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martedì 7 maggio 2013

Ministero dell'Interno: Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Individuazione




Ministero dell'interno
Circ. 14-2-2007 n. M/2413/28
Sanzioni
amministrative per violazioni del Codice della strada. Individuazione
della competenza territoriale del Prefetto e del Giudice di pace a
decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la violazione
dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada.
Emanata dal Ministero
dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali. 

D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285



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Circ. 14 febbraio 2007, n. M/2413/28 (1).

Sanzioni amministrative
per violazioni del Codice della strada. Individuazione della competenza
territoriale del Prefetto e del Giudice di pace a decidere i ricorsi
avverso i verbali di contestazione per la violazione dell'art. 180,
comma 8, del Codice della strada.


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(1)
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e
territoriali.




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Ai  Prefetti della Repubblica 
  Loro sedi 
Al  Commissario del
Governo per la Provincia 
  di Trento 
Al  Commissario del Governo
per la Provincia 
  di Bolzano 
Al  Presidente della Giunta regionale
della Valle d'Aosta 
  Aosta 
e, p.c.: Al  Dipartimento della
pubblica sicurezza 
  Direzione centrale della Polizia stradale,
ferroviaria,  
  di frontiera e postale 
  Loro sedi 




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Sono state segnalate, da parte di alcune Prefetture, incertezze e
difficoltà in ordine alla individuazione del Prefetto e/o del Giudice
di pace territorialmente competenti a decidere i ricorsi proposti
avverso i sommari processi verbali di contestazione della violazione
dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del
1992), violazione richiamata espressamente dall'art. 126-bis, comma 2
dello stesso Codice.

Si ritiene utile, al riguardo, porre
l'attenzione su taluni indirizzi esegetici, emersi anche in ambito
giurisprudenziale, ai quali uniformarsi nell'applicazione delle
disposizioni di cui sopra.

Come è noto, ai sensi dell'art. 180, comma
8, del Codice della strada, chiunque, senza giustificato motivo, non
ottemperi all'invito dell'Autorità di presentarsi entro il termine
stabilito dall'invito medesimo, ad uffici di Polizia per fornire
informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle
violazioni amministrative in materia di circolazione stradale, è
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nonché
all'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo
accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da
presentare.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 126-bis, comma
2, del Codice della strada, in caso di mancata identificazione del
responsabile di una violazione che comporti la decurtazione del
punteggio attribuito alla patente di guida, l'organo accertatore deve
darne notizia al proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di Polizia che
procede, i dati personali e della patente dell'effettivo conducente al
momento della commessa violazione; se il proprietario del veicolo
omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista
dall'art. 180, comma 8, del Codice della strada.

Gli artt. 203 e 204-
bis del Codice della strada, come pure l'art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ravvisano, in generale, l'organo
territorialmente competente a decidere i ricorsi, amministrativi e
giurisdizionali , avverso i verbali di contestazione degli illeciti
amministrativi, rispettivamente, nel Prefetto e nel Giudice di pace del
luogo in cui è stata commessa la violazione.

Pertanto, per giungere
ad una corretta soluzione del problema ermeneutico sopra prospettato,
occorre individuare, innanzi tutto, il luogo in cui è posta in essere
la condotta illecita specificamente contemplata dall'art. 180, comma 8,
del Codice della strada.

In effetti, la mancata comunicazione delle
generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell'art. 126-
bis, comma 2 e dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada,
concretizza, senza dubbio alcuno, una condotta illecita di natura
omissiva, che può essere realizzata, come tale, oltre che nella stessa
località in cui è stata commessa la violazione originaria, anche in un
luogo diverso dalla prima.

Infatti, qualora l'autore della predetta
condotta risulti avere la propria residenza in una località diversa da
quella in cui si trovava quando ha commesso la violazione originaria, è
in tale località che dovrà essergli notificata la richiesta di
informazioni e che, decorsi vanamente i 30 giorni dalla avvenuta
notifica, si perfezionerà l'illecito.

Alla luce delle suesposte
considerazioni, si ritiene, pertanto, che, al fine di fondare la
competenza del Prefetto e/o del Giudice di pace cui proporre ricorso
avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione
contestata, il luogo della commissione di quest'ultima non possa
assumere alcun rilievo e che debba, piuttosto, farsi riferimento al
luogo di residenza dell'interessato.

Si pregano le SS.LL. di voler
tener conto delle enunciazioni esplicative sopra formulate, basate
anche su recenti pronunce giurisdizionali, e si resta a disposizione
per ogni eventuale, ulteriore chiarimento


Il Direttore centrale

Penta




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