N. | 599/2006Reg. Sent. | ||||||
REPUBBLICA ITALIANA | N. | Reg.Ric. | |||||
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | |||||||
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
L’Aquila
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
sul ricorso (n. 284/1998) proposto da ...OMISSIS... ...OMISSIS...
-
contro
- la Prefettura della provincia di L’Aquila, in persona del Prefetto pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di L’Aquila presso la quale è domiciliato in L’Aquila, Portici San
Bernardino
per
l’annullamento, previa sospensiva,
- del decreto del prefetto di L’Aquila del 16 gennaio 1998 con
cui è stata respinta la sua istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visto il ricorso ed i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione prefettizia.
Vista l’ordinanza n. 203 del 1998, adottata nella Camera di consiglio del 22
aprile 1998, con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa a sostegno delle relative difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Uditi i difensori delle parti in causa come da verbale d’udienza.
Relatore alla Camera di consiglio del 7 dicembre 2005 il dott. Fabio Mattei.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
E DIRITTO
1. Con atto di ricorso (n. 284/1998) il sig. ...OMISSIS...
...OMISSIS..., appuntato dell’Arma dei Carabinieri in congedo dal 1 ottobre1993,
ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Prefetto
della Provincia di L’Aquila del 16 gennaio 1998 con cui è stata respinta la sua
istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi.
2. Espone di aver prestato servizio in numerosi Uffici tra cui
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, di aver svolto
numerosi compiti di polizia giudiziaria e di essere stato più volte oggetto di
minacce unitamente alla propria famiglia da parte di malavitosi residenti in
zone adiacenti alla propria residenza.
3. Espone, altresì, di aver chiesto ed ottenuto
susseguentemente alla data del suo collocamento in congedo la licenza di porto
d’armi valida fino all’anno 1997 e di aver presentato alla scadenza istanza di
rinnovo sulla quale l’Amministrazione resistente ha espresso il proprio diniego
con il provvedimento oggetto della presente impugnativa.
4. Avverso tale decretoil sig. ...OMISSIS... ha dedotto le
seguenti censure:
a) Violazione dell’art. 7 della legge n. 36 del 1990 e del decreto
di attuazione n. 371 del 1994, atteso che in violazione della
citata normativa il diniego di rinnovo sarebbe stato disposto nei riguardi di
persona appartenente alle Forze di polizia cessata dal servizio ed esposta a
grave rischio di incolumità personale.
b) Violazione di legge per difetto di motivazione,
attesa la genericità delle ragioni giuridiche sottese al disposto diniego di
rinnovo della licenza di porto d’armi.
c) Eccesso di potere per illogicità manifesta e
motivazione falsa, per essere il provvedimento fondato su
presupposti inconciliabili con la situazione di pericolo esistente per il
ricorrente e la sua famiglia.
5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione prefettizia
che ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza delle dedotte censure.
6. Il ricorso non è suscettibile di positiva definizione.
7. Giova in proposito rilevare che l’art. 7 della legge n. 36
del 1990 dispone che “Ai soli fini della difesa personale è consentito il
porto d’armi senza la licenza di cui all’articolo 42 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre
che alle persone contemplate dall’articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, recante regolamento di esecuzione al citato testo unico, ai magistrati
dell’ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo
organico, al personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria
dello Stato.
Con decreto del Ministro dell’interno…..sono individuate le categorie di
persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall’attività svolta
nell’ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o
nell’esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dal pagamento
della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di
porto d’armi. Sono fatte salve le
disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto d’armi in servizio nonché
di concessione gratuita della licenza.
Il decreto di cui al coma 2 stabilisce altresì le condizioni di
applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio”.
8. Il decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 371, recante
regolamento d’attuazione dei commi 2 e 3 del succitato art. 7, ha individuato le
categorie di soggetti, tra cui il personale di polizia, ai quali, sebbene
cessati dal servizio, possa essere rilasciata la licenza di porto d’armi.
9. Al fine del decidere occorre precipuamente osservare che la
richiamata normativa primaria e secondaria riconosce al prefetto la facoltà, e
non anche l’obbligo, di concedere le licenze di porto d’armi nei casi di
dimostrato bisogno. In tale materia, trattandosi di valutare la sussistenza di
una situazione peculiare, quale l’assoluto e certo bisogno del privato di
circolare armato, in un contesto ordinamentale che di certo non favorisce il
possesso di armi da parte di privati, l’autorità competente gode di amplissima
discrezionalità sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della
manifesta illogicità ed irrazionalità e della assoluta mancanza di motivazione.
Nel caso di specie, e segnatamente dal provvedimento oggetto della presente
impugnativa tali profili appaiono ictu oculi insussistenti, atteso che
il disposto diniego risulta essere stato espresso in data 16.1.1998 in
considerazione della decisiva circostanza di fatto rappresentata dal
collocamento a riposo del ricorrente nell’anno 1993, dalla conseguente
insussistenza di attualità e gravità del rischio dipendente dall’attività di
servizio svolta, nonché nel periodo successivo alla cessazione dal servizio di
circostanze o accadimenti tali da giustificare la necessità di rilasciare la
suddetta licenza all’odierno ricorrente.
Né il sig. ...OMISSIS... ha provveduto a comprovare o a motivare adeguatamente
detta necessità.
Pertanto, ad avviso del Tribunale, anche le ulteriori censure, inerenti in
particolare l’asserito difetto di motivazione, devono ritenersi prive di pregio,
in ragione del fatto che dal preambolo del provvedimento prefettizio è dato
agevolmente comprendere l’iter logico-giuridico, nonché i presupposti di fatto
sottesi al disposto diniego.
10. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere
respinto.
11. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere
integralmente compensati fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la l’Abruzzo sede di L’Aquila,
respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2005con
l’intervento dei signori:
Dott. Santo Balba Presidente
Dott. Rolando Speca Consigliere
Dott. Fabio Mattei Primo Referendario est.
Pubblicata il 24/07/06
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