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Carabinieri: il trattamento retributivo deve essere equiparato al pari grado P.S.
(Corte dei Conti, Sezione I^ appello, Sentenza 9.6.2006 n° 177 - Giovanni Dami)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dal Sigg.ri Magistrati
dott. Tullio Simonetti
|
Presidente
|
dott. Antonio Vetro
|
Consigliere
|
dott.ssa M. Teresa Arganelli
|
Consigliere
|
dott. Davide Morgante
|
Consigliere
|
dott.ssa Piera Maggi
|
Consigliere rel.
|
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 177/2006/A)
nel
giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 23471 del registro di
Segreteria, proposto dal sig. M.T., rappresentato e difeso dall'avvocato
M.M. avverso la sentenza n. xx02 del 28.9.2004, resa dalla Sezione
Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna;
Visti gli atti di causa;
Uditi,
nella pubblica udienza del 9 giugno 2006, il relatore Consigliere
dott.ssa Piera Maggi, parte appellante a mezzo dell'avv. M.M..
FATTO:
Il
Sig. M.T., Maresciallo Capo in congedo dell'Arma dei Carabinieri,
elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. M.M., che
lo rappresenta e difende giusta delega a margine del gravame, ha
presentato ricorso avverso la Sentenza n, xx02/04/M, pubblicata il
28.9.2004, mai notificata, con la quale la Sezione Giurisdizionale per
la Regione Emilia Romagna della Corte dei Conti ha respinto il ricorso
volto ad ottenere l'equiparazione del trattamento retributivo e quindi
della pensione, al trattamento dei sottufficiali di pari grado della
Polizia di Stato, ai sensi della L. 121/81, della sentenza della Corte
costituzionale n. 277/91, del D.L. n. 5 de1 1992, convertito con L. n.
216/92.
Osserva
parte appellante che la sentenza sopra indicata ha respinto il ricorso
proposto dal M.lo Capo in congedo M.T., che chiedeva il riconoscimento
del diritto ad equiparare il proprio trattamento stipendiale di base, ai
fini pensionistici, al trattamento dei sottufficiali di pari grado
della Polizia di Stato. Egli, infatti, è stato posto in congedo il
14.7.1981, in vigenza della L. 1°.4.1981 n. 121, che ha statuito,
appunto, la equiparazione delle posizioni stipendiali dei sottufficiali
dell'Arma dei Carabinieri a quelle dei pari grado della Polizia di
Stato.
Il
Giudice Unico ha ritenuto di conformarsi alla statuizione delle Sezioni
Riunite della Corte che, con Sentenza n. 11/QM/2003, avevano precisato
come l'equiparazione in base alla L. n. 216/92 fosse da attribuire solo a
coloro che avessero ottenuto gli arretrati retributivi a seguito di
determinazione della base pensionabile.
Parte appellante ritiene errata la suddetta motivazione in diritto per i seguenti motivi.
La
Corte Costituzionale, a distanza di dieci anni dalla promulgazione
della L. 121/81, con sentenza n. 277 del 12.6.1991, ha dichiarato
illegittimo l'art. 43 co. 17 della norma, e l'allegata sua tabella C,
che non contemplavano la qualifica di ispettore, e le corrispondenze in
1° grado per l'Arma dei Carabinieri.
Per
effetto dell'annullamento, espunta dall'ordinamento legislativo la
suddetta tabella, il legislatore ha dovuto colmare la lacuna formatasi
nella L. n. 121/81, con la nuova formazione di una tabella che
comprendesse anche la qualifica dimenticata.
Vi
ha quindi provveduto con il D.L. n. 5/92, convertito con L. n. 216 del
6.3.1992 fissando la decorrenza dei nuovi trattamenti:
- dal 1.1.1992 per tutti i sottufficiali che non avevano proposto un giudizio dinanzi la magistratura;
-
dalla data di pubblicazione delle Sentenze, per coloro che avevano già
avuto una statuizione favorevole del Giudice amministrativo.
La
suddetta norma è stata altresì applicata dall'Amministrazione anche ai
sottufficiali che, non promotori di alcun giudizio, erano in servizio al
20.6.1986, Cioè nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione
della Sent. 277/91 della Consulta.
Per
coloro, come il ricorrente, che erano in servizio all'entrata in vigore
della L. n. 121/81, ma non più al 20.6.19861 l'amministrazione della
Difesa non ha invece inteso provvedere all'equiparazione,
costringendolii a ricorrere dinanzi la Corte dei Conti.
La Sezione regionale competente ha statuito negativamente con la sentenza oggi impugnata.
