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martedì 7 maggio 2013

Cassazione: Sì al verbale senza l'importo della sanzione per chi non rispetta l'alt del vigile




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Sì al verbale senza l'importo della sanzione per chi non rispetta l'alt del vigile
È sufficiente che sia specificata la condotta materiale che
integra la violazione. Il trasgressore può conoscere gli elementi
mancanti con la normale diligenza e non vi è lesione del suo diritto di
difesa
 (Sezione seconda, sentenza n. 1412/07; depositata il 23
gennaio)

Cass. civ. Sez. II, 23-01-2007, n. 1412


REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPADONE Mario - Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel.
Consigliere

Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere

Dott.
TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo -
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

PREFETTO MASSA CARRARA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

B.N., B.F.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 224/02 del Giudice di Pace di
CARRARA, depositata il 10/06/02;

udita la relazione della causa svolta
nella Pubblica udienza del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Vincenzo
COLARUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Giudice di Pace di
Carrara, con sentenza n. 224 del 20 maggio 2002, ha accolto
l'opposizione proposta da B.N. e B.F., rispettivamente conducente e
proprietario dell'autovettura TG (OMISSIS), avverso l'ordinanza-
ingiunzione emessa dal Prefetto di Massa Carrara per la violazione
dell'art. 196 C.d.S., comma 6, accertata dalla Polizia Municipale di
Carrara. L'opposizione è stata accolta sul rilievo che il verbale
successivamente notificato agli interessati (non essendovi stata
contestazione immediata) non recava la indicazione dell'importo della
sanzione e che ciò comportava la nullità del verbale stesso e degli
atti successivi e consequenziali. Avverso detta sentenza ha proposto
ricorso per cassazione il Prefetto di Massa Carrara con unico motivo.

Non si sono costituiti gli intimati.

Motivi della decisione
Con
l'unico motivo si deduce violazione del art. 200 C.d.S. e del D.P.R. n.
495 del 1992, art. 383, sul rilevo che l'art. 383 reg.

C.d.S., non
prescrive che sul verbale contestato al contravventore sia indicato
l'importo della sanzione da corrispondere e che, in ogni caso, nella
specie il pagamento in misura ridotta non era ammesso essendo stata
contesta la violazione dell'art. 192 C.d.S., commi 1 e 6, non essendosi
il conducente del veicolo fermato all'alt intimatogli dagli agenti
accertatori.

Il ricorso è fondato per le ragioni che si diranno.

1.
Per quanto concerne la mancata comunicazione della somma necessaria per
effettuare il pagamento in misura ridotta, l'art. 202 C.d.S., comma 1,
dispone che per le violazioni, per le quali è stabilita una sanzione
amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma
pari al minimo fissato dalle singole norme.

Il comma 3 dello stesso
articolo non consente il pagamento in misura ridotta al trasgressore
che, tra l'altro, non abbia ottemperato all'invito di fermarsi.

1.a.
Il Collegio deve stabilire se la impossibilità del pagamento in misura
ridotta sia riferita solo alle infrazioni diverse da quella nella
specie accertata ovvero se, qualunque sia l'infrazione punita con
sanzioni pecuniaria (eccettuate, ovviamente, quelle indicate nel comma
3 bis che non lo consentono in considerazione del tipo della violazione
commessa), il pagamento in misura ridotta non sia consentito a chi
abbia violato l'obbligo di arrestare veicolo all'invito degli agenti.

Ritiene il Collegio che sia colui il quale commette una infrazione per
cui si ammette il pagamento in misura ridotta e non si arresti all'alt
intimatogli dagli agenti accertatori sia colui il quale, senza aver
commesso (o senza che gli sia contestata) altra infrazione, abbia
omesso semplicemente di fermarsi all'invito degli agenti, non possano
accedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202 C.d.S.,
comma 2, poichè non vi sarebbe ragione di trattare più gravemente (non
ammettendolo al pagamento in misura ridotta) colui il quale, avendo
commesso altra infrazione, anche più lieve di quella di cui all'art.
192 C.d.S.,c comma 6, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi
rispetto a colui che non abbia arrestato la marcia del veicolo laddove
gli agenti operatori gli abbiano intimato l'alt per effettuare la
contestazione di un illecito possibilmente più grave.

1.b. Non
essendo, quindi, il ricorrente ammesso al pagamento in misura ridotta,
egli non aveva interesse a ricevere un verbale con la indicazione della
somma dovuta per tale titolo, pur essendo - contrariamente a quanto
sostenuto dall'Avvocatura dello Stato prescritto dall'art. 383 reg. C.d.
S., comma 3, che, all'atto della notifica successiva del verbale di
accertamento, siano forniti al trasgressore ragguagli circa la modalità
di pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando
l'ammontare della somma da pagare.

2. Per quanto concerne la mancata
comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la
tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne impone la
comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in
concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente
prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel
verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto,
soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche
nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile
(Cass. 6621/97;

Cass. 11475/2993; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006;
Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal
trasgressore con l'uso delle normale diligenza.

La sentenza deve
essere, in conclusione, cassata con rinvio, risultando dallo stesso
ricorso che l'opposizione era fondata anche su ragioni di merito che
dovranno essere valutate nella successiva fase.

Il Giudice di rinvio -
che si individua nel Giudice di Pace di Carrara, altro Magistrato -
provvedere anche sulle spese del presente giudizio (art. 385 c.p.c., u.
p.).

P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di
Carrara.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.

Depositato in
Cancelleria il 23 gennaio 2007
vldmsm



 

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