Translate

martedì 9 aprile 2013

Carabinieri: il trattamento retributivo deve essere equiparato al pari grado P.S.









Nuova pagina 2

Nuova pagina 1
Carabinieri: il trattamento retributivo deve essere equiparato al pari grado P.S.
(Corte dei Conti, Sezione I^ appello, Sentenza 9.6.2006 n° 177 - Giovanni Dami)




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dal Sigg.ri Magistrati
dott. Tullio Simonetti
Presidente
dott. Antonio Vetro
Consigliere
dott.ssa M. Teresa Arganelli
Consigliere
dott. Davide Morgante
Consigliere
dott.ssa Piera Maggi
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 177/2006/A)
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 23471 del registro di Segreteria, proposto dal sig. M.T., rappresentato e difeso dall'avvocato M.M. avverso la sentenza n. xx02 del 28.9.2004, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2006, il relatore Consigliere dott.ssa Piera Maggi, parte appellante a mezzo dell'avv. M.M..
FATTO:
Il Sig. M.T., Maresciallo Capo in congedo dell'Arma dei Carabinieri, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. M.M., che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del gravame, ha presentato ricorso avverso la Sentenza n, xx02/04/M, pubblicata il 28.9.2004, mai notificata, con la quale la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna della Corte dei Conti ha respinto il ricorso volto ad ottenere l'equiparazione del trattamento retributivo e quindi della pensione, al trattamento dei sottufficiali di pari grado della Polizia di Stato, ai sensi della L. 121/81, della sentenza della Corte costituzionale n. 277/91, del D.L. n. 5 de1 1992, convertito con L. n. 216/92.
Osserva parte appellante che la sentenza sopra indicata ha respinto il ricorso proposto dal M.lo Capo in congedo M.T., che chiedeva il riconoscimento del diritto ad equiparare il proprio trattamento stipendiale di base, ai fini pensionistici, al trattamento dei sottufficiali di pari grado della Polizia di Stato. Egli, infatti, è stato posto in congedo il 14.7.1981, in vigenza della L. 1°.4.1981 n. 121, che ha statuito, appunto, la equiparazione delle posizioni stipendiali dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri a quelle dei pari grado della Polizia di Stato.
Il Giudice Unico ha ritenuto di conformarsi alla statuizione delle Sezioni Riunite della Corte che, con Sentenza n. 11/QM/2003, avevano precisato come l'equiparazione in base alla L. n. 216/92 fosse da attribuire solo a coloro che avessero ottenuto gli arretrati retributivi a seguito di determinazione della base pensionabile.
Parte appellante ritiene errata la suddetta motivazione in diritto per i seguenti motivi.
La Corte Costituzionale, a distanza di dieci anni dalla promulgazione della L. 121/81, con sentenza n. 277 del 12.6.1991, ha dichiarato illegittimo l'art. 43 co. 17 della norma, e l'allegata sua tabella C, che non contemplavano la qualifica di ispettore, e le corrispondenze in 1° grado per l'Arma dei Carabinieri.
Per effetto dell'annullamento, espunta dall'ordinamento legislativo la suddetta tabella, il legislatore ha dovuto colmare la lacuna formatasi nella L. n. 121/81, con la nuova formazione di una tabella che comprendesse anche la qualifica dimenticata.
Vi ha quindi provveduto con il D.L. n. 5/92, convertito con L. n. 216 del 6.3.1992 fissando la decorrenza dei nuovi trattamenti:
-          dal 1.1.1992 per tutti i sottufficiali che non avevano proposto un giudizio dinanzi la magistratura;
-          dalla data di pubblicazione delle Sentenze, per coloro che avevano già avuto una statuizione favorevole del Giudice amministrativo.
La suddetta norma è stata altresì applicata dall'Amministrazione anche ai sottufficiali che, non promotori di alcun giudizio, erano in servizio al 20.6.1986, Cioè nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione della Sent. 277/91 della Consulta.
Per coloro, come il ricorrente, che erano in servizio all'entrata in vigore della L. n. 121/81, ma non più al 20.6.19861 l'amministrazione della Difesa non ha invece inteso provvedere all'equiparazione, costringendolii a ricorrere dinanzi la Corte dei Conti.