Il
Giudice Unico ha sostanzialmente statuito che il M.T., ancorché posto
in congedo anteriormente alla pubblicazione della L. n. 216/92, nonché
nel termine in essa contenuto del 1.1.1992, non avendo avuto alcuna
statuizione favorevole dagli organi giurisdizionali, né avendo
dimostrato di avere usufruito di arretrati retributivi, non aveva
diritto all'equiparazione richiesta poiché il beneficio, al dì del
pensionamento, non era entrato a far parte della base stipendiale. Parte
appellante insiste al riguardo nel considerare che la sentenza della
Corte Costituzionale n. 277 del 3-12.6.1991 aveva dichiarato, come già
detto, l'incostituzionalità dell'art. 43 co. 17 della L. 121/81, e non
solo dell'allegata tabella C alla stessa legge, come sostituita
dall'art.9 della L. n. 569/82 e della nota in calce alla tabella, nella
parte in cui non includeva il ruolo degli Ispettori di Polizia nella
tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari
dell'Arma, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le
funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma.
Detta
Sentenza non sarebbe di tipo additivo, ma avrebbe semplicemente
cancellato dall'ordinamento un articolo di legge. E tale effetto non
potrebbe essere contestato né essere oggetto di diversa interpretazione.
Pertanto,
con la pubblicazione della sentenza n. 277/91, che ha dichiarato
incostituzionali norme relative alla l. 121/81, i sottufficiali
dell'Arma in servizio permanente al momento dell'entrata in vigore della
legge stessa (1.4.1981), come il ricorrente, avrebbero acquisito un
diritto soggettivo pieno, di natura patrimoniale, alla riliquidazione
del loro trattamento economico, sulla base della equiparazione
retributiva con i pari grado o qualifica del personale della Polizia di
Stato.
E
non potrebbe pregiudicare tale diritto il fatto che detto
riconoscimento sia avvenuto a distanza di un decennio. Infatti, per
effetto della sentenza cosiddetta "creativa" della Corte Costituzionale,
l'art. 43 co. 17 e la conseguente tabella C allegata alla l. n. 121/81
sono stati ab initio sostituiti nella nuova formula indicata dalla Consulta.
La
sopravvenuta l. n. 216/92, su cui il giudice di primo grado ha basato
la reiezione del ricorso, rappresenterebbe, pertanto, il successivo
rimedio del legislatore per risolvere la "dimenticanza" contenuta nella
tabella C allegata alla l. n. 121/81, come già rilevato, fermo restando
il diritto sopra precisato.
Con
la normativa intervenuta, dunque, il legislatore ha predisposto una
nuova tabella ed altresì stabilito le decorrenze dei miglioramenti
economici per i sottufficiali dell'Arma e della Polizia di Stato. Ma
tutto ciò non avrebbe minimamente limitato o abrogato il diritto
all'equiparazione sorto in capo ai sottufficiali che, come il
ricorrente, erano in servizio al dì dell'entrata in vigore della L. n.
121/81. Essi avrebbero, pertanto, diritto all'equiparazione della base
pensionabile e conseguentemente del proprio trattamento di pensione, in
virtù del diritto riconosciuto dalla predetta legge, con la decorrenza
statuita dalla L. 216/92 (1.1.1992). Che la L. n. 216/92 stabilisca
solamente la decorrenza economica, senza scalfire il diritto
all'equiparazione, è principio statuito dalla Corte Costituzionale
stessa, che con la successiva sentenza n. 455/93, confermando la
Sentenza n. 277/91, ha inteso statuire in ordine all'equiparazione tra i
gradi dei sottufficiali dei Carabinieri e le qualifiche del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato, anche se nulla ha scritto in merito
alla omogeneizzazione retributiva. A ciò avrebbe fatto fronte il
legislatore con la L. n. 216/92, la quale varrebbe quindi unicamente
come determinante la data di decorrenza degli effetti economici
dell'equiparazione già sanciti con la L. n. 121/81, per il personale in
servizio o in quiescenza che non aveva precedentemente ottenuto un
giudicato in merito alla mancata equiparazione.
Sarebbe
pertanto errata la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Anche la data del 20 giugno 1986, definita dalla legge 216/921 prendendo
come spunto la pubblicazione della Sentenza n. 277/91 della Consulta,
non andrebbe individuata come un termine di prescrizione del diritto
degli interessati a conseguire i benefici economici stabiliti dalla
legge stessa, ma come prima spiegato, sarebbe stata creata per regolare
la corresponsione degli adeguamenti economici ad esso conseguenti.
