Cassazione
– Sezione seconda civile – sentenza 6 dicembre 2006 – 9 marzo 2007, n.
5447 Presidente Settimj – Relatore Atripaldi Pm Destro – conforme –
Ricorrente V. – Controricorrente comune di RomaSvolgimento del processo
V.
Marcello ha impugnato, nei confronti del comune di Roma, con ricorso
notificato il 1 luglio 2005, la sentenza del GdP di Roma, depositata il
27 gennaio 2005, che gli aveva rigettato l’opposizione al verbale di
contestazione dell’articolo 7 Cds (sosta vietata).
Lamenta: 1) la
violazione degli articoli 389, 384 e 385 Reg. esec. Cds, nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il GdP non aveva
specificato da quali elementi avesse tratto il convincimento per
respingere i suoi tre motivi di opposizione, concernenti la mancata
apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata
contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località
in cui avvenne la violazione; 2) la violazione dell’articolo 383 Reg.
esec. Cds, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo
impossibile ricavare dal verbale di accertamento dove sarebbe stata
rilevata la violazione.
Il Comune resiste.
Il Pg ha chiesto la trattazione del ricorso ex articolo 375 Cpc, attesa la manifesta infondatezza dei motivi.
Motivi della decisione
Entrambi
i motivi si manifestano affetti da palese inconsistenza, considerato
che nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la
cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto
di difesa del ricorrente; che il GdP ha puntualmente motivato in
relazione all’impossibilità di contestazione immediata a persona
assente; che l’indicazione del luogo dell’ infrazione (P.zza Adriana) ,
come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed irrilevante
appare l’omessa indicazione del n. civico ai fini della decisione, non
avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto
specifico della piazza in cui sostava la sua vettura (Cassazione,
8939/05, 7993/05, 11616/05, 972/89, 8425/04).
Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 600,00 di cui euro 500,00 per onorari. |
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