La Sezione regionale competente ha statuito negativamente con la sentenza oggi impugnata.
Il Giudice Unico ha sostanzialmente statuito che il M.T., ancorché posto in congedo anteriormente alla pubblicazione della L. n. 216/92, nonché nel termine in essa contenuto del 1.1.1992, non avendo avuto alcuna statuizione favorevole dagli organi giurisdizionali, né avendo dimostrato di avere usufruito di arretrati retributivi, non aveva diritto all'equiparazione richiesta poiché il beneficio, al dì del pensionamento, non era entrato a far parte della base stipendiale. Parte appellante insiste al riguardo nel considerare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 3-12.6.1991 aveva dichiarato, come già detto, l'incostituzionalità dell'art. 43 co. 17 della L. 121/81, e non solo dell'allegata tabella C alla stessa legge, come sostituita dall'art.9 della L. n. 569/82 e della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includeva il ruolo degli Ispettori di Polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma.
Detta Sentenza non sarebbe di tipo additivo, ma avrebbe semplicemente cancellato dall'ordinamento un articolo di legge. E tale effetto non potrebbe essere contestato né essere oggetto di diversa interpretazione.
Pertanto, con la pubblicazione della sentenza n. 277/91, che ha dichiarato incostituzionali norme relative alla l. 121/81, i sottufficiali dell'Arma in servizio permanente al momento dell'entrata in vigore della legge stessa (1.4.1981), come il ricorrente, avrebbero acquisito un diritto soggettivo pieno, di natura patrimoniale, alla riliquidazione del loro trattamento economico, sulla base della equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della Polizia di Stato.
E non potrebbe pregiudicare tale diritto il fatto che detto riconoscimento sia avvenuto a distanza di un decennio. Infatti, per effetto della sentenza cosiddetta "creativa" della Corte Costituzionale, l'art. 43 co. 17 e la conseguente tabella C allegata alla l. n. 121/81 sono stati ab initio sostituiti nella nuova formula indicata dalla Consulta.
La sopravvenuta l. n. 216/92, su cui il giudice di primo grado ha basato la reiezione del ricorso, rappresenterebbe, pertanto, il successivo rimedio del legislatore per risolvere la "dimenticanza" contenuta nella tabella C allegata alla l. n. 121/81, come già rilevato, fermo restando il diritto sopra precisato.
Con la normativa intervenuta, dunque, il legislatore ha predisposto una nuova tabella ed altresì stabilito le decorrenze dei miglioramenti economici per i sottufficiali dell'Arma e della Polizia di Stato. Ma tutto ciò non avrebbe minimamente limitato o abrogato il diritto all'equiparazione sorto in capo ai sottufficiali che, come il ricorrente, erano in servizio al dì dell'entrata in vigore della L. n. 121/81. Essi avrebbero, pertanto, diritto all'equiparazione della base pensionabile e conseguentemente del proprio trattamento di pensione, in virtù del diritto riconosciuto dalla predetta legge, con la decorrenza statuita dalla L. 216/92 (1.1.1992). Che la L. n. 216/92 stabilisca solamente la decorrenza economica, senza scalfire il diritto all'equiparazione, è principio statuito dalla Corte Costituzionale stessa, che con la successiva sentenza n. 455/93, confermando la Sentenza n. 277/91, ha inteso statuire in ordine all'equiparazione tra i gradi dei sottufficiali dei Carabinieri e le qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, anche se nulla ha scritto in merito alla omogeneizzazione retributiva. A ciò avrebbe fatto fronte il legislatore con la L. n. 216/92, la quale varrebbe quindi unicamente come determinante la data di decorrenza degli effetti economici dell'equiparazione già sanciti con la L. n. 121/81, per il personale in servizio o in quiescenza che non aveva precedentemente ottenuto un giudicato in merito alla mancata equiparazione.
Sarebbe pertanto errata la motivazione contenuta nella sentenza impugnata. Anche la data del 20 giugno 1986, definita dalla legge 216/921 prendendo come spunto la pubblicazione della Sentenza n. 277/91 della Consulta, non andrebbe individuata come un termine di prescrizione del diritto degli interessati a conseguire i benefici economici stabiliti dalla legge stessa, ma come prima spiegato, sarebbe stata creata per regolare la corresponsione degli adeguamenti economici ad esso conseguenti.
