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martedì 9 aprile 2013

Non è automatico il porto d'armi per l'ex appuntato dell'Arma in congedo




 
 
  N.   599/2006Reg. Sent.
REPUBBLICA    ITALIANA N.   Reg.Ric.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
L’Aquila
 
ha pronunciato la seguente


     SENTENZA
sul ricorso (n. 284/1998) proposto da ...OMISSIS... ...OMISSIS... -
     contro
- la Prefettura della provincia di L’Aquila, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso la quale è domiciliato in L’Aquila, Portici San Bernardino
            per l’annullamento, previa sospensiva,
- del decreto del prefetto di L’Aquila del 16 gennaio 1998 con cui è stata respinta la sua istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visto il ricorso ed i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione prefettizia.
Vista l’ordinanza n. 203 del 1998, adottata nella Camera di consiglio del  22 aprile 1998, con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa a sostegno delle relative difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Uditi i difensori delle parti in causa come da verbale d’udienza.
Relatore alla Camera di consiglio del 7 dicembre 2005 il dott. Fabio Mattei.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                  FATTO E DIRITTO
1. Con atto di ricorso (n. 284/1998) il sig. ...OMISSIS... ...OMISSIS..., appuntato dell’Arma dei Carabinieri in congedo dal 1 ottobre1993, ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di L’Aquila del 16 gennaio 1998 con cui è stata respinta la sua istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi.
2. Espone di aver prestato servizio in numerosi Uffici tra cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, di aver svolto numerosi compiti di polizia giudiziaria e di essere stato più volte oggetto di minacce unitamente alla propria famiglia da parte di malavitosi residenti in zone adiacenti alla propria residenza.
3. Espone, altresì, di aver chiesto ed ottenuto susseguentemente alla data del suo collocamento in congedo la licenza di porto d’armi valida fino all’anno 1997 e di aver presentato alla scadenza istanza di rinnovo sulla quale l’Amministrazione resistente ha espresso il proprio diniego con il provvedimento oggetto della presente impugnativa.
4. Avverso tale decretoil sig. ...OMISSIS... ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione dell’art. 7 della legge n. 36 del 1990 e del decreto di attuazione n. 371 del 1994, atteso che in violazione della citata normativa il diniego di rinnovo sarebbe stato disposto nei riguardi di persona appartenente alle Forze di polizia cessata dal servizio ed esposta a grave rischio di incolumità personale.
b) Violazione di legge per difetto di motivazione, attesa la genericità delle ragioni giuridiche sottese al disposto diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi.
c) Eccesso di potere per illogicità manifesta e motivazione falsa, per essere il provvedimento fondato su presupposti inconciliabili con la situazione di pericolo esistente per il ricorrente e la sua famiglia.
5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione prefettizia che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza delle dedotte censure.
6. Il ricorso non è suscettibile di positiva definizione.
7. Giova in proposito rilevare che l’art. 7 della legge n. 36 del 1990 dispone che “Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d’armi senza la licenza di cui all’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall’articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione al citato testo unico, ai magistrati dell’ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria dello Stato.
Con decreto del Ministro dell’interno…..sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall’attività svolta nell’ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell’esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dal pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d’armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto d’armi  in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.
Il decreto di cui al coma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio”.
8. Il decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 371, recante regolamento d’attuazione dei commi 2 e 3 del succitato art. 7, ha individuato le categorie di soggetti, tra cui il personale di polizia, ai quali, sebbene cessati dal servizio, possa essere rilasciata la licenza di porto d’armi.
9. Al fine del decidere occorre precipuamente osservare che la richiamata normativa primaria e secondaria riconosce al prefetto la facoltà, e non anche l’obbligo, di concedere le licenze di porto d’armi nei casi di dimostrato bisogno. In tale materia, trattandosi di valutare la sussistenza di una situazione peculiare, quale l’assoluto e certo bisogno del privato di circolare armato, in un contesto ordinamentale che di certo non favorisce il possesso di armi da parte di privati, l’autorità competente gode di amplissima discrezionalità sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità ed irrazionalità e della assoluta mancanza di motivazione.
Nel caso di specie, e segnatamente dal provvedimento oggetto della presente impugnativa tali profili appaiono ictu oculi insussistenti, atteso che il disposto diniego risulta essere stato espresso in data 16.1.1998 in considerazione della decisiva circostanza di fatto rappresentata dal collocamento a riposo del ricorrente nell’anno 1993, dalla conseguente insussistenza di attualità e gravità del rischio dipendente dall’attività di servizio svolta, nonché nel periodo successivo alla cessazione dal servizio di circostanze o accadimenti tali da giustificare la necessità di rilasciare la suddetta  licenza all’odierno ricorrente.
Né il sig. ...OMISSIS... ha provveduto a comprovare o a motivare adeguatamente detta necessità.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, anche le ulteriori censure, inerenti in particolare l’asserito difetto di motivazione, devono ritenersi prive di pregio, in ragione del fatto che dal preambolo del provvedimento prefettizio è dato agevolmente comprendere l’iter logico-giuridico, nonché i presupposti di fatto sottesi al disposto diniego.
10. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti in causa.
                        P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la l’Abruzzo sede di L’Aquila, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2005con l’intervento dei signori:
Dott. Santo Balba  Presidente
Dott. Rolando Speca  Consigliere
Dott. Fabio Mattei  Primo Referendario est.
Pubblicata il 24/07/06








 


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