L.R.
ha pronunciato la seguente
Reg. Sent. n.612/2006
Reg. Ric. n. 54/1999
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 54/1999 proposto dalla signora Sabrina Polletta
rappresentata e difesa dall’Avv. Gabriele Rapali, con domicilio eletto in
L’Aquila, presso lo studio dell’Avv. Ettore De Paulis, via Trieste, n.45,
c o n t r o
il Comune di (Lpd), in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avv. - del Foro di Teramo, nonché
nei confronti
del signor (Lpd) (Lpd), n.c.
per l’annullamento
del verbale in parte qua n.4 del 20.6.1998 e n.7 del 7.9.1998 di
approvazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di
Comandante dei Vigili Urbani, del verbale del 14,11.1998 di detta
Commissione, nonché della deliberazione di G.M. n. 361 del 25.11.1998 di
approvazione della graduatoria;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 31 maggio 2006 il magistrato, Consigliere Luciano
Rasola;
Uditi,
altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami
indetto dal Comune di (Lpd) per la copertura del posto di Comandante dei
Vigili Urbani, classificandosi al secondo posto della graduatoria con punti
76,20, mentre al 1° posto si è collocato il controinteressato con punti
76,50, con una differenza numerica di p. 0,30 tra i due candidati.
Lamenta che, in violazione dell’art.43.2 del regolamento comunale e
dell’art.5.2 del bando di concorso al controinteressato sia stato valutato
il servizio militare, con l’assegnazione di punti 3,50, nonostante tale
servizio sia stato provato mediante una semplice attestazione rilasciata
dall’Autorità militare e non mediante l’unico documento valido previsto dal
bando e cioè la copia del foglio matricolare dello stato di servizio, anche
ai fini della valutazione del servizio effettivamente prestato, posto che il
punteggio da attribuire era da calcolarsi in ragione di mese o frazione
superiore ai 15 giorni.
Lamenta che la Commissione esaminatrice, invitata dalla Giunta comunale a
rivedere il suo operato sul punto, abbia confermato le proprie
determinazioni.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che non le è stato attribuito il
punteggio previsto per il voto di laurea, nonostante abbia presentato,
unitamente al diploma di laurea, il certificato di laurea contenente il voto
finale, certificato che presume sia stato smarrito.
Con il terzo motivo dedotto la ricorrente denuncia l’illegittimità del
verbale del 4.11.1998 della Commissione esaminatrice, che, invitata dalla
Giunta comunale a rivedere il proprio operato in ordine all’attribuzione del
punteggio per il servizio militare al controinteressato, confermava le sue
determinazioni senza fornire inoltre alcuna motivazione sul punto.
La Giunta comunale, peraltro, illogicamente e contraddittoriamente, con la
deliberazione del 25.11.1998, n.361, approvava la graduatoria di merito
predisposta dalla Commissione esaminatrice.
Viene altresì denunciata la mancata comunicazione del risultato della
valutazione dei titoli, in violazione dell’art.12.2 del DPR n.487/1994 e
ss.mm., valutazione che non risulta nemmeno pubblicata.
La ricorrente conclude chiedendo l’annullamento in parte qua
degli atti impugnati con la conseguente riformulazione della graduatoria di
merito e la sua collocazione al primo posto della stessa.
Si è costituito in giudizio il Comune di (Lpd) che si oppone
all’accoglimento dl ricorso ritenendolo infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 31 maggio
2006.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art.5.2 del bando di concorso, relativo alla valutazione di titoli,
prevede che la copia del foglio matricolare dello stato di servizio militare
costituisce “l’unico documento” probatorio per l’attribuzione del punteggio
relativo a detto servizio, anche ai fini della valutazione del servizio
“effettivo” da considerare, posto che il bando prevede l’attribuzione di
un punteggio calcolato in ragione di mese o frazione superiore a quindici
giorni.
Nella specie il vincitore del concorso si è visto attribuire punti 3,50 per
il servizio militare in base ad una semplice attestazione rilasciata
dall’Autorità militare, di per sé non idonea, in base alla precisa e
vincolante prescrizione del bando, costituente la lex specialis
della procedura, a costituire valido presupposto per l’assegnazione del
punteggio.
Né vale invocare l’art.4 del bando ove si prescrive che alla domanda di
partecipazione sia allegata “l’eventuale copia del foglio matricolare del
servizio militare ovvero la comprova della regolarità della propria
posizione nei confronti dell’obbligo di leva”, perché un conto è il
documento richiesto, quale allegato alla domanda, per dimostrare la
posizione nei confronti del servizio militare, altra portata ha il documento
previsto dall’art.5 del bando, considerato titolo per la valutazione del
servizio militare ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto.
Detto documento doveva essere costituito esclusivamente dalla copia del
foglio matricolare del servizio militare.
