Nuova pagina 1
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 13-10-2006, n. 22101
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere
Dott. MERONE Antonio - Consigliere
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.S.,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo
studio dell'avvocato BOER Paolo, che lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 214930/2004 del Tribunale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 28/09/2006 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
lette
le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio
MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di
Cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del
Giudice ' ordinario, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
sig. P.S. ha convenuto avanti al Tribunale di Roma il Ministero
dell'Interno, del quale è dipendente (Dipartimento di Polizia),
chiedendone la condanna al risarcimento del danno da mobbing. A fronte
della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di
giurisdizione del Giudice ordinario, proposto dal Ministero dell'Interno
costituito, il P. ha presentato regolamento preventivo di
giurisdizione, chiedendo che questa Corte dichiari la giurisdizione del
Giudice ordinario adito, trattandosi di azione extracontrattuale.
Sottolineava che la domanda trova fondamento solamente nella violazione
degli obblighi di cui agli artt. 2043 e 2049 cod. civ..
Il ricorso va deciso in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5, come modificato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1.
Il
Ministero dell'Interno, costituito, ha chiesto il rigetto del ricorso,
facendo notare che ai fini della individuazione della giurisdizione, che
è determinata in base alla domanda, non rileva la prospettazione delle
parti, bensì il petitum sostanziale.
Il
Procuratore Generale dichiara sussistere la giurisdizione del Giudice
ordinario, ogni qual volta non emerga una precisa scelta del danneggiato
in favore dell'azione contrattuale.
Il ricorso va respinto, e va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo.
La
giurisprudenza di queste Sezioni Unite sul tema controverso è nei
seguenti termini: Ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad
una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità
fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti
dell'Amministrazione, non soggetto alla disciplina del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica
dell'azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se
essa sia contrattuale o extracontrattuale, dovendosi ritenere proposta
la seconda tutte le volte che non emerga una precisa scelta del
danneggiato in favore dell'azione contrattuale, e quindi allorchè, per
esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero
chieda genericamente il risarcimento del danno senza dedurre una
specifica obbligazione contrattuale, e dovendosi, invece, ritenere
proposta l'azione di responsabilità contrattuale - con la conseguente
devoluzione della controversia al giudice amministrativo - sol quando la
domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza, da
parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione (ex plurimis
Cass. sez. un. 11 luglio 2001 n. 9385. idem 25 luglio 2002 n. 10956,
idem 5 agosto 2002 n. 11756, idem 2 luglio 2004 n. 12137).
Queste
Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che la interpretazione
della domanda, al fine di definire la natura della responsabilità della
pubblica amministrazione dedotta, va effettuata tenendo presente la
idoneità offensiva della condotta denunciata, sicchè il discrimen si
sostanzia in ciò: ove la condotta dell'amministrazione si presenti con
caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica
di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura
contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio
(Cass. Sez. un. 7 febbraio 2006 n. 2507).
Tale
principio si applica a qualsiasi voce di danno preteso dal ricorrente,
ivi compreso quello alla integrità psicofisica (Cass. Sez. un. 4 maggio
2004 n. 8438, Cass. Sez. un. 2507/2006 cit.).
Quanto alla deduzione del ricorrente di avere azionato solamente la responsabilità ex artt. 2043 e 2049 cod. civ., la Corte osserva che proprio l'art. 2049 cod. civ., riconduce alla responsabilità del datore di lavoro l'azione dei suoi preposti, e, quanto alla invocazione dell'art. 2043 cod. civ.,
che sono i fatti posti a base della domanda che rilevano per la
qualificazione dell'azione. Infatti la giurisdizione del Giudice
ordinario e quella del Giudice amministrativo vanno determinate non già
in base al criterio della cosiddetta prospettazione della domanda (ossia
in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante da
all'interesse di cui domanda la tutela), bensì sulla base del cosiddetto
"petitum" sostanziale, nel senso che, ai fini del riparto della
giurisdizione, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle
deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre
tener conto della vera natura della controversia, con riferimento alle
concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina
legale della materia (giurisprudenza assolutamente consolidata; di
recente Cass. sez. un. 2 luglio 2003 n. 10464); nel caso di specie il
ricorrente non solo parla espressamente di mobbing-bossing, ma pone a
fondamento della domanda atti dispositivi dei suoi superiori relativi
alle mansioni, e cioè atti tipicamente ed esclusivamente relativi al
rapporto di lavoro.
Il ricorso va pertanto respinto.
Poichè egli, quale appartenente al dipartimento di polizia, è un dipendente statale in regime di diritto pubblico (ai sensi del D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, art. 2, commi 4 e 5, come sostituiti dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 2 e successivamente modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 2, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 3, comma 1), va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo.
Compensa le spese processuali del presente regolamento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo. Compensa le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006
Nessun commento:
Posta un commento