Stabilito,
dunque, il diritto anche in capo al ricorrente, ad ottenere
l'equiparazione, parte appellante ritiene egualmente errata la
motivazione contenuta in sentenza, laddove il Giudice Unico statuisce
che al Sig. M.T. non spetta l'equiparazione per non aver mai avuto sulla
base pensionabile i relativi arretrati retributivi. Ciò secondo il
principio per cui si avrebbe diritto alla pensione in base all'ultimo
stipendio e livello retributivo (art. 53 del D.P.R. 1092/73). In realtà,
secondo parte appellante, a tutti i cittadini deve essere assicurata la
pensione che si ha diritto di percepire, non quella che risultava al dì
del congedo. E ciò soprattutto quando, dopo dieci anni, la Consulta ha
dichiarato un diritto che non può negarsi e va comunque riconosciuto ab initio.
E
nulla impedirebbe agli Enti di provenienza, nonché all'Ente erogatore
della pensione, di procedere di nuovo al calcolo della base
pensionabile, provvedendo all'equiparazione richiesta, e quindi di
riliquidare la pensione con effetto dal 1.1.1992.
E
sulla base di quanto sopra esposto, la difesa non concorda con quanto
statuito dalle SS.RR. nella sentenza n. 11/03/QM, allorché limita
l'equiparazione, sotto l'aspetto economico, ai sottufficiali che, in
servizio dall'entrata in vigore della L. n. 121/81, abbiano percepito
gli arretrati retributivi conseguenti all'equiparazione, conclusione cui
in sostanza è pervenuta anche la Sentenza impugnata. Ciò, infatti,
significherebbe innanzitutto escludere dal beneficio tutti i
sottufficiali che in servizio all'entrata in vigore della legge e fino
al 20.6.1986 non potevano aver goduto dei benefici economici perché non
compresi, illegittimamente, nella tabella c) della legge predetta
insieme agli Ispettori della Polizia di Stato. Ma, come già detto, ad
essi il diritto all'equiparazione è stato riconosciuto ex tunc per
effetto della sent. n. 277/91 della corte costituzionale. Pertanto
saremmo in presenza di titolari di un diritto riconosciuto a distanza di
un decennio, che non potrebbe però essere ora attuato perché, quando
non era stato ancora riconosciuto, i destinatari non hanno percepito le
rispettive retribuzioni che dovevano essere invece riconosciute.
A
conforto della suddetta tesi difensiva starebbe la giurisprudenza
favorevole delle Sezioni territoriali, già citata nella memoria
difensiva in data 5.5.2004, prodotta in sede di giudizio di primo grado,
cui si aggiunge: Sez. Regione Puglia, Sent. n. 556/00, n. 282 e n.
302/01, Sez. Regione Lazio, Sent. n. 1968 e 2726/04; Sez. Regione
Toscana, Sent. n. 74/04/PM; nonché giurisprudenza di codeste sezioni
Centrali: per tutte, Il Sez. Sent n. 69/03/A e da ultimo, la sent. n.
64/04/A. Alcune delle sentenze citate, sono successive alla pronuncia
delle SS.RR..
Parte
appellante chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso, affinché, in
riforma della sentenza impugnata sia dichiarato il diritto del
ricorrente, sottufficiale dei Carabinieri in servizio al dì dell'entrata
in vigore della L. n. 121/81, all'equiparazione retributiva alle
qualifiche corrispondenti del personale della Polizia di Stato, come
disposta dalla legge stessa, con conseguente ricalcolo della base
stipendiale ai fini della pensione e riliquidazione della pensione
stessa a far data dal congedo (14.7.1981).
In
via gradata, dal quinquennio anteriore a1 l°-1-1992, dal quinquennio
anteriore alla domanda di riliquidazione o, infine, dal 1.1.1992, come
fissato dalla L. n. 216/92. Con riconoscimento anche del diritto agli
interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolare sugli
arretrati della pensione che saranno liquidati sino al soddisfo.
Alla
pubblica udienza parte appellante ha ribadito la richiesta scritta
tornando a segnalare giurisprudenza favorevole alla propria tesi pur
dopo la sentenza delle SS.RR.
DIRITTO
Il
riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento
pensionistico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri al personale
della Polizia di Stato è stato già esaminato dalla II Sezione e risolto
affermativamente con una serie di sentenze (ex multis n.
64/2009, n. 135/2005, n. 43/006, n. 135/2006), e quindi, con un
orientamento ormai pacifico e costante da cui questo Collegio non
ritiene di doversi discostare.