Né vale sostenere, come fa la difesa del Comune, che l’art. 22.10, della
L.24.12.1986, n.958, in forza del quale era stata prevista la prescrizione
di cui innanzi, deve ritenersi implicitamente abrogato per effetto
dell’art.18.2, della L.7.8.1990, n.241, abrogazione ulteriormente confermata
dal DPR 20.101998, n.403, che ha espressamente rimosso l’art.77 del DPR
237/1964, come modificato dalla L.958/1986.
Tale assunto non ha pregio in quanto la Commissione di concorso era
vincolata ad una precisa prescrizione del bando, prescrizione che, se
ritenuta illegittima perché superata da norme successive, avrebbe dovuto
essere impugnata da parte del controinteressato con ricorso incidentale,
che è lo strumento accessorio rispetto al ricorso principale con cui il
controinteressato intimato può impugnare il provvedimento amministrativo per
un profilo non impugnato dal ricorrente e per motivi diversi da quelli
addotti da quest’ultimo, strumento che può eccezionalmente essere esteso
anche all’impugnazione di un atto (PRG, bando di concorso), qualora in
questo trovi fondamento lo stesso provvedimento impugnato.
Palese è pertanto la denunciata violazione del bando di concorso, violazione
che era stata percepita dalla Giunta municipale, che con deliberazione
n.343 del 4.11.1998, aveva ritenuto di rinviare gli atti del concorso alla
Commissione esaminatrice, affinché, ai sensi dell’art.62.2, lett.b) del
Regolamento comunale per i concorsi, si riunisse per l’eliminazione dei
vizi riscontrati, vizi non limitati alla detta violazione ma relativi anche
ad altre irregolarità (errata valutazione del titolo di studio della
ricorrente e mancata conoscenza , prima delle prove orali, della valutazione
di detto titolo).
Ebbene, la Commissione, senza alcuna motivazione, ha ritenuto di non
eliminare i vizi e di non apportare le conseguenti variazioni alla
graduatoria di merito, il che costituisce condotta arbitraria e contraria ai
principi fondamentali dell’azione amministrativa, che deve essere ispirata
sempre al principio di legalità e trasparenza, palesemente disatteso nella
specie.
Ancor più illegittimo e sorprendente , in quanto assolutamente illogico e
contraddittorio, appare poi il comportamento dell’Amministrazione che, dopo
aver adottato la suindicata deliberazione n. 343/1998, invece di procedere
alla nomina di un nuovo Collegio al fine della rimozione delle palesi
illegittimità riscontrate, come previsto dall’art.62 richiamato, ha
approvato la graduatoria formulata dalla originaria Commissione, dei cui
vizi era ben consapevole.
La fondatezza dei rilievi fin qui esaminati è più che sufficiente
all’accoglimento del ricorso e all’annullamento in parte qua, per
quanto d’interesse della ricorrente, degli atti impugnati, per cui appare
superfluo soffermarsi sia sulla vicenda, altrettanto poco chiara, della
omessa valutazione del punteggio di laurea, risultante dal relativo
certificato che l’interessata afferma insistentemente d’aver prodotto
unitamente al diploma di laurea e che il Comune nega sia stato presentato,
sia sulla dedotta violazione dell’art. 12 del DPR 487/1994 per la omessa
comunicazione della valutazione dei titoli prima delle prove orali.
Per tutto quanto innanzi espresso, detta graduatoria va riformata, nel
senso che al 1° classificato, che vanta il punteggio di p.76,50, vanno
tolti punti 3,50 illegittimamente assegnati per il servizio militare, con
l’effetto che la ricorrente, seconda classificata con punti 76,20 diventa
prima classificata, con il conseguente obbligo quindi del Comune di
nominarla, agli effetti giuridici, ex tunc, vincitrice del
concorso.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il
ricorso e annulla in parte qua, ex tunc, per quanto d’interesse
della ricorrente, gli atti impugnati, con l’effetto che la
graduatoria è riformulata nel senso che l’interessata è collocata al 1°
posto con punti 76,20 e il controinteressato è collocato al 2° posto con
punti 73,00, donde consegue l’obbligo del Comune di nominare la
ricorrente, ex tunc, nel posto di Comandante dei VV.UU.
Condanna
il Comune al pagamento delle spese di causa che liquida in € 4.000,00,
mentre le compensa nei confronti del controinteressato.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2006, con la partecipazione dei
magistrati:
Rolando SPECA - Presidente f.f.
Luciano RASOLA - Consigliere,
rel., est.
Fabio MATTEI - 1°
Referendario
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL
24/07/06
Il Segretario Generale
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO - L’AQUILA
A
NORMA DELL’ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA
17
AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E’
STATA TRASMESSA A: ____________________________________
__________________________________________________________
ADDI’
__________________________________
IL
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
nrg.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA
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