Stabilito, dunque, il diritto anche in capo al ricorrente, ad ottenere l'equiparazione, parte appellante ritiene egualmente errata la motivazione contenuta in sentenza, laddove il Giudice Unico statuisce che al Sig. M.T. non spetta l'equiparazione per non aver mai avuto sulla base pensionabile i relativi arretrati retributivi. Ciò secondo il principio per cui si avrebbe diritto alla pensione in base all'ultimo stipendio e livello retributivo (art. 53 del D.P.R. 1092/73). In realtà, secondo parte appellante, a tutti i cittadini deve essere assicurata la pensione che si ha diritto di percepire, non quella che risultava al dì del congedo. E ciò soprattutto quando, dopo dieci anni, la Consulta ha dichiarato un diritto che non può negarsi e va comunque riconosciuto ab initio.
E nulla impedirebbe agli Enti di provenienza, nonché all'Ente erogatore della pensione, di procedere di nuovo al calcolo della base pensionabile, provvedendo all'equiparazione richiesta, e quindi di riliquidare la pensione con effetto dal 1.1.1992.
E sulla base di quanto sopra esposto, la difesa non concorda con quanto statuito dalle SS.RR. nella sentenza n. 11/03/QM, allorché limita l'equiparazione, sotto l'aspetto economico, ai sottufficiali che, in servizio dall'entrata in vigore della L. n. 121/81, abbiano percepito gli arretrati retributivi conseguenti all'equiparazione, conclusione cui in sostanza è pervenuta anche la Sentenza impugnata. Ciò, infatti, significherebbe innanzitutto escludere dal beneficio tutti i sottufficiali che in servizio all'entrata in vigore della legge e fino al 20.6.1986 non potevano aver goduto dei benefici economici perché non compresi, illegittimamente, nella tabella c) della legge predetta insieme agli Ispettori della Polizia di Stato. Ma, come già detto, ad essi il diritto all'equiparazione è stato riconosciuto ex tunc per effetto della sent. n. 277/91 della corte costituzionale. Pertanto saremmo in presenza di titolari di un diritto riconosciuto a distanza di un decennio, che non potrebbe però essere ora attuato perché, quando non era stato ancora riconosciuto, i destinatari non hanno percepito le rispettive retribuzioni che dovevano essere invece riconosciute.
A conforto della suddetta tesi difensiva starebbe la giurisprudenza favorevole delle Sezioni territoriali, già citata nella memoria difensiva in data 5.5.2004, prodotta in sede di giudizio di primo grado, cui si aggiunge: Sez. Regione Puglia, Sent. n. 556/00, n. 282 e n. 302/01, Sez. Regione Lazio, Sent. n. 1968 e 2726/04; Sez. Regione Toscana, Sent. n. 74/04/PM; nonché giurisprudenza di codeste sezioni Centrali: per tutte, Il Sez. Sent n. 69/03/A e da ultimo, la sent. n. 64/04/A. Alcune delle sentenze citate, sono successive alla pronuncia delle SS.RR..
Parte appellante chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso, affinché, in riforma della sentenza impugnata sia dichiarato il diritto del ricorrente, sottufficiale dei Carabinieri in servizio al dì dell'entrata in vigore della L. n. 121/81, all'equiparazione retributiva alle qualifiche corrispondenti del personale della Polizia di Stato, come disposta dalla legge stessa, con conseguente ricalcolo della base stipendiale ai fini della pensione e riliquidazione della pensione stessa a far data dal congedo (14.7.1981).
In via gradata, dal quinquennio anteriore a1 l°-1-1992, dal quinquennio anteriore alla domanda di riliquidazione o, infine, dal 1.1.1992, come fissato dalla L. n. 216/92. Con riconoscimento anche del diritto agli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolare sugli arretrati della pensione che saranno liquidati sino al soddisfo.
Alla pubblica udienza parte appellante ha ribadito la richiesta scritta tornando a segnalare giurisprudenza favorevole alla propria tesi pur dopo la sentenza delle SS.RR.
DIRITTO
Il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri al personale della Polizia di Stato è stato già esaminato dalla II Sezione e risolto affermativamente con una serie di sentenze (ex multis n. 64/2009, n. 135/2005, n. 43/006, n. 135/2006), e quindi, con un orientamento ormai pacifico e costante da cui questo Collegio non ritiene di doversi discostare.
