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martedì 9 aprile 2013

Multe salate per i bagnini che si allontanano dalla postazione di salvataggio




Nuova pagina 1
Cass. civ. Sez. I, 12-06-2006, n. 13589
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
su ricorso iscritto al n. 25800 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002, proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, UFFICIO DELLA CAPITANERIA DEL PORTO DI GENOVA, in persona del legale rappresentante, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello stato e da questa rappresentato e difeso;
- ricorrente -
contro
-
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 4527 del 27 - 30 ottobre 2001;
Udita, all'udienza del 13 aprile 2006, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte;
Uditi l'avv. Romano, per il controricorrente, e il P.M. Dr. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di Pace di Genova ha accolto l'opposizione di B.T., assistente alla balneazione presso lo stabilimento "...OMISSIS...", alla ingiunzione della locale Capitaneria del porto di pagare L. 2.000.000, per infrazione dell'art. 1164 c.n., perchè, violando l'art. 5, comma 1, n. 1 e 3, dell'ordinanza n. 87/98 del Comandante del Porto, "non stazionava nella postazione da bagnino, pur essendovi in mare bagnanti e surfisti". Il Giudice adito, compensando le spese di causa e senza esaminare i profili di merito del ricorso, ha ritenuto fondati due motivi pregiudiziali della opposizione, che aveva tra l'altro dedotto la tardività dell'ordinanza emessa oltre il termine di trenta giorni della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, affermando che l'ordine regolante la balneazione del Comandante del Porto si rivolgeva soltanto ai concessionari di stabilimenti balneari e non ai bagnini o agli assistenti alla balneazione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con due motivi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il suo ufficio periferico Capitaneria del porto di Genova e il B. si è difeso con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso premette che il B. fu sanzionato perchè adibito ad altre mansioni in luogo di quelle di vigilanza e che egli nelle sue difese aveva affermato che il servizio poteva essere garantito anche da altri bagnini al servizio di concessionari vicini.
1.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 3, 18 e 28, dalla sentenza che ha ritenuto che l'ordinanza ingiunzione dovesse essere emessa entro un termine prefissato per legge, senza chiarire quale sia tale termine e in quale norma lo stesso è previsto nè rilevare che le sanzioni sono solo soggette a prescrizione quinquennale.
Altrettanto errata è la statuizione del Giudice di Pace sul fatto che l'ordinanza non osservata della Capitaneria avrebbe avuto come unici destinatari i concessionari e non gli assistenti alla balneazione, ai quali è invece espressamente diretto l'ordine di non allontanarsi dalla postazione di servizio, di cui all'art. 5 del provvedimento inosservato.
La norma consente ai concessionari di consorziarsi per un fronte di mare inferiore a mt. 80, ma tale deroga ai doveri individuali deve essere autorizzata e nel caso nessuna motivazione è data dal Giudice di Pace.
1.2. In secondo luogo, si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 156 c.p.c., comma 2, perchè non vi è stata lettura del dispositivo dal Giudice di Pace, come risulta dallo stesso verbale di udienza, in violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7.
Il controricorrente contesta entrambi i motivi di ricorso, deducendo che il termine di trenta giorni è applicabile a tutti i procedimenti amministrativi e che l'ordinanza non adempiuta è diretta ai soli concessionari e non ai bagnini; sul piano processuale rileva la incomprensibilità del motivo relativo alla omessa lettura del dispositivo, posto che i ricorrenti affermano di non avere mai avuto copia del verbale di udienza cui si rifanno per impugnare la sentenza.
2.1. Il secondo motivo di ricorso, pregiudiziale al primo, perchè la nullità della sentenza osterebbe alla stessa valutazione delle censure di merito contenute nella residua impugnativa, è infondato.
Dallo svolgimento del processo della sentenza oggetto di ricorso risulta che, all'udienza del 27 ottobre 2001, "svoltasi la discussione, il Giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo".
