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Cass. civ. Sez. II, 17-01-2007, n. 1011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE
DI SENISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TOMMASO D'AQUINO 119, presso lo studio dell'avv.
CARLO MARCONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MELFI RAFFAELE,
giusta procura speciale autenticata dal notaio Elvira Polizio di Senise
in data 04.09.2004, Rep. 3801, Raccolta n. 465, prodotta unitamente al
ricorso;
- ricorrente -
contro
D.S.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 45, presso lo studio del
Dr. BONIFACIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato BONIFACIO
CARLO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/04 del Giudice di pace di CHIAROMONTE del 7.2.04, depositata il 12/02/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/10/06 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1
- Il Comune di Senise ha proposto ricorso per Cassazione avverso la
sentenza del Giudice di pace di Chiaromonte che ha accolto l'opposizione
proposta da D.S.A. avverso il verbale di accertamento della Polizia
Municipale per violazione dei limiti di velocità accertata mediante
apparecchiatura autovelox.
L'intimato ha resistito con controricorso.
Attivatasi la procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato
inammissibile per mancato deposito dell'avviso di ricevimento del plico
postale utilizzato per la notifica dell'atto.
Nella camera di consiglio, non comparse le altre parti, il P.G. si è riportato alle conclusioni scritte.
2.1
- Va disattesa la richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità
del ricorso, risultando dagli atti la prova dell'avvenuta notifica.
Si può quindi procedere all'esame dell'unico motivo di censura.
2 - Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1
per avere il Giudice di pace ritenuto illegittimo il verbale di
accertamento per la mancanza della segnaletica di preavviso circa
l'installazione in loco dell'apparecchio autovelox. Secondo il
ricorrente l'obbligo di preavviso mediante apposita segnaletica è
stabilito soltanto sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali di cui all'art. 2 C.d.S., lettere A e B, stante l'espressa
previsione in tal senso contenuta nella L. n. 168 del 2002, art. 4.
Non è previsto, invece, per le strade di cui all'art. 2 C.d.S., lettere
C e D ovvero su singoli tratti di esse individuati, come nel caso di
specie, con apposito decreto del Prefetto, nulla disponendo in tal senso
il citato articolo 4. E, d'altra parte, sostiene il ricorrente, il
decreto del Prefetto una volta entrato in vigore e divulgato assolve
alla funzione di informazione degli utenti. La decisione del Giudice di
pace sarebbe, pertanto, errata perchè fondata su un'erronea
interpretazione della norma in questione.
3 - La censura è manifestamente infondata.
La lettura sistematica della L. n. 168 del 2002, art. 4
comporta l'equiparazione, ai fini dell'esonero degli agenti
dall'obbligo di contestazione immediata della violazione accertata
mediante apparecchiature elettroniche, delle varie tipologie di strade
su cui tali apparecchiature vengano installate, nel senso che, una volta
intervenuto il decreto prefettizio le strade di cui alle lettere C e D,
art. 2 C.d.S. in nulla si differenziano da quelle di cui alle lettere A
e B dello stesso articolo in relazione non solo alla legittimità
dell'accertamento della violazione eseguito mediante apparecchiature
elettroniche senza obbligo di contestazione immediata, ma anche
all'onere dell'Amministrazione proprietaria della strada di preavvertire
gli utenti, mediante idonea specifica segnalazione, della presenza
delle predette apparecchiature ove intenda avvalersi dell'esonero dei
propri agenti dall'obbligo di contestazione immediata.
Dovendo
l'informazione essere rivolta a tutti gli utenti della strada, il
correlativo obbligo va assolto mediante apposita segnaletica posta in
loco, non essendo sufficiente a tal fine altra forma di pubblicità (come
volantini informativi distribuiti alla cittadinanza) nè tanto meno il
decreto prefettizio di individuazione del tratto di strada in quanto
solo atto prodromico all'installazione delle apparecchiature, a cui deve
provvedere successivamente l'ente proprietario della strada.
A tali principi, ripetutamente affermati da questa Corte, si è conformata la sentenza impugnata.
Il ricorso va, pertanto, respinto senza provvedere sulle spese non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2007
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