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martedì 9 aprile 2013

Ministero dello sviluppo economico Ris. 4-7-2006 n. 6075 Legge 25 agosto 1991, n. 287. Servizio di somministrazione pasti in occasione di consultazioni elettorali con asporto degli alimenti presso le sedi dei seggi - Quesito. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi, Ufficio D2 - Disciplina commercio.





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Ministero dello sviluppo economico
Ris. 4-7-2006 n. 6075
Legge 25 agosto 1991, n. 287. Servizio di somministrazione pasti in occasione di consultazioni elettorali con asporto degli alimenti presso le sedi dei seggi - Quesito.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi, Ufficio D2 - Disciplina commercio.
L. 25 agosto 1991, n. 287


Ris. 4 luglio 2006, n. 6075 .1
Legge 25 agosto 1991, n. 287. Servizio di somministrazione pasti in occasione di consultazioni elettorali con asporto degli alimenti presso le sedi dei seggi - Quesito.

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1 Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi, Ufficio D2 - Disciplina commercio.



Codesto Commissariato ha proposto un quesito in merito al servizio di consegna di pasti svolto in occasione delle consultazioni elettorali dello scorso 25 e 26 giugno presso la sede di una Sezione elettorale, considerato che per tale occasione, il personale di polizia deputato al servizio di vigilanza ha provveduto a concordare con un esercizio di ristorazione la consegna dei cibi presso la Sezione.
In particolare ha chiesto di conoscere se «in ordine alla necessità per cui il ristoratore incaricato del servizio in parola sia previamente autorizzato anche all'asporto dei cibi presso le Sezioni Elettorali. O se per contro, la semplice iscrizione al REC con oggetto sociale "somministrazione di alimenti e bevande" abiliti il soggetto in questione anche all'eventuale asporto dei cibi da realizzarsi, ovviamente, secondo norme igienico-sanitarie».
A tale riguardo si fa presente quanto segue.
La legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede all'articolo 3, comma 1, che «L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (..) sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, (..)».
Le tipologie di esercizio sono espressamente elencate all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d).
L'attività di somministrazione al "domicilio del consumatore", invece, è menzionata dall'articolo 3, comma 6, lettera a), e può essere esercitata previa dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.
Fermo restando quanto sopra, nel caso segnalato, la scrivente ritiene che l'attività di consegna di pasti presso una sezione elettorale può essere svolta o da un soggetto in possesso della prescritta autorizzazione (cfr., art. 5, comma 1, lettera a) e in tal caso, viste le circostanze, la medesima può essere considerata un servizio aggiuntivo alla clientela; ovvero da un soggetto abilitato alla somministrazione a domicilio (cfr. art. 3, comma 6, lettera a)).
In alcun caso, quindi, può essere sufficiente il possesso della sola iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.



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