Si osserva, infatti, che la declaratoria dell'illegittimità delle disposizioni oggetto della sentenza n. 277/1991 ha determinato il conseguente espandersi del principio di equiparazione, secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle dei sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Trattasi di un diritto che scaturisce ex se dalla normativa allora vigente così come modificata a seguito della pronuncia n. 277/1991 della Corte Costituzionale. L'insorgenza, peraltro, di questo diritto non presupponeva un preventivo intervento del legislatore, che ne avesse fatto oggetto di una previsione esplicita, essendo tale diritto giustificato dalla rilettura dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 del 1.4.1981, alla luce della sentenza più volte citata della Corte Costituzionale. Peraltro la legge n. 216/92 non ha alcuna efficacia preclusiva dell'equiparazione del corrispondente personale della Polizia di Stato ai sottufficiali dell'Arma cessati nella vigenza della legge n. 121/81, ma anteriormente all'1.1.1992, e che, prima di tale data, non abbiano fatto ricorso per ottenere l'auspicata equiparazione, discendendo il loro diritto all'equiparazione in parola direttamente dalla normativa dichiarata incostituzionale, quale si è venuta modellando con la sentenza n. 277 del 1991.
In realtà la ratio della legge n. 216/1992 va individuata nell'esigenza di reperire le risorse per dare copertura agli oneri finanziari derivanti dalle pronunce giurisdizionali già emesse e di fissare, in relazione agli equilibri del bilancio, la decorrenza per la generalità delle altre forze di Polizia dell'erogazione dei miglioramenti già riconosciuti al personale delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato; e di conseguenza ai sottufficiali dell'Arma in congedo già prima del 20.6.1986 va riconosciuto il trattamento economico retributivo corrispondente agli appartenenti alla qualifica della Polizia di Stato quanto gli effetti economici dall'1.1.1992, mentre agli effetti giuridici, dall'entrata in vigore della legge n. 121/1981. Peraltro, anche la sentenza n. 11/2003/Q.M. delle Sezioni Riunite, che ha risolto in senso negativo il quesito “se ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessati dal servizio anteriormente all'1.1.1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato”, non può ritenersi in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale citato in quanto, come già ribadito, il diritto del sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, ancorché non ricorrente ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/1981 a seguito della sentenza n. 277 del 1991, fa parte del patrimonio dello stesso sottufficiale in quanto la declaratoria di incostituzionalità coinvolge i rapporti giuridici non ancora esauriti, come quello in esame, con il solo limite derivante, come sopra esposto, dalla legge n. 216 del 1992.
Si osserva al riguardo che se pure il M.T. si è attivato solo nel 1998, la sentenza, sul punto non appellata, ha superato il problema della eccepita prescrizione considerando il rapporto in questione non esaurito e basando il proprio diniego solo sulla sentenza delle SS.RR. n. 11/QM/2003 cosicché il punto non è oggetto del presente giudizio.
Pertanto l'appello va accolto con il riconoscimento del diritto del Mar.llo capo M.T. alla riliquidazione del trattamento pensionistico a lui spettante con l'applicazione dell'equiparazione giuridica alla qualifica corrispondente al personale della Polizia di Stato ai sensi della legge n. 121 del 1981 e con decorrenza degli effetti dall'1.1.1992, nonché al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dall'1.1.1992, ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge 448 del 1998.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
ACCOGLIE:
1'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe e, per l'effetto la annulla con il riconoscimento del diritto del Mar.llo capo. M.T. alla riliquidazione del trattamento pensionistico a lui spettante con l'applicazione dell'equiparazione giuridica alla qualifica corrispondente al personale della Polizia di Stato ai sensi della legge n. 121 del 1981 e con decorrenza degli effetti dall'1.1.1992, nonché al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dall'1.1.1992 e dalla scadenza dei singoli ratei da erogare, ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge n. 448 del 1998.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2006.
L'Estensore                                        Il Presidente
F.to Piera MAGGI                                  F.to Tullio SIMONETTI
Depositata in Segreteria il  4/09/2006
       Il Dirigente    F.to Maria FIORAMONTI

Nessun commento: