Translate

martedì 9 aprile 2013

graduatoria di merito del concorso ad un posto di Comandante dei Vigili Urbani,




 

 
L.R.
ha pronunciato la seguente
Reg. Sent. n.612/2006
Reg. Ric.  n. 54/1999
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 54/1999  proposto dalla signora Sabrina Polletta
rappresentata  e difesa dall’Avv. Gabriele Rapali, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv. Ettore De Paulis, via Trieste, n.45,
c o n t r o
il Comune di (Lpd), in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso  dall’Avv. - del Foro di Teramo, nonché
nei confronti
del signor (Lpd) (Lpd), n.c.
per l’annullamento
del verbale in parte qua n.4 del 20.6.1998 e n.7 del 7.9.1998 di approvazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di Comandante dei Vigili Urbani,  del verbale del 14,11.1998 di detta Commissione, nonché della deliberazione di G.M. n. 361 del 25.11.1998 di approvazione della graduatoria;
      Visto il ricorso con i relativi allegati;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio;
      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
      Visti gli atti tutti della causa;
      Relatore alla pubblica udienza del 31 maggio 2006 il magistrato,  Consigliere Luciano Rasola;
      Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli  ed esami indetto dal Comune di (Lpd) per la copertura del posto di Comandante dei Vigili Urbani, classificandosi  al secondo posto della graduatoria con punti 76,20, mentre al 1° posto si è collocato il controinteressato con punti 76,50, con una differenza numerica di p. 0,30 tra i due candidati.
Lamenta che, in violazione dell’art.43.2 del regolamento comunale e dell’art.5.2 del bando di concorso al controinteressato sia stato valutato il servizio militare,  con l’assegnazione di punti 3,50,  nonostante tale servizio sia stato provato mediante una semplice attestazione rilasciata dall’Autorità militare e non mediante l’unico documento valido previsto dal bando e cioè la copia del foglio matricolare dello stato di servizio, anche ai fini della valutazione del servizio effettivamente prestato, posto che il punteggio da attribuire era da calcolarsi in ragione di mese o frazione superiore ai 15 giorni.
Lamenta che la Commissione esaminatrice, invitata dalla Giunta comunale a rivedere il suo operato sul punto, abbia confermato le proprie determinazioni.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che non le è stato attribuito il punteggio previsto per il voto di laurea, nonostante abbia presentato, unitamente al diploma di laurea, il certificato di laurea contenente il voto finale, certificato che presume sia stato smarrito.
Con il terzo motivo dedotto la ricorrente  denuncia l’illegittimità del verbale del 4.11.1998 della Commissione esaminatrice, che, invitata dalla Giunta comunale a rivedere il proprio operato in ordine all’attribuzione del punteggio per il servizio militare al controinteressato, confermava le sue determinazioni senza fornire inoltre alcuna motivazione sul punto.
La Giunta comunale, peraltro, illogicamente e contraddittoriamente, con la deliberazione del 25.11.1998, n.361, approvava la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice.
Viene altresì denunciata la mancata comunicazione del risultato della valutazione dei titoli, in violazione dell’art.12.2 del DPR n.487/1994 e ss.mm., valutazione che non risulta nemmeno pubblicata.
La ricorrente conclude chiedendo l’annullamento  in parte qua  degli atti impugnati con la conseguente riformulazione della graduatoria di merito e la sua collocazione al primo posto della stessa.
Si è costituito in giudizio il Comune di (Lpd) che  si oppone all’accoglimento dl ricorso ritenendolo infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 31 maggio 2006.