L'affermazione che precede costituisce attestazione dell'avvenuto rispetto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 7, proveniente da un pubblico ufficiale che riporta un fatto da lui compiuto,- ciò determina la presunzione di regolarità del procedimento, che può essere superata dall'interessato solo a mezzo di querela di falso di quanto riportato in sentenza, nei modi di cui all'art. 221 c.p.c. (Cass. 22 luglio 2005 n. 15366, 1 agosto 2003 n. 11714 e 27 febbraio 2003 n. 2959).
La detta querela, proponibile anche nel giudizio di Cassazione quando concerne documenti attinenti al procedimento che debbano essere prodotti nel giudizio di legittimità e non atti che il Giudice di merito ha posto a fondamento della sua decisione (Cass. 4 novembre 2001 n. 1414), è l'unico mezzo idoneo ad accertare la omessa lettura del dispositivo denunciata nel caso, la quale determinerebbe la nullità della sentenza (Cass. 25 agosto 2005 n. 17288), nessun rilievo avendo la mancanza in atti del foglio sul quale il dispositivo letto sarebbe stato scritto, potendosi la lettura dedurre anche da altri atti o documenti del processo (Cass. 8 marzo 2005 n. 4970).
La mancata proposizione della querela di falso comporta che la lettura del dispositivo in udienza attestata in sentenza debba ritenersi veritiera e determina la infondatezza del secondo motivo di ricorso, che deve quindi respingersi.
2.2. E' invece fondato e va accolto il primo motivo di ricorso, sia in ordine al termine di trenta giorni che il Giudice di Pace definisce perentorio e applicabile anche nel procedimento amministrativo concluso dalla emissione della ordinanza ingiunzione, che per la interpretazione data dallo stesso Giudice della ordinanza non osservata dal controricorrente, il cui testo è riportato nella sentenza impugnata.
La prevalente giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente il seguente principio di diritto "In tema di opposizione a sanzioni amministrative, non trova applicazione il termine di trenta giorni stabilito in via generale dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, per la conclusione di tale procedimento amministrativo", in considerazione delle particolari caratteristiche di questo e dei tempi necessari per l'istruzione dello stesso, che può comportare anche l'audizione del ricorrente e altri adempimenti (Cass. 26 agosto 2005 n. 17386, 28 dicembre 2004 n. 24053, 10 novembre 2004 n. 21406, 24 gennaio 2004 n. 874, tra molte).
In tale contesto deve poi rilevarsi che, per le sanzioni amministrative previste nel regolamento di attuazione del codice della navigazione in rapporto agli aerei non di linea, si è espressamente previsto dal D.M. 18 giugno 1981, art. 56, successivamente modificato, il termine di novanta giorni tra l'accertamento della inosservanza e la notifica dell'atto di contestazione degli estremi della violazione, così prevedendosi con specifica norma un termine diverso applicabile in tali fattispecie, ma non in quella per cui è causa.
In rapporto poi all'interpretazione che il Giudice di Pace ha dato dell'ordinanza che si afferma non osservata nella fattispecie, interamente riportata nella sentenza impugnata, dal tenore letterale di essa appare indubbio che tra i destinatari degli ordini che contiene vi sono con i concessionari degli stabilimenti, gli assistenti e/o bagnini, dei quali sono indicate alcune condotte che possono tenersi solo nell'esercizio delle loro mansioni, la cui omissione è punita con sanzione pecuniaria.
Tra le condotte da tenere dagli assistenti o bagnini vi è quella di stazionare nella postazione di salvataggio, dalla quale il B. si è indebitamente allontanato, non osservando in tal modo la ordinanza in violazione dell'art. 1164 c.n..
In tale contesto, è sicuramente errata la sentenza impugnata che, per i due profili sopra riportati, non può che essere cassata.
In ordine poi agli altri motivi di opposizione non esaminati nella sentenza impugnata e riportati in ricorso, gli stessi sono irrilevanti in questa sede e per la disposta cassazione potranno essere oggetto del futuro giudizio di rinvio.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e il secondo rigettato; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve rinviarsi al Giudice di Pace di Genova in persona di diverso magistrato, perchè si uniformi ai principi enunciati sul termine entro il quale va emessa l'ordinanza ingiunzione e nella interpretazione dell'ordinanza che si assume disattesa e provveda anche sugli altri motivi di opposizione e sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di Pace di Genova in persona di diverso magistrato anche per le spese di questa fase.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006

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