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martedì 7 maggio 2013

Cassazione: Autovelox - sospensione della patente di guida




Nuova pagina 1

Cass. civ. Sez. II, 02-02-2007, n. 2368


REPUBBLICA ITALIANA

IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
ELEFANTE Antonio - Presidente

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott.
GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel.
Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE
GOVERNO TRAPANI, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

V.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 206/02 del Giudice
di pace di ALCAMO, depositata il 24/06/02;

adita la relazione della
causa svolta nella Camera di consiglio il 11/12/06 dal Consigliere
Dott. Ettore BUCCIANTE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto
Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO il quale chiede che
la Suprema Corte, decidendo in Camera di consiglio, cassi senza rinvio
la sentenza impugnata.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
V.G. ha impugnato
davanti al Giudice di pace di Alcamo l'ordinanza ingiunzione emessa nei
suoi confronti dal Prefetto di Trapani, con cui gli era stata irrogata
una sanzione pecuniaria, con sospensione altresì della patente di
guida, per la violazione del limite di velocità vigente nel luogo
dell'accertamento, commessa il l'(OMISSIS) con un veicolo di sua
proprietà, constatata in loco da agenti della Polizia municipale
mediante un apparecchio "autovelox", ma contestatagli con un verbale
notificato successivamente. Il Prefetto di Trapani non si è costituito
in giudizio.

Con la sentenza indicata in epigrafe il ricorso è stato
accolto, essendosi ritenuto che la mancanza di contestazione immediata,
come aveva dedotto l'attore, inficiasse la legittimità del procedimento
sanzionatorio, non potendo ritenersi giustificata dalle generiche
affermazioni contenute in proposito nel verbale.

L'Ufficio
territoriale del Governo di Trapani ha proposto ricorso per cassazione,
in base a un motivo. V.G. non ha svolto attività difensiva nel giudizio
di legittimità.

Motivi della decisione
Con il motivo addotto a
sostegno del ricorso l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani
lamenta che erroneamente il Giudice di pace di Alcamo ha ritenuto che
nella specie fosse doverosa la contestazione immediata della
violazione, pur se l'"autovelox" consente la rilevazione della velocità
solo in concomitanza con il passaggio di ogni veicolo, e quindi non in
tempo utile.

La censura è fondata.

Con riferimento alla disciplina
della materia applicabile nella specie ratione temporis, la
giurisprudenza di questa Corte - dalla quale non vi è ragione di
discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle
norme delle quali costituisce applicazione - è ormai stabilmente e
univocamente orientata nel senso che l'eccesso di velocità deve essere
contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che
consentono la misurazione con un congruo anticipo rispetto al transito
del veicolo davanti agli agenti, poichè l'utilizzazione di
apparecchiature diverse, come appunto l'"autovelox", rientra di per se
tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro
impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione
giustificatrice della mancata contestazione immediata (v., da ultimo,
Cass. 4 maggio 2006 n. 10253). Nè d'altra parte sono sindacabili in
sede giudiziaria le concrete modalità di organizzazione del servizio di
polizia stradale (v., tra le più recenti, Cass. 28 aprile 2006 n.
9924).

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio ad altro giudice - che si designa nel Giudice di
pace di Trapani - cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la
sentenza impugnata; rinvia la causa al Giudice di pace di Trapani, cui
rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il
2 febbraio 2007
vldmsm


 

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