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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
5087/06Reg.Dec.
N. 6857 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
-
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I
di Lecce, n. 2971/2003 pubblicata in data 8-5-2003;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza dell’11-4-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi
l’avv. Gianluigi Pellegrino per delega dell’avv. Giovanni Pellegrino e l’avv.
dello Stato Volpe;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1.
Con il ricorso in appello in epigrafe ...OMISSIS... ...OMISSIS..., dirigente
della Polizia di Stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 1994,
ha chiesto l’annullamento della sentenza n. 2971/2003 con la quale il Tar per la
Puglia, sezione di Lecce, ha respinto il ricorso proposto per l’accertamento del
diritto al risarcimento del danno per l’ingiusto e discriminatorio trasferimento
(dalla Questura di Lecce alla Questura di Cagliari) subito a mezzo di
provvedimento annullato in sede giurisdizionale.
L'amministrazione
intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
Con
la decisione n. 3033/2005 questa Sezione accoglieva in parte il ricorso in
appello, condannando il Ministero dell’interno al pagamento in favore del
ricorrente della somma di Euro 15.000,00 a titolo di danno all’immagine subito a
causa dell’illegittimo provvedimento adottato dall’amministrazione.
Con
tale sentenza parziale è stato evidenziato che:
-
il trasferimento era stato disposto per asseriti comportamenti del ricorrente
non conformi al decoro e al prestigio della Polizia di Stato, ma era stato poi
annullato non per vizi formali ma per “la totale fondatezza” di tutti i profili
di illegittimità denunciati dal dirigente;
-
un provvedimento di trasferimento “punitivo” di un dirigente della Polizia di
Stato è idoneo di per sé a causare un danno all’immagine al dipendente anche
prima o in assenza di una sua concreta esecuzione;
-
sussiste anche l’elemento soggettivo della responsabilità della P.a.,
-
la lesione del diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria
prestazione professionale costituisce inadempimento contrattuale e determina
l'obbligo del risarcimento del danno c.d. professionale, che può assumere
aspetti diversi in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale derivante
dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla
mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per
perdita di "chance" ossia di ulteriori possibilità di guadagno sia in una
lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla
salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione (v., Cassazione civile, sez.
lav., 22 febbraio 2003, n. 2763; Cassazione civile, sez. lav., 14 novembre 2001,
n. 14199; Cassazione civile, sez. lav., 10 giugno 2004, n. 11045).
Con
riguardo alla ulteriore domanda risarcitoria, avente ad oggetto il c.d. danno
biologico, la Sezione ha disposto una CTU al fine di accertare:
a)
le conseguenze dannose del malore che ha colpito il ricorrente alla data di
comunicazione del provvedimento di trasferimento con particolare riguardo alla
compatibilità con la dipendenza del malore dall’apprensione della citata
notizia, al periodo di malattia che ne è seguito e alla quantificazione del
danno biologico subito;
b)
la sussistenza di un aggravamento delle condizioni del ricorrente o l’insorgere
di nuove patologie, riconducibili al suddetto malore o comunque a fatti
collegati con il menzionato provvedimento di trasferimento, anche in questo caso
con eventuale relativa quantificazione del danno biologico subito.
Espletata
la consulenza, la Sezione, con l’ordinanza n. 514/2006, ha ritenuto di disporre
un ulteriore adempimento istruttorio, la cui necessità era sorta a seguito del
deposito della relazione del CTU.
Infatti,
da tale relazione emergeva una discordanza relativa alla data di comunicazione
al dirigente del trasferimento alla Questura di Cagliari, avvenuta secondo il
ricorrente il 31-12-1991 e riportata al 22-12-1991 in altro atto di giudizio (v.
pag. 17 della CTU).
Veniva
quindi chiesto al Ministero di produrre ogni atto da cui risultasse l’esatta
data della comunicazione al ricorrente della notizia del trasferimento, poi
annullato, e ogni altro documento idoneo all’accertamento del nesso di causalità
tra la ricezione della notizia e il ricovero in ospedale avvenuto il 31-12-1991.
Espletata
l’ulteriore istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in
decisione.
2.
Il punto della controversia da risolvere è costituito dalla verifica della
sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento del
danno biologico, che il ricorrente assume essergli derivato a causa
dell’illegittimo trasferimento.
Sostiene
l’appellante di essere stato colto da malore quando in Questura apprese la
notizia del trasferimento, con conseguente aggravamento delle sue condizioni di
salute rispetto alla situazione patologica pregressa (cardiomiopatia) e
insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva.
Già
con le precedenti decisioni, la Sezione aveva fatto riferimento ai citati
precedenti della Cassazione, con cui è stato affermato che può, ad esempio,
costituire una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica (art.
2087 del c.c.) o, più in generale, alla salute (art. 32 della Costituzione),
quando la violazione degli obblighi ricadenti sul datore di lavoro abbia
determinato nel lavoratore non soltanto un dispiacere, una afflizione dello
spirito rientrante tra i danni morali, ma una vera e propria patologia psichica,
come uno stato ansioso o una sindrome da esaurimento (Cass. 16 dicembre 1992 n.
13299).
Si
tratta ora di verificare in concreto se le patologie lamentate sussistano e si
possano porre in rapporto di causalità con l’illegittimo trasferimento disposto
dall’amministrazione.
La
CTU ha consentito di accertare la sussistenza sia di un aggravamento della
patologia all’apparato cardio-vascolare sia di una patologia all’apparato
psichico.
Tuttavia,
sotto il profilo del nesso di causalità, si rileva che dalla seconda istruttoria
sono emersi elementi incompatibili con la tesi del ricorrente, secondo cui il
ricovero del 31-12-1991 era avvenuto a causa del malore immediatamente
successivo alla comunicazione della notizia del trasferimento.
Infatti,
il telegramma contenente la notizia del trasferimento è stato trasmesso dal
Ministero alla Questura di Lecce il 28-12-1991 e in data 2-1-1992 è stato
inviato sempre alla Questura di Lecce il decreto di trasferimento, da notificare
al ricorrente.
Tale
decreto è stato notificato in data 4-1-1992 e, quindi, successivamente al
ricovero del 31-12-1991.
Il
ricorrente sostiene di aver appreso comunque la notizia del trasferimento in
data 31-12 ed allega una semplice dichiarazione di un appartenente alla Polizia
di Stato, che lo avrebbe accompagnato all’ospedale dopo il malore conseguente
all’apprensione della notizia.
Tale
dichiarazione non costituisce valido elemento probatorio e, in assenza di
ulteriori elementi o di richieste di assunzioni di idonee prove, deve ritenersi
non dimostrato il nesso di causalità tra il malore che ha determinato il
ricovero e l’apprensione della notizia del trasferimento.
Per
di più, dagli atti depositati dall’amministrazione risulta che il ricorrente si
trovava in congedo ordinario con decorrenza 27-12-1991 e che in data 3-1-1992
aveva fatto pervenire altro certificato per ulteriori giorni 30 di riposo (all.
3 dei documenti depositati il 29-3-2006).
Ciò
rende meno plausibile la tesi dell’apprensione della notizia il 31-12 e,
comunque, costituisce un elemento che poteva essere superato solo con adeguate
risultanze probatorie, non fornite e non richieste.
L’assenza
del nesso di causalità tra il malore del 31-12-91 e la menzionata notizia
esclude che all’illegittimo trasferimento possa essere ricondotto l’aggravamento
della patologia dell’apparato cardio-vascolare, in quanto lo stesso CTU aveva
evidenziato che tale aggravamento era stato determinato da un meccanismo a
cascata derivante da un evento improvviso caratterizzato da elevata carica
emotiva, quale il trasferimento (che invece il ricorrente non ha provato di aver
appreso prima del malore).
Deve,
quindi, essere respinta la domanda risarcitoria relativa a tale invalidità,
quantificata dal CTU nella misura del 20 % di invalidità permanente e di giorni
40 di invalidità temporanea assoluta.
3.
In relazione all’altra patologia (sindrome ansioso depressiva) le conclusioni
sono in parte diverse.
L’assenza
del nesso di causalità tra notizia del trasferimento e malore conduce ad
escludere che il momento intenso di stress, descritto dal CTU, sia legato
all’illegittimo trasferimento e abbia potuto incidere sulle condizioni psichiche
del ricorrente.
Tuttavia,
nella consulenza viene descritto un peggioramento di tale sindrome depressiva
legato ad una prolungata situazione di stress, su cui ha presumibilmente inciso
il disposto trasferimento e le successive vicende anche giurisdizionali.
Sotto
tale profilo sussiste il nesso di causalità, anche se la misura dell’invalidità
permanente accertata dal CTU deve essere equitativamente ridotta dal 10 al 5 %,
tenuto conto di quanto appena affermato circa la solo parziale riconducibilità
della patologia all’illegittimo trasferimento.
Per
la quantificazione del danno può essere fatto ricorso al metodo equitativo, di
cui agli art. 2056 e 1223 c.c., tenendo anche conto dei criteri utilizzati dalla
giurisprudenza ordinaria per il calcolo del valore medio del punto di invalidità
e considerata l’età del ricorrente.
Il
danno, attualizzato ad oggi, va quantificato nella misura di Euro 5.100,00.
4.
In conclusione, la domanda risarcitoria relativa al danno biologico deve essere
in parte accolta nei limiti e nella misura in precedenza evidenziata, con
condanna dell’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma
di Euro 5.100,00.
Con
riguardo alle spese del giudizio e della CTU, va tenuto conto della prevalente
soccombenza dell’amministrazione, che deve quindi essere condannata alla
rifusione dei due terzi delle spese di giudizio, quantificati nella misura di
Euro 8.000,00, oltre al pagamento di due terzi delle spese della CTU, già
liquidate con la precedente ordinanza.
In
considerazione della solo parziale soccombenza del ricorrente sussistono giusti
motivi per compensare tra le parti il restante terzo delle spese di giudizio e
di consulenza.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando, accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero
dell’interno al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.100,00.
Respinge
nel resto il ricorso, salvo quanto deciso con la sentenza n. 3033/2005 di questa
Sezione.
Condanna
il Ministero dell’interno alla rifusione, in favore del ricorrente di due terzi
delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 8.000,00, oltre Iva e
C.P., compensando il restante terzo delle spese.
Pone
le spese della CTU a carico del Ministero dell’interno per due terzi,
compensando il restante terzo.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, in data 11-4-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere Segretario
f.to Roberto Chieppa f.to Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................04/09/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni Ceci
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria
N.R.G. 6857/2003
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