REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
4609/06Reg.Dec.
N. 2124 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da .......,
-
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo, ed
elettivamente domiciliato presso il dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere
Flaminio, n. 46, pal. 4, sc. B;
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro
tempore, e Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli, in
persona del Soprintendente pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in
Roma via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
-
Ippolito Silvana e Società Grimm s.a.s., non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
IV, n. 1880/06 pubblicata il 9-2-2006;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate e del
controinteressate ...OMISSIS... ...OMISSIS..., che ha proposto ricorso
incidentale;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
camera di consiglio del 9-5-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi
l'Avv. Scoca e l'Avv. Barone;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F
A T T O E D I R I T T O
1.
In data 21 gennaio 2005 ........., proprietario di una villa con annesso
giardino confinante con il complesso immobiliare denominato Villa ...OMISSIS...,
ha chiesto, con atto di diffida, al Comune di Napoli di conoscere quali attività
siano state poste in essere dall’Amministrazione comunale per reprimere gli
abusi edilizi realizzati sin dal 1989 sulla Villa ...OMISSIS..., sulle relative
pertinenze e sull’annesso terreno, nonché di poter accedere alla documentazione
relativa a tali attività.
Con
la nota n. 325 del 18 febbraio 2005, il Comune di Napoli ha indicato le modalità
per accedere agli atti e ha fornito chiarimenti sull’attività svolta.
In
data 18 gennaio 2005 il ricorrente ha notificato alla Soprintendenza per i beni
Ambientali e Architettonici di Napoli un atto di diffida, analogo a quello
indirizzato al Comune di Napoli.
Con
la nota n. 1532 del 9 febbraio 2005, la Soprintendenza ha comunicato le modalità
per accedere agli atti.
Con
separati ricorsi, proposti davanti al Tar per la Campania, ...... ha chiesto di
accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalle due amministrazioni sulle
diffide, aventi ad oggetto la definizione delle pratiche di condono edilizio e
l’adozione degli interventi repressivi degli abusi realizzati nel complesso,
denominato Villa ...OMISSIS....
Con
ordinanza n. 835 del 27 ottobre 2005 il Tar Campania, dopo aver disposto la
riunione dei ricorsi, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei
confronti dell’attuale proprietario del complesso denominato Villa ...OMISSIS...
e dei soggetti ritenuti responsabili degli abusi edilizi denunciati con la
suddetta diffida.
Successivamente
all’integrazione del contraddittorio, con l’impugnata sentenza, il Tar, dopo
aver respinto alcune eccezioni preliminari sollevate dalla parti intimate, ha
respinto nel merito il ricorso, ritenendo che per tutte le domande di condono
presentate per gli abusi in questione pendessero ancora i termini fissati dal
legislatore per la definizione delle istanze e il ricorrente non avesse, quindi,
alcun titolo per pretendere la fissazione di termini inferiori a quelli previsti
dalla legge,
Avverso
tale decisione ------ha proposto ricorso in appello.
Il
Comune di Napoli, il Ministero per i beni e le attività culturali e la
Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli si sono
costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
Il
controinteressato ...OMISSIS... ...OMISSIS... ha proposto ricorso in appello
incidentale con riguardo ad alcune eccezioni preliminari, respinte in primo
grado.
All’odierna
camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
Devono essere in via preliminare esaminate le eccezioni pregiudiziali, oggetto
del ricorso in appello incidentale, proposto da ...OMISSIS... ...OMISSIS....
Con
un primo motivo l’appellante incidentale sostiene che la definizione delle
istanze di condono non è stata oggetto di una specifica richiesta nell’ambito
della diffida notificata al Comune di Napoli, sicché la domanda giudiziale
relativa alla definizione di tali istanze costituisce una domanda nuova, sulla
quale non si è affatto formato il silenzio inadempimento.
L’appellante
incidentale concorda sul fatto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla
legge n. 15/2005, il ricorso avverso il silenzio non necessita più del
meccanismo della previa istanza e della successiva diffida, ma deduce che una
vera e propria richiesta di provvedimento non è contenuta nella diffida
inoltrata dal ricorrente.
Aggiunge,
poi con altro motivo, che comunque entrambe le amministrazioni hanno fornito una
risposta con conseguente inammissibilità del ricorso avverso il silenzio.
I
motivi sono infondati.
In
entrambe le diffide notificate alle due amministrazioni resistenti, il
ricorrente ha chiesto, oltre all’accesso agli atti, una serie informazioni ed
anche di conoscere le ragioni della mancata adozione degli atti di diniego in
ordine alle domande di condono edilizio.
La
proposizione di una domanda all’amministrazione non necessita di modalità
formali particolari e può avvenire in qualsiasi modo, purché sia chiaro
l’oggetto della richiesta.
Nel
caso di specie, benché formulata con riferimento alle ragioni della mancata
adozione di provvedimenti di diniego delle istanze di condono, era evidente che
il ricorrente chiedesse alle due amministrazioni di definire (in senso negativo,
secondo la sua tesi) le domande di condono presentate in relazione al complesso
Villa ...OMISSIS....
Questa
era il senso dell’istanza, rivolta all’amministrazione.
Rispetto
a tale istanza le due amministrazioni non hanno fornito una riposta: infatti, la
Soprintendenza si è limitata a rispondere sull’istanza di accesso agli atti,
mentre il comune di Napoli ha anche aggiunto alcune informazioni sull’attività
svolta, senza però dare risposta in merito alla definizione dei procedimenti di
condono edilizio.
Deve,
pertanto, ritenersi che, in seguito alle diffide proposte dal ricorrente,
entrambe le amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, non hanno
fornito alcuna risposta sulla richiesta di definizione delle pratiche di condono
edilizio e tale assenza di risposta consente la proposizione del presente
ricorso avverso il silenzio.
3.
E’ infondata anche l’ulteriore censura, con cui il ...OMISSIS... deduce la
carenza di legittimazione ad agire in capo al ricorrente, richiamando la
giurisprudenza, secondo cui non sussisterebbe il dovere di provvedere alla
immediata definizione della pratica di condono, su istanza del terzo estraneo
alla medesima, in quanto il vero soggetto interessato è colui che ha inoltrato
l’istanza (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2005, n. 7568).
Il
Collegio ritiene di non poter condividere tale indirizzo, in quanto il
proprietario confinante con l’immobile, ove è stato realizzato un abuso
edilizio, ha un interesse alla conclusione del procedimento di condono entro i
termini previsti dalla legge.
Come
rilevato dal Tar, il confinante può, infatti, avere un interesse alla rimozione
dell’opera abusiva e, quindi, alla definizione della domanda di condono, in
pendenza della quale è impedita la demolizione dell’opera abusiva.
4.
Tali considerazioni conducono all’esame di altra eccezione, riproposta dal
...OMISSIS..., secondo cui l’originario ricorso doveva essere dichiarato
inammissibile per la mancata notificazione ai controinteressati, che sono invece
stati chiamati in giudizio a seguito dell’integrazione del contraddittorio,
disposta dal Tar con ordinanza.
Al
riguardo,in primo luogo, si rileva che con l’ordinanza del Tar n. 835/2005 la
questione è già stata risolta attraverso la concessione dell’errore scusabile al
ricorrente. Tale ordinanza, avente natura decisoria sul punto, non è stata
formalmente impugnata dall’appellante incidentale.
Inoltre,
anche prescindendo dal profilo processuale, si ritiene che rispetto ad una
domanda di definizione delle istanze di condono, l’oggetto della pretesa è
ottenere una risposta rispetto a tali istanze, costituendo per l’odierno
appellante solo un effetto ulteriore ed eventuale, in caso di esito negativo del
procedimento di condono, la rimozione delle opere abusive.
Di
conseguenza, la qualificazione in termini di controinteressato del proprietario
del bene può non essere certa, in quanto può accadere che anche tale soggetto
chieda all’amministrazione la definizione delle sue istanze e rivesti
addirittura la posizione di cointeressato, limitatamente al profilo
dell’ottenimento di una risposta dall’amministrazione.
Ciò
dimostra come il Tar abbia, comunque, correttamente concesso l’errore scusabile
al ricorrente, nel disporre l’integrazione del contraddittorio, in ogni caso
opportuna nella fattispecie in esame (ciò conduce ad escludere anche la
fondatezza delle contestazioni mosse dall’appellante avverso tale ordinanza).
5.
E’ infondata anche l’eccezione, relativa alla carenza di interesse ad agire,
derivante dalla transazione stipulata dal ricorrente in data 13 febbraio 1998
con la Grimm s.a.s e la signora ......, perché i pregiudizi per la proprietà
S....... cagionati dagli abusi edilizi in questione sarebbero venuti meno per
effetto di tale accordo transattivo.
A
prescindere dal fatto che, come anche rilevato dal Tar, tale accordo transattivo
non è stato prodotto in giudizio con conseguente assenza di prova in ordine
all’eccezione, si osserva che qualsiasi tipo di accordo transattivo non preclude
certo l’esercizio dei doverosi poteri spettanti alle due amministrazioni per la
definizione delle pratiche di condono.
Il
privato può esercitare ogni azione per il corretto svolgimento di tali poteri
amministrativi, restando nell’ambito dei rapporti civilistici, estranei
all’oggetto del presente giudizio, l’eventuale inadempimento degli accordi
transattivi.
Tenuto
conto che la transazione in questione risulta citata dall’appellante incidentale
come prodotta in appello, ma non è presente nel fascicolo, si ritiene di non
doverla acquisire in via istruttoria, essendo comunque l’eccezione infondata
sulla base delle precedenti considerazioni.
6.
Riguardo l’ultima censura dell’appello incidentale, relativa all’impossibilità
di un esame accelerato delle pratiche di condono, si osserva che la questione
attiene al merito del ricorso ed è assorbita dalle seguenti statuizioni con cui
il ricorso viene definito.
7.
Si può ora passare all’esame del ricorso in appello principale.
Il
Tar ha tenuto distinte le domande di sanatoria da ultimo presentate ai sensi
della legge n. 326/2003, da quelle presentate ai sensi delle
leggi n. 47/1985
e
n. 724/1994
ed ha respinto il ricorso, rilevando che:
-
l’art. 7 della legge regionale n. 10/2004, relativo alle domande presentate ai
sensi della legge n. 326/2003, dispone che tali domande devono essere definite
con un provvedimento espresso entro il termine di ventiquattro mesi dalla
presentazione delle stesse, termine che non risulta ancora scaduto, perché
secondo l’art. 32, comma 32, del D.L. 269/2003 la domanda di condono doveva
essere presentata, a pena di decadenza, tra l’11 novembre 2004 e il 10 dicembre
2004;
-
quanto alle domande presentate ai sensi delle
leggi n. 47/1985
e
n. 724/1994,
in assenza di termini fissati dal legislatore nazionale per la conclusione del
procedimento di condono, il legislatore regionale ha previsto che le domande di
sanatoria presentate ai sensi della
legge n. 47/1985
e della
legge n. 724/1994
ed ancora pendenti debbano essere definite dai comuni entro il 31 dicembre 2006
(art. 9, della L.R. Campania n. 10/2004), fermo restando che tali previsioni
sono dichiarate (al comma 5) inapplicabili agli abusi edilizi realizzati sulle
aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all’articolo 33 della
legge 47/85;
-
in presenza di termini fissati per legge, il ricorrente non ha alcun titolo per
pretendere che vengano assegnati al Comune termini più brevi per provvedere
sulle domande di condono in questione, non essendosi ancora formato il silenzio
inadempimento;
-
resta fermo tuttavia l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di attivarsi
tempestivamente (come richiesto anche dal rappresentante della Soprintendenza in
occasione del Sopralluogo del 12 maggio 2005) per richiedere alle autorità
preposte alla tutela dei vincoli i pareri di cui all’art. 32 della legge n.
47/1985, al fine di pronunciarsi sulle domande di condono oggetto del presente
ricorso entro i termini stabiliti dagli articoli 7 e 9 della legge n. 10/2004,
e che laddove tali termini non venissero rispettati potrà allora essere
utilmente esperita la procedura di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034/1971.
Tale
tesi è corretta solo per le domande di condono, presentate ai sensi della legge
n. 326/2003, ma non per le istanze relative ai precedenti condoni edilizi.
Infatti,
per le domande relative all’ultimo condono sono effettivamente ancora pendenti i
termini, previsti dall’art. 7 della L.R. n. 10/2004 e non può quindi
configurarsi un inadempimento delle amministrazione, né può essere azionabile la
pretesa del soggetto confinante ad ottenere una definizione anticipata rispetto
ai termini fissati dal legislatore.
Si
rileva, inoltre, che l’art. 7 della citata L.R. non è stato travolto dalla
parziale dichiarazione di incostituzionalità di tale legge da parte della
sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2006.
Anzi,
proprio con tale sentenza la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di altre
disposizioni della L.R. Campania n. 10/2004, perché adottate oltre il termine di
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 168 del 2004,
convertito nella legge n. 191 del 2004 (art. 5, comma 1), ritenendo ammissibili
le censure, anche se non riguardanti l’intera legge, in quanto il limite
temporale all'esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in questa
particolare materia concerne esclusivamente le disposizioni che, specificando
l'ambito degli interventi condonabili sul versante amministrativo, si discostano
dalla disciplina nazionale.
