivamente
domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI 15, presso lo
studio dell'avvocato SCOZZAFAVA TOMMASO OBERDAN, che la
difende unitamente all'avvocato PIETRO FRATTA, giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
-- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1162/02
del Giudice di pace di MONZA, emessa il 10/7/2002,
depositata il 17/07/02; RG. 170/02;
udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 13/04/06 dal
Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato PATRIZIA MARINO
(per delega Avv. Oberdan Tommaso Scozzafava);
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione del 10 dicembre
2001 la società (Lpd) ha convenuto, dinanzi al giudice
di pace di Monza, la società Autostrade s.p.a. e ne ha
chiesto la condanna al pagamento della somma di L.
1.035.264 oltre interessi e rivalutazione, con la
vittoria delle spese di lite. Tale somma era richiesta
per la prestazione di rimozione e custodia di un veicolo
incidentato, su richiesta della Polizia stradale. La
convenuta si costituiva deducendo il proprio difetto di
legittimazione e contestava il fondamento della pretesa.
Il giudice di pace, con sentenza del 17 luglio 2002,
decidendo secondo equità, accoglieva la domanda e
condannava la convenuta al pagamento di Euro 652, 94
oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla
rifusione delle spese processuali.
Contro la decisione ricorre la
Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a.
deducendo sei motivi di censura, illustrati da una
memoria. Resiste la controparte con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso non merita
accoglimento in ordine ai motivi dedotti, peraltro
esposti senza seguire un ordine logico di priorità, che
invece verrà ripristinato.
I sei motivi, secondo l'ordine
dato dal ricorrente, possono così riassumersi:
1. nel primo motivo si deduce la
omessa pronuncia sulla legittimazione attiva, con
violazione delle norme di cui agli artt. 112 e 132
c.p.c., sul rilievo che la richiesta doveva essere
preceduta dalla notifica al proprietario
dell'autoveicolo, debitore principale;
2. nel secondo motivo si deduce
la omessa pronuncia su punto decisivo ed il relativo
vizio di motivazione, sul rilievo che ai sensi del D.M.
20 ottobre 1999, n. 460, art. 3, di natura
regolamentare, l'obbligo dell'ente concessionario del
tratto di strada su cui si trova il veicolo rimosso è
collegato alla presunzione di abbandono del veicolo
rimosso e non ha alcun collegamento con la concessione
con la quale la società concessionaria è titolare;
3. nel terzo motivo si deduce la
omessa e contraddittoria motivazione in ordine al punto
decisivo relativo al debito richiesto, posto che il
giudice di pace non considera una convenzione Anas
autostrade che disciplina i diritti ed i doveri
scaturenti dalla concessione assentita del 4 agosto
1987;
4. nel quarto motivo di deduce la
violazione dell'art. 23 Cost. sul rilievo che
il giudice di pace avrebbe creato con la decisione
equitativa una imposizione di una prestazione
patrimoniale che deve trovare necessariamente la fonte
nella legge;
5. nel quinto motivo si deduce la
violazione del principio generale che regola la
concessione di un pubblico servizio, ed i rapporti tra
concedente e concessionario della gestione autostradale
(si cita la L. n. 729 del 1961 e la convenzione
Anas 4 agosto 1987).
LA TESI è che la concessione di
un servizio pubblico non comporta la concessione della
funzione pubblica di polizia e dunque i costi
dell'abbandono devono far capo ai proprietari e non
all'ente concessionario;
6. nel sesto motivo si deduce la
violazione dei principi generali sulla responsabilità
oggettiva, con riferimento alla norma generale
sull'illecito o sul neminem laedere ( art. 2043
c.c.).
RIORDINANDO i motivi secondo
l'ordine logico delle questioni, occorre considerare
preliminarmente e unitamente il primo e il quinto
motivo, che conducono alla imputazione soggettiva ed
alla legittimazione dell'ente convenuto, con asserita
violazione di principi generali, per poi esaminare il
quarto motivo, che pone una questione di
costituzionalità per violazione dello art. 23 Cost..
Il primo motivo, come formulato,
postula la chiamata in lite di un condebitore, il
proprietario del mezzo incidentato, di cui la polizia
stradale esige la immediata rimozione, che viene
eseguita dalla ditta creditrice. Il giudice di pace ha
pronunciato sulla legittimazione attiva dell'ente
concessionario, che ha l'obbligo di assicurare la
sicurezza del proprio tratto autostradale gestito, e di
provvedere al servizio di rimozione. La ditta che ha
operato la rimozione ha agito nell'interesse della
concessionaria, e dunque poteva, secondo il giudice di
equità, richiedere il paga-mento della prestazione alla
medesima anzicchè al proprietario del veicolo. Non
risulta dunque violato alcun principio generale inerente
alla solidarietà ed il soggetto debitore è stato
esattamente individuato.
Vedrà la concessionaria di
rivalersi nei confronti del proprietario.
L'interesse primario posto a
fondo della decisione sulla legittimazione passiva è che
le condizioni di sicurezza debbano essere immediatamente
garantite, e tali condizioni non attengono
esclusivamente all'intervento della polizia stradale,
che non dispone di attrezzature di rimozione, ma alla
funzione propria dell'ente concessionario di un pubblico
servizio, che peraltro è a pagamento.