Si
osserva, infatti, che la declaratoria dell'illegittimità delle
disposizioni oggetto della sentenza n. 277/1991 ha determinato il
conseguente espandersi del principio di equiparazione, secondo la
omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e
quelle dei sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Trattasi di un diritto che scaturisce ex se dalla normativa
allora vigente così come modificata a seguito della pronuncia n.
277/1991 della Corte Costituzionale. L'insorgenza, peraltro, di questo
diritto non presupponeva un preventivo intervento del legislatore, che
ne avesse fatto oggetto di una previsione esplicita, essendo tale
diritto giustificato dalla rilettura dell'art. 43, comma 17, della legge
n. 121 del 1.4.1981, alla luce della sentenza più volte citata della
Corte Costituzionale. Peraltro la legge n. 216/92 non ha alcuna
efficacia preclusiva dell'equiparazione del corrispondente personale
della Polizia di Stato ai sottufficiali dell'Arma cessati nella vigenza
della legge n. 121/81, ma anteriormente all'1.1.1992, e che, prima di
tale data, non abbiano fatto ricorso per ottenere l'auspicata
equiparazione, discendendo il loro diritto all'equiparazione in parola
direttamente dalla normativa dichiarata incostituzionale, quale si è
venuta modellando con la sentenza n. 277 del 1991.
In realtà la ratio
della legge n. 216/1992 va individuata nell'esigenza di reperire le
risorse per dare copertura agli oneri finanziari derivanti dalle
pronunce giurisdizionali già emesse e di fissare, in relazione agli
equilibri del bilancio, la decorrenza per la generalità delle altre
forze di Polizia dell'erogazione dei miglioramenti già riconosciuti al
personale delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato; e di
conseguenza ai sottufficiali dell'Arma in congedo già prima del
20.6.1986 va riconosciuto il trattamento economico retributivo
corrispondente agli appartenenti alla qualifica della Polizia di Stato
quanto gli effetti economici dall'1.1.1992, mentre agli effetti
giuridici, dall'entrata in vigore della legge n. 121/1981. Peraltro,
anche la sentenza n. 11/2003/Q.M. delle Sezioni Riunite, che ha risolto
in senso negativo il quesito “se ai sottufficiali dell'Arma dei
Carabinieri in servizio alla data di entrata in vigore della legge n.
121/81, ma cessati dal servizio anteriormente all'1.1.1992, debba
riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere
da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico
previsto per gli ispettori della Polizia di Stato”, non può ritenersi in
contrasto con l'orientamento giurisprudenziale citato in quanto, come
già ribadito, il diritto del sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri,
ancorché non ricorrente ed in servizio alla data di entrata in vigore
della legge n. 121/1981 a seguito della sentenza n. 277 del 1991, fa
parte del patrimonio dello stesso sottufficiale in quanto la
declaratoria di incostituzionalità coinvolge i rapporti giuridici non
ancora esauriti, come quello in esame, con il solo limite derivante,
come sopra esposto, dalla legge n. 216 del 1992.
Si
osserva al riguardo che se pure il M.T. si è attivato solo nel 1998, la
sentenza, sul punto non appellata, ha superato il problema della
eccepita prescrizione considerando il rapporto in questione non esaurito
e basando il proprio diniego solo sulla sentenza delle SS.RR. n.
11/QM/2003 cosicché il punto non è oggetto del presente giudizio.
Pertanto
l'appello va accolto con il riconoscimento del diritto del Mar.llo capo
M.T. alla riliquidazione del trattamento pensionistico a lui spettante
con l'applicazione dell'equiparazione giuridica alla qualifica
corrispondente al personale della Polizia di Stato ai sensi della legge
n. 121 del 1981 e con decorrenza degli effetti dall'1.1.1992, nonché al
maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria a
decorrere dall'1.1.1992, ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge 448
del 1998.
Spese compensate.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione
reiette
ACCOGLIE:
1'appello
in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe e, per l'effetto la
annulla con il riconoscimento del diritto del Mar.llo capo. M.T. alla
riliquidazione del trattamento pensionistico a lui spettante con
l'applicazione dell'equiparazione giuridica alla qualifica
corrispondente al personale della Polizia di Stato ai sensi della legge
n. 121 del 1981 e con decorrenza degli effetti dall'1.1.1992, nonché al
maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria a
decorrere dall'1.1.1992 e dalla scadenza dei singoli ratei da erogare,
ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge n. 448 del 1998.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2006.
L'Estensore Il Presidente
F.to Piera MAGGI F.to Tullio SIMONETTI
Depositata in Segreteria il 4/09/2006
Il Dirigente F.to Maria FIORAMONTI
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