La
questione di costituzionalità non si pone, e deve quindi essere ritenuta
manifestamente infondata, con riguardo alle disposizioni regionali, quali gli
artt. 7 e 9 della L.R. n. 10/04, che concernono non la tipologia degli
interventi condonalibili, ma i tempi del procedimento amministrativo di condono
e, quindi, aspetti rientranti nell'ambito della competenza legislativa della
Regione.
Resta,
comunque, fermo che entrambe le amministrazioni hanno l’obbligo di concludere i
rispettivi procedimenti in tempo utile per giungere ad una definizione
dell’istanza entro il termine fissato dal citato art. 7.
Infatti,
al contrario di quanto sostenuto dal ...OMISSIS... con il motivo di appello
incidentale, l’esame cronologico delle domande può costituire criterio utile
fino alla scadenza del termine fissato dal legislatore.
Scaduto
tale termine, l’amministrazione è inadempiente, tanto che è stata prevista,
dall’art. 7, comma 2, della L.R. n. 10/04, l’applicazione delle le disposizioni
di cui alla
legge regionale 28 novembre 2001, n. 19,
articolo 4, che disciplinano l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte
dell'amministrazione provinciale competente.
Pertanto,
come rilevato dal Tar, se le amministrazioni non dovessero definire le pratiche
entro il predetto termine, l’appellante potrebbe reagire giudizialmente avverso
l’eventuale inerzia.
8.
Il ricorso deve, invece, essere accolto con riferimento alla mancata definizione
delle istanze di condono edilizio, presentate ai sensi delle
leggi n. 47/1985
e
n. 724/1994.
Infatti,
in questo caso il termine del 31 dicembre 2006, previsto dall’art. 9, comma 1,
della L.R. n. 10/2004 non può applicarsi in virtù della specifica previsione,
contenuta nel comma 5, richiamata dal Tar ma non applicata correttamente,
secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli
abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai
vincoli di cui alla
legge n. 47/1985,
articolo 33”.
Il
rinvio contenuto in tale comma è ai tipi di “vincoli” citati nell’art. 33, e non
ai casi di opere non suscettibili di sanatoria a causa dell’inedificabilità
assoluta.
Non
essendo in contestazione che l’immobile in questione sia assoggettato sia a
vincolo paesistico che a vincolo storico – artistico (entrambi richiamati dal
citato art. 33), l’art. 9 della L.R. n. 10/04 e, quindi, il menzionato termine
del 31-12-2006 non si applicano alla fattispecie in esame.
La
mancata applicazione di tale termine non può certo comportare che per tali
domande, risalenti a molti anni addietro, sia ancora pendente un termine,
dovendosi applicare in assenza di specifiche disposizioni i termini generali del
procedimento amministrativo o dei procedimenti edilizi, anche di condono, già
ampiamente scaduti.
In
accoglimento del ricorso, deve, quindi, essere ordinato ad entrambe le
amministrazioni di definire le istanze di condono edilizio, presentate in
relazione al complesso di Villa ...OMISSIS..., assegnando rispettivamente a
Soprintendenza e Comune di Napoli un termine di 60 e 90 giorni dalla
comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente sentenza.
Resta
fermo che, dovendosi concludere al massimo entro dicembre 2006 anche i
procedimenti aperti sulla base della legge n. 326/2003, le amministrazioni
potranno anche esaminare congiuntamente tale istanza nei termini anzidetti.
9.
In conclusione, l’appello deve essere in parte accolto nei termini indicati in
precedenza e deve essere respinto il ricorso in appello incidentale, proposto da
...OMISSIS... ...OMISSIS....
Alla
soccombenza delle due amministrazioni resistenti e del controinteressato
...OMISSIS... ...OMISSIS... seguono le spese di giudizio nella misura indicata
in dispositivo, sussistendo giusti motivi per la compensazione delle spese nei
confronti dei controinteressati non costituiti.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte il
ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, ordina alla Soprintendenza per i beni ambientali ed
architettonici di Napoli e al Comune di Napoli di definire le istanze di condono
edilizio, presentate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94, in relazione al
complesso di Villa ...OMISSIS..., rispettivamente entro il termine di 60 e 90
giorni dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione, della presente
sentenza.
Respinge
il ricorso in appello incidentale, proposto da ...OMISSIS... ...OMISSIS....
Condanna
...OMISSIS... ...OMISSIS..., il Comune di Napoli e la Soprintendenza per i beni
ambientali ed architettonici di Napoli, alla rifusione, in favore del ricorrente
delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e
C.P., a carico di ciascuna parte resistente, compensando le spese con i
controinteressati non costituiti;
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 9-5-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -
Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Roberto Chieppa f.to Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...................20/07/2006..................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 2124/2006
FF
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