Il quinto motivo sostiene che
sono violati i principi che regolano i rapporti tra
concedente e concessionario, per dedurre che non
comportando la concessione anche poteri di ordine
pubblico o di polizia, il debito si forma in capo al
proprietario del veicolo, posto che l'ente non può
adottare misure atte a prevenire il fenomeno dei veicoli
abbandonati.
L'argomento è che la concessione
non prevede espressamente la previsione di tale obbligo
in capo al concessionario.
Ma se questo è l'argomento
centrale, esso non attiene ad un principio generale che
regola materia delle concessioni e che è espressamente
previsto da una legge, ma ad una clausola che non è
stata posta nell'atto di concessione, che non è stato
riprodotto in esteso, onde difetta anche la
autosufficienza.
Neppure si comprende la tesi,
adombrata nel motivo, secondo cui la società
risponderebbe del fatto di terzi, per la ragione che il
giudice di pace (ff. 4 e 5 della sentenza manoscritta)
ha adeguatamente motivato che l'ente risponde per fatto
proprio, dovendo provvedere alla agibilità della sede
stradale ed in condizioni di massima sicurezza ed
interpreta correttamente in tal senso il citato D.M.
22 ottobre 1999, art. 3, che è norma regolamentare,
attuativa della legge.
Dalla considerazione unitaria del
primo e del quinto motivo emerge che nessuna violazione
di principi regolatori della materia si è verificata
(cfr. Cass. 11 gennaio 2005 n. 382), posto che l'obbligo
della prestazione discende direttamente dalla
concessione come servizio pubblico e dalle relative
garanzie di sicurezza e di agibilità della sede
autostradale che devono essere sempre e prontamente (se
non immediatamente garantite).
Il giudice di pace, ponendo la
regola equitativa, ha dunque fatto buon uso del
principio informatore (cfr. Corte Cost. sentenza 6
luglio 2004 n. 206) inerente alla sicurezza assoluta del
traffico autostradale, che attiene al bene della
incolumità delle persone, che è costituzionalmente
garantito, sia al livello collettivo che come bene della
salute. (Cfr. artt. 2, 3, 32 Cost. tra di loro
correlati). Inoltre il principio regolatore della
materia si desume dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285,
art. 1, comma 1, che pone la sicurezza delle persone,
nella circolazione stradale, come finalità primaria di
ordine sociale ed economica perseguita dallo Stato e
dunque anche dai concessionari autostradali.
Risulta pertanto privo di
rilevanza ed infondato il motivo relativo alla
violazione dei principi costituzionali di cui
all'articolo 23 Cost., ed in vero la decisione
equitativa non crea una nuova norma in luogo della
legge, ma pone una regola equitativa in relazione ad una
posizione di obbligo giuridico che produce effetti
giuridici anche verso chi ai attiva, su incarico della
polizia stradale, a rimuovere l'ostacolo costituito dal
veicolo incidentato o abbandonato. Vedrà l'ente
concessionario se sia più conveniente predisporre un
proprio servizio di rimozione.
Così esaminati i primi tre
motivi, logicamente pregiudiziali, vengono ora in
considerazione il secondo, il terzo, ed il sesto, che
risultano inammissibili e infondati.
Nel secondo motivo si sostiene la
omessa pronuncia su un punto decisivo, posto che il
creditore non ha dimostrato lo stato di abbandono del
veicolo.
Sul punto la pronuncia non è
omessa, ma esplicita, posto che il giudice di pace, ha
considerato il fatto certo della rimozione in data 2
marzo 2001 su richiesta della polizia di Stato e per
ragioni di sicurezza. L'onere della esistenza della
prestazione da cui deriva il credito è stato assolto.
Nel terzo motivo si sostiene che
la società concessionaria non è tenuta a sostenere i
costi di demolizione e recupero dei veicoli abbandonati.
Il motivo è del tutto generico e non decisivo, ed è come
tale inammissibile, essendo dedotto come vizio della
motivazione su punto decisivo. Infatti il credito
attiene, come precisa il giudice di pace, alle spese
relative alla rimozione (ff. 4 della motivazione).
Nel sesto motivo si deduce la
violazione dei principi generali che disciplinano i casi
di responsabilità oggettiva, ma con riferimento
all'art. 2043 del codice civile, e ss..
Il motivo è inammissibile per
difetto di specificità ed è anche infondato.
Ed in vero il giudice di pace
considera la responsabilità dell'ente di natura
obbligatoria sulla base della posizione soggettiva della
titolarità della concessione e dei relativi obblighi:
non si tratta di responsabilità oggettiva da illecito,
ma di responsabilità soggettiva da concessione.
Al rigetto del ricorso segue la
condanna della ricorrente alla rifusione delle spese ed
onorari di questo giudizio di Cassazione, in favore
della parte resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI
AUTOSTRADE SPA, in favore del resistente ELETTRO GARAGE
S.N.C. di Radaelli Erminio e C., alla rifusione di spese
ed onorari di questo giudizio di Cassazione, che liquida
in Euro 700,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre
accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 aprile
2006.
Depositato in Cancelleria il 14
giugno 2006
cost. art. 2
cost. art. 3
cost. art. 32
L. 24/07/1961 n. 729, epigrafe
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 1
D.M. 22/10/1999 n. 460, art. 3
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