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martedì 7 maggio 2013

Cassazione: Verbale di contravvenzione, nel termine di notifica non si cumula la sospensione feriale




Verbale di contravvenzione, nel termine di notifica non si cumula la  sospensione feriale
Tale ultimo termine, chiarisce la Suprema corte, è  previsto esclusivamente nei processi e legato alla necessità della
difesa tecnica in giudizio. E dunque 150 giorni, non uno di più

(Sezione seconda, sentenza n. 1280/07; depositata il 22 gennaio)


Cass. civ. Sez. II, 22-01-2007, n. 1280


REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
SPADONE Mario - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere

Dott. TRECAPELLI Giancarlo
- Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato
la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente
domiciliato in ROMA VIA A. POLIZIANO 70, presso lo studio dell'avvocato
MARIA GAETANA TRANFA, difeso dall'avvocato PAGNOZZI Carmine, giusta
delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI PAUPISI, in persona
del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso la
sentenza n. 73/03 del Giudice di Pace di VITULANO, depositata il
49/03/03;

2128 udita la relazione della causa svolta nella Pubblica
udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;

udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI
Carmelo, che ha concluso per il rigetto del secondo motivo di ricorso e
l'accoglimento del 1^ motivo.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
C.L. propose opposizione
innanzi al Giudice di Pace di Vitulano avverso il verbale di
contravvenzione al codice delle Strada elevato a suo carico dalla
Polizia Municipale di Paupisi deducendo, tra l'altro, che il verbale
opposto, essendo mancata la contestazione immediata dell'infrazione,
gli era stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla data
dell'accertamento.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 73 del 19 marzo
2003, ha rigettato l'opposizione sul rilievo che al termine di 150
giorni previsto all'art. 201 C.d.S., per la notifica del verbale, si
applicherebbe il termine di sospensione per il periodo feriale.

Nel
merito ha ritenuto infondata l'opposizione dando pieno credito alle
risultanze del verbale.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
Cassazione C. L. con due motivi.

L'intimato comune di Paupisi non ha
volto attività difensiva.

Motivi della decisione
Col primo motivo il
ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. 7 otto
1996, n. 742, nonchè vizio di motivazione sull'assunto che la
sospensione dei termini processuali in detta legge prevista non è
applicabile alla notifica del verbali di accertamento delle violazioni
al codice della strada che non siano state immediatamente contestate al
contravventore.

Il motivo è fondato ed ha carattere assorbente.

In
tema di violazioni al codice della strada, la lettera e la "ratio"
della normativa della L. 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei
termini nel periodo feriale (che si riconnette alla necessità della
difesa tecnica in giudizio) non consentono di ampliarne l'applicabilità
a termini, come quello per la notifica dei verbali di accertamento
delle infrazioni, che non sono processuali e non sono connessi con
l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi
nell'ambito di un procedimento amministrativo di carattere
sanzionatorio.

E, pertanto, la sentenza impugnata avendo disapplicato
tale principio deve essere cassata.

Poichè dalla sentenza risulta che
il verbale venne redatto il 18/04/2002 e fu notificato il 21/09
(rectius 19/09) 2002 deve concludersi che la notifica fu effettuata in
violazione del termine di cui all'art. 201 C.d.S., e che, per tale
assorbente ragione, l'opposizione doveva essere accolta.

Non essendovi
altri accertamenti da compiere a tanto può provvedere questa Corte
decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c..

Per il principio
della soccombenza il Comune di Paupisi va condannato alle spese del
giudizio di merito nonchè a quelle del presente giudizio di
legittimità, liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.
La Corte di
Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ai sensi dell'art.
384 c.p.c., accoglie l'opposizione proposta da C.L. avverso il verbale
di accertamento n. 19/2002 elevato a suo carico dalla Polizia
Municipale di Paupisi; condanna il Comune di Paupisi alle spese del
giudizio di merito nonchè a quelle del presente giudizio, che liquida,
per ciascuno di essi, in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 400,00
per onorario, oltre spese fisse, I.V.A., C.P.A. ed altri accessori di
legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.

Depositato in
Cancelleria il 22 gennaio 2007
vldmsm


 

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