D I R I T T O
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art.5.2 del bando di concorso, relativo alla valutazione di titoli,  prevede che la copia del foglio matricolare dello stato di servizio militare costituisce  “l’unico documento” probatorio per l’attribuzione del punteggio relativo a detto  servizio, anche ai fini della valutazione del servizio  “effettivo”  da considerare, posto che il bando prevede l’attribuzione di un  punteggio calcolato in ragione di mese o frazione superiore a quindici giorni.
Nella specie il  vincitore del concorso si è visto attribuire punti 3,50 per il servizio militare in base ad una semplice attestazione rilasciata dall’Autorità militare, di per sé non idonea, in base alla precisa e vincolante  prescrizione del bando, costituente la lex specialis della procedura, a  costituire  valido presupposto per l’assegnazione del punteggio.
Né vale invocare l’art.4 del bando ove si prescrive che alla domanda di partecipazione sia allegata  “l’eventuale copia del foglio matricolare del servizio militare ovvero la comprova della regolarità della propria posizione nei confronti dell’obbligo di leva”, perché un conto è il documento richiesto, quale allegato alla domanda, per dimostrare la posizione nei confronti del servizio militare, altra portata ha il documento previsto dall’art.5 del bando, considerato titolo per la valutazione del servizio militare ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto.
Detto documento doveva essere costituito esclusivamente dalla copia del foglio matricolare del servizio militare.
Né vale sostenere, come fa la difesa del Comune, che l’art. 22.10, della L.24.12.1986, n.958, in forza del quale era stata prevista la prescrizione di cui innanzi, deve ritenersi implicitamente abrogato per effetto dell’art.18.2, della L.7.8.1990, n.241, abrogazione ulteriormente confermata dal DPR 20.101998, n.403, che ha espressamente rimosso l’art.77 del DPR 237/1964, come modificato dalla L.958/1986.
Tale assunto non ha pregio in quanto la Commissione di concorso era vincolata ad una precisa prescrizione del bando, prescrizione che, se ritenuta illegittima perché superata da norme successive, avrebbe dovuto essere   impugnata da parte del controinteressato con ricorso incidentale, che è lo strumento accessorio rispetto al ricorso principale con cui  il controinteressato intimato può impugnare il provvedimento amministrativo per un profilo non impugnato dal ricorrente e per motivi diversi da quelli addotti da quest’ultimo, strumento che può eccezionalmente essere esteso anche  all’impugnazione di un atto (PRG, bando di concorso), qualora in questo trovi fondamento lo stesso provvedimento impugnato.
Palese è pertanto la denunciata violazione del bando di concorso, violazione che era stata percepita  dalla Giunta municipale, che  con deliberazione n.343 del  4.11.1998, aveva ritenuto di rinviare gli atti del concorso  alla Commissione esaminatrice, affinché, ai sensi dell’art.62.2, lett.b) del Regolamento comunale per i concorsi,  si riunisse per l’eliminazione dei vizi riscontrati, vizi  non limitati alla detta violazione ma relativi anche ad altre irregolarità  (errata valutazione del titolo di studio della ricorrente e mancata conoscenza , prima delle prove orali, della valutazione di detto titolo).
Ebbene, la Commissione, senza alcuna motivazione, ha ritenuto di non eliminare i vizi e di non apportare le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito, il che costituisce condotta arbitraria e contraria ai principi fondamentali dell’azione amministrativa, che deve essere ispirata sempre al principio di legalità e trasparenza, palesemente disatteso nella specie.
Ancor più illegittimo e sorprendente , in quanto assolutamente  illogico e contraddittorio, appare poi il comportamento dell’Amministrazione che, dopo aver adottato la suindicata  deliberazione n. 343/1998,  invece di procedere alla nomina di un nuovo Collegio al fine della rimozione delle palesi illegittimità riscontrate, come previsto dall’art.62 richiamato, ha approvato la graduatoria formulata dalla originaria Commissione, dei cui vizi era ben consapevole.
La fondatezza dei rilievi fin qui esaminati è  più che sufficiente all’accoglimento del ricorso e all’annullamento  in parte qua, per quanto d’interesse della ricorrente, degli atti impugnati, per cui appare superfluo soffermarsi sia sulla vicenda, altrettanto poco chiara, della omessa  valutazione del punteggio di laurea, risultante dal relativo certificato che l’interessata afferma insistentemente d’aver prodotto unitamente al diploma di laurea e che il Comune nega  sia stato presentato, sia sulla dedotta violazione dell’art. 12 del DPR 487/1994 per la omessa comunicazione della valutazione dei titoli prima delle prove orali.
Per tutto quanto innanzi  espresso, detta graduatoria va riformata, nel senso che al 1° classificato, che vanta il punteggio di p.76,50,  vanno tolti punti 3,50 illegittimamente assegnati per il servizio militare, con l’effetto che la ricorrente, seconda classificata con punti 76,20 diventa prima classificata, con il conseguente obbligo quindi del Comune di nominarla, agli effetti giuridici, ex tunc, vincitrice del concorso.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.  Q.  M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso e annulla in parte qua, ex tunc, per quanto d’interesse della ricorrente,   gli atti impugnati, con l’effetto che la graduatoria è riformulata nel senso che l’interessata è collocata al 1° posto con punti 76,20 e il controinteressato è collocato al 2° posto con punti  73,00, donde consegue l’obbligo del Comune di nominare la ricorrente,  ex tunc, nel posto di Comandante dei VV.UU.
      Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa che liquida in € 4.000,00, mentre le compensa nei confronti del controinteressato.
      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
      Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2006, con la partecipazione dei magistrati:
Rolando         SPECA                     - Presidente f.f.
Luciano         RASOLA                  - Consigliere, rel., est.
Fabio             MATTEI                   - 1° Referendario



 
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL   24/07/06                                                                         Il Segretario Generale
 
            TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO - L’AQUILA
            A NORMA DELL’ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA
            17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E’
  STATA TRASMESSA A: ____________________________________
            __________________________________________________________
            ADDI’ __________________________________
                        IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA


nrg.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA

 
 
 

